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Giurisprudenza

  

Elettrosmog - Urbanistica

 

Si veda anche: inquinamento - salute

  

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    Impianti di radiotrasmissione V.I.A., concessione ed autorizzazione - regolamenti - controlli - espropriazioni...   ^    



INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telecomunicazione - DIA - Incompletezza documentale - Rigetto dell’istanza - Illegittimità - Onere dell'amministrazione di invitare l'interessato ad integrare la documentazione mancante.
La mancata allegazione, alla denuncia di inizio attività (d.i.a) presentata ai sensi del d.lgs. n. 259 del 2003, di taluni documenti, non è idonea a sorreggere la decisione, di dichiarare "improcedibile", "inefficace e come mai presentata"la stessa denuncia. L'incompletezza documentale non è infatti di per sé solo causa di rigetto di istanze prodotte alla pubblica amministrazione, in quanto sussiste, per principio generale del procedimento amministrativo desumibile dall'art. 6, lett. b), della legge n. 241 del 1990, l'onere dell'amministrazione di invitare l'interessato ad integrare la documentazione mancante (cfr. per tutte, Tar Campania, sez. IV, n. 500/2004). Tale principio è pacificamente applicabile anche alla d.i.a. relativa ad impianti di telecomunicazioni, posto che l'art. 87, comma 5, del d.lgs. n. 259 del 2003, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, espressamente prevede la possibilità di integrazioni documentali. Pres. Veneziano, Est. Storto -V. n.v. (avv. Belvini) c. Comune di Nola (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez.VII - 6 maggio 2011, n. 2555

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Potestà regolamentare del Comune - Sospensione generalizzata degli interventi di installazione di stazioni radio base nelle more dell’approvazione del regolamento - Illegittimità.
Ferma la potestà regolamentare dei Comuni - nell'ambito del perimetro delineato dagli artt. 86 ed 87 del d.l.vo 259/2003 e l. 36 del 2001 nell'interpretazione operatane dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., in particolare, Corte cost., sentenze n. 307 e n. 331 del 2003; n. 336 del 2005 e n. 103 del 2006) - nelle more dell'adozione dei regolamenti non può ritenersi sussistere un potere, generale ed assoluto, di sospensione della realizzabilità degli interventi finalizzati all’installazione degli impianti di telefonia mobile (v. anche C.d.S., Sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9414). Pres. Veneziano, Est. Storto -V. n.v. (avv. Belvini) c. Comune di Nola (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez.VII - 6 maggio 2011, n. 2555

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - DIRITTO URBANISTICO - Formazione del titolo abilitativo - Sospensione dell’efficacia per mancanza del certificato di regolarità contributiva.
Formatosi il titolo abilitativo, anche per silentium, prima dell'inizio dei lavori deve essere prodotto il certificato di regolarità contributiva, di cui alla lettera b-bis, dell’art. 3, comma 8 del d.l.vo 14.8.1996, n. 494 (recante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili in attuazione della direttiva 92/57/CEE), quale vigente a seguito delle modifiche da ultimo apportate dal d. l.vo 6 ottobre 2004, n. 251: nelle more di tale incombente l'efficacia del titolo resta sospesa, per diretta previsione di legge. Pres. Veneziano, Est. Storto -V. n.v. (avv. Belvini) c. Comune di Nola (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez.VII - 6 maggio 2011, n. 2555
 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Stazioni radio base - Domanda di autorizzazione - Ente competente - Comune - Art. 87 d.lgs. n. 259/2003. L’art. 87 del D.Lgs. 1-8-2003 n. 259, improntato al principio di semplificazione, ha individuato nell’”ente locale” il soggetto legittimato a ricevere la domanda di autorizzazione, che deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali. Pres. Arosio, Est. Plantamura - Parrocchia S. (avv. Notaro) c. Comune di Verderio Inferiore (avv. Rota) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 22 aprile 2011, n. 1043

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Disposizioni pianificatorie comunali - Stazioni radio base - Divieto assoluto di installazione - Illegittimità.
Sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che introducano in termini assoluti divieti di installazione per stazioni radio base, anche solo su porzioni del territorio comunale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II^, 21.10.2010, n. 7030; T.A.R. Lombardia, Milano, IV^, 23.01.2009, n. 210; id. 2.7.2008, n. 2845; 29.5.2008, n. 1872; 20.5.2008, n. 1815; 12.11.2007, n. 6260, 7.9.2007, n. 5777 e 23.11.2006, n. 2833, costituenti precedenti conformi ai quali si rinvia; Consiglio di Stato, sez. VI, 6.9.2010, n. 6473; 5.6.2006, n. 3332 e 15.6.2006, n. 3534; TAR Lazio, sez. II-bis, 17.1.2007, n. 323). Pres. Arosio, Est. Plantamura - Parrocchia S. (avv. Notaro) c. Comune di Verderio Inferiore (avv. Rota) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 22 aprile 2011, n. 1043

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comune - Mancata adozione del regolamento ex art. 8 L. n. 36/2001 - Intervento conforme agli strumenti urbanistici - Diniego di autorizzazione - Illegittimità.
Ove l’amministrazione comunale non si sia avvalsa della facoltà di cui all’art. 8 della L. 22-2-2001 n. 36, non avendo adottato alcun regolamento per disciplinare la localizzazione delle stazioni radio base, deve essere affermata l’illegittimità di un diniego del prescritto titolo edilizio ove l’intervento sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti ( cfr. in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1767 del 21-04-2008, analogamente Cons. St., sez. VI, 29.5.2006, n. 3243 e 7.6.2006, n. 3425). Pres. Arosio, Est. Plantamura - Parrocchia S. (avv. Notaro) c. Comune di Verderio Inferiore (avv. Rota) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 22 aprile 2011, n. 1043

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di impianti radio base - Titolo abilitativo - Autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003.
Per la installazione degli impianti radio base, non è necessario il permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, lett e) del T.U. 6.6.2001 n.380, essendo sufficiente l’autorizzazione prevista dall’art.87 del T.U. 1.10. 2003, n.259 ( Cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 2436 del 28-04-2010; nonché, Cons. St, Sez. VI, 21.1.2005 n.100). La disciplina dettata, al riguardo, dal d.lgs. n. 259/2003 cit., costituisce normativa speciale e compiuta, per cui prevale sulla disciplina generale dettata dal T.u. dell'edilizia approvato nel 2001, che, per gli interventi in questione, richiedeva il permesso di costruire. (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 15 luglio 2010 n. 4557). Pres. Arosio, Est. Plantamura - Parrocchia S. (avv. Notaro) c. Comune di Verderio Inferiore (avv. Rota) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 22 aprile 2011, n. 1043

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telecomunicazione - L.r. Lombardia n. 11/2001, art. 7, c. 9 - Aumento della potenza di emissione - Nuovo procedimento autorizzativo. In tema di impianti di telecomunicazione, il “nuovo procedimento autorizzativo” di cui all’art. 7, c. 9 della L.r. Lombardia n. 11/2001 è richiesto non per qualunque modifica degli impianti esistenti, ma solo per quelle modifiche che si risolvano in un “aumento”, quale che ne sia l’entità, della “potenza di emissione”. La norma regionale non distingue in base alla misura dell’incremento di potenza di cui si ragiona, con valutazione che rientra senz’altro nell’ampia discrezionalità del legislatore. La modifica di un impianto esistente in caso di aumento di potenza, non può pertanto essere apprezzata come opera di manutenzione ordinaria, non soggetta ad autorizzazione alcuna. Pres. Petruzzelli, Est. Gambato Spisani - W. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Chiari (avv. Bezzi) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 aprile 2011, n. 618

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Misure di minimizzazione di cui all’art. 8, c. 6 L. n. 36/2001 - Estensione.
L’art. 8, c. 6 della legge quadro in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. 22 febbraio 2001 n°36) prevede “misure di minimizzazione”, che quindi non possono tradursi in limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato ovvero costituire deroga generalizzata a tali limiti, ma devono tradursi in specifiche e diverse misure, la cui idoneità emerga dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico (C.d.S. sez. VI 15 luglio 2010 n°4557). Dette misure non possono in particolare essere incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione e debbono tener conto della nozione di "rete di telecomunicazione”, che richiede una diffusione capillare sul territorio, e del fatto che l'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le medesime non siano avulse dall'insediamento abitativo, ma debbano porsi al servizio dello stesso. Pres. Petruzzelli, Est. Gambato Spisani - W. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Chiari (avv. Bezzi) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 aprile 2011, n. 618

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti radiobase di potenza inferiore a 300 W - Art. 4, c. 7 L.r. Lombardia n. 11/2001 - Regolamentazione urbanistica - Facoltà.
In forza dell’art. 4, c. 7 della L. r. Lombardia n. 11/2001, non è necessaria una regolamentazione urbanistica specifica per gli impianti radiobase per telefonia mobile di potenza inferiore a 300 W; la norma non intende tuttavia proibirla, e fa quindi salvo l’esercizio, da parte dei Comuni, delle competenze loro proprie. Pres. Petruzzelli, Est. Gambato Spisani - W. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Chiari (avv. Bezzi) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 aprile 2011, n. 618

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di stazioni radio per telefonia mobile - Valutazione di impatto ambientale - Art. 2 bis d.l. n. 115/1997 - Verifica dei limiti di esposizione. L’art. 2 bis d.l 115/1997, nella parte in cui subordina alle opportune procedure di valutazione di impatto ambientale l’installazione di stazioni radio per telefonia mobile, non ha inteso richiamare la v.i.a. quale istituto previsto dall'art. 6 l. 8 luglio 1986 n. 349 ma solo rinviare ad una futura normativa, poi introdotta con l’art. 1 comma 6 lett. a) L. 31 luglio 1997 n. 249 e con il d.l.. 10 settembre 1998 n. 381, che hanno stabilito i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici. Con la conseguenza che dopo l’introduzione della detta disciplina l’osservanza del citato art. 2 bis si concreta nella verifica dei detti limiti, demandata agli uffici competenti in sede di accertamento preventivo sulla compatibilità degli impianti con le norme in vigore, anche perché la citata l. n. 249 del 1997 ha chiarito che l’installazione degli impianti di telefonia mobile è soggetta alla verifica del rispetto dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, senza alcun riferimento a procedure di v.i.a. (Cons. St., sez. VI, 12 luglio 2007, n. 3938; Tar Bologna, sez. II, 6 dicembre 2001, 1186; Cos. St., sez. VI, 10 luglio 2001, n. 3923). Pres. Cavallari, Est. Lattanzi - P.O. e altri (avv. Fumarola) c. Comune di Vernole (avv. Quarta) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 28 marzo 2011, n. 584

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia mobile - Strutture edilizie soggette a revia autorizzazione - Assoggettamento a vincoli di inedificabilità - L.r. Puglia n. 30/1990 - Territorio coperti da boschi e fasce contermini di 100 metri - Inedificabilità assoluta.
La l.r. Puglia n. 30/1990 individua, all’art. 1, le aree soggette a divieto di modificazione, tra cui sono inserite i territori coperti da boschi o macchia mediterranea e le fasce contermini di 100 metri. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la realizzazione di impianti di telefonia mobile è soggetta, sotto il profilo urbanistico, ai principi di carattere generale, nel senso che i tralicci e le antenne di rilevanti dimensioni sono pur sempre strutture edilizie soggette a previa autorizzazione e comunque non possono essere realizzati in zone di rispetto o soggette, per altre cause, a vincoli assoluti di inedificabilità (cfr. Tar Napoli, 5 giugno 2009, 23094; Cons. St., 21 aprile 2008, n. 1767; Tar Torino, 9 ottobre 2008, n. 2538). Pertanto, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di autorizzazione perché l’opera ricade sul limitare di una vasta pineta a 4- 5 mt dagli alberi, e quindi in una zona in cui vige il vincolo assoluto. Pres. Cavallari, Est. Lattanzi - P.O. e altri (avv. Fumarola) c. Comune di Vernole (avv. Quarta) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 28 marzo 2011, n. 584
 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Termine ex art. 87 d.lgs, n, 259/2003 - Decorrenza - Formazione del titolo abilitativo - D.I.A. o silenzio assenso. Il termine di cui all’art. 87, comma 9, del D.Lgvo 1° agosto 2003 n. 259 decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto (Cons. Stato, 24.9.2010 n. 7128). Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza, ai sensi della norma richiamata il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile si costituisce in forza di una d.i.a. ovvero di un silenzio-assenso, atteso che istanze e denunce di inizio di attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Pres. Scanu, Est.Aru - E. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Quartu Sant'Elena (avv. Melis Costa) - TAR SARDEGNA, Sez. II - 3 marzo 2011, n. 188

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Prescrizioni di piano e regolamento - Limiti generali e astratti alla localizzazione - Illegittimità.
Sono illegittime le prescrizioni di piano e di regolamento che si sostanziano in limiti alla localizzazione ed allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti qualificabili per destinazioni d’uso come sensibili (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 3 giugno 2010, n. 3492, con i richiami giurisprudenziali ivi menzionati). TAR TOSCANA, Sez. II - 17 febbraio 2011, n. 335

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Regolamento comunale - Suddivisione del territorio in aree idonee, di attenzione e sensibili - Contrasto con il d.lgs. n. 259/2003. Ove il regolamento comunale suddivida il territorio in tre tipi di aree, in funzione della procedura ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 (maggiormente idonee, di attenzione e sensibili), esso è illegittimo per contrasto con il menzionato d.lgs, che non consente ai Comuni di estendere le proprie competenze sino a selezionare le aree del territorio, individuandone solo alcune come idonee ad ospitare gli impianti: ciò, perché l’installazione di impianti di telecomunicazione si deve ritenere consentita in generale sull’intero territorio comunale, in modo da poter realizzare, con riferimento a quelli di interesse generale, un’uniforme copertura di tutta l’area comunale interessata (C.d.S., Sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1431; id., 23 giugno 2008, n. 3133). Tanto in forza dell’esigenza di trovare un punto di mediazione ordinata, onde evitare che le competenze di cui sono titolari i Comuni nella materia in esame si esplichino in ambiti, diversi da quelli strettamente urbanistici, riservati ad altri Enti (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 6473 del 2010). TAR TOSCANA, Sez. II - 17 febbraio 2011, n. 335

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Criteri di insediamento degli impianti - Diffusione capillare sul territorio - Limiti di localizzazione - Divieto generalizzato - Illegittimità - Estensione della potestà regolamentare in materia. Nella scelta dei criteri di insediamento degli impianti si deve tener conto del fatto che la “rete di telecomunicazione” richiede per definizione una capillare diffusione sul territorio; l’assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria implica, poi, che le infrastrutture di rete debbano essere poste al servizio dell’insediamento abitativo, e non essere dallo stesso avulse. Ne discende che la determinazione dei limiti di localizzazione degli impianti non può tradursi, per il suo carattere generalizzato, in una misura surrettizia di tutela della popolazione dalle immissioni radioelettriche, anche perché siffatta tutela è riservata dall’art. 4 della l. n. 36/2001 allo Stato. Se quindi, ex art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001, i Comuni possono adottare un regolamento al fine di un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l’esposizione delle persone ai campi elettromagnetici, tuttavia da esso debbono discendere regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, e non un divieto generalizzato di installazione in identificate zone urbanistiche (C.d.S., Sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4557). Se ne desume, tra l’altro, che l’Amministrazione comunale - nel pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione ex art. 87 del d.lgs. n. 259 cit. - non può limitarsi alla mera ricognizione della disciplina del P.R.G. sui siti di localizzazione preferenziale degli impianti, attribuendo ad essa valore cogente ed inderogabile, ma deve verificare l’idoneità della localizzazione a soddisfare lo sviluppo di rete prefigurato dal gestore di telefonia mobile, con riferimento alla stessa presenza e distribuzione della popolazione sul territorio cui deve garantirsi il servizio di telefonia in discorso (C.d.S., Sez. VI, n. 7588 del 2010). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - T. s.p.a. (AVV.TI Grassi, Lattanzi e Vitocolonna) c. Comune di Poggibonsi (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II - 17 febbraio 2011, n. 335

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Potere regolamentare comunale - Introduzione di limiti generalizzati di esposizione a campi magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato - Illegittimità. Il potere regolamentare comunale non può spingersi fino al punto di introdurre limiti generalizzati di esposizione ai campi magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato, ovvero di costituire deroghe pressoché generalizzate rispetto a tali limiti statali per il tramite di generalizzate interdizioni localizzative, essendo al più consentita l'individuazione di specifiche e diverse misure precauzionali, la cui idoneità al fine della "minimizzazione" emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico (così, fra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2009, n. 8103). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - T. s.p.a. (avv.ti De Vergottini, Grassi e Mazzoni) c. Comune di Fucecchio (avv. Cucurachi) - TAR TOSCANA, Sez. II - 14 febbraio 2011, n. 299

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telecomunicazione - Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - Art. 86 d.lgs. n. 259/03. L’art. 86 del D.Lgs. n. 259/03 ha assimilato gli impianti di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, come tali compatibili con ogni destinazione di zona prevista dalla pianificazione urbanistica. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - T. s.p.a. (avv.ti De Vergottini, Grassi e Mazzoni) c. Comune di Fucecchio (avv. Cucurachi) - TAR TOSCANA, Sez. II - 14 febbraio 2011, n. 299

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telecomunicazione – Regolamento comunale edilizio – Imposizione di distanze – Illegittimità – Fattispecie: limite di 200 metri rispetto alle strade extraurbane. L'installazione di impianti di telecomunicazione deve ritenersi in generale consentita sull'intero territorio comunale in modo da poter realizzare un'uniforme copertura di tutta l'area comunale interessata(cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1431). Precipitato di tale principio è poi quello per cui non può essere imposta, mediante regolamento comunale edilizio, l'osservanza di determinate distanze dagli edifici esistenti ed ugualmente non si può pretendere di localizzare gli impianti ad una determinata distanza dal confine di proprietà, trattandosi di previsione che appare priva di giustificazione alcuna e rappresenta solo un indebito impedimento nella realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni (fattispecie relativa all’imposizione, attraverso regolamento comunale, di un limite di 200 metri rispetto alle strade extraurbane) (in termini, C.d.S., Sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3536, C.d.S., Sez. VI, 6 settembre 2010 , n. 6473). Pres. Veneziano, Est. Storto – N. s.p.a. (avv. Belvini) c. Comune di Cellule (avv. Montecuollo) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII – 11 febbraio 2011, n. 911

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telecomunicazione – Potestà regolamentare comunale – Art. 8, c. 6 L. n. 36/2001 – Limiti.
La potestà assegnata al Comune dall'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) di regolamentare "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi radioelettrici" non può trasformarsi in "limitazioni alla localizzazione" degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale in assenza di una plausibile ragione giustificativa (C.d.S., Sez. III, 3 marzo 2010 , n. 4280). Pres. Veneziano, Est. Storto – N. s.p.a. (avv. Belvini) c. Comune di Cellule (avv. Montecuollo) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII – 11 febbraio 2011, n. 911

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telefonia mobile – Titolo abilitativo – Art. 87 d.lgs. n. 259/2003.
Ai sensi dell'art. 87, comma 9, del codice delle Comunicazioni (d.lg. n. 259 del 2003), il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile si costituisce in forza di una d.i.a. ovvero di un silenzio-assenso, atteso che le istanze e denunce di inizio di attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. (cfr. sul punto, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 7 maggio 2010 , n. 3083). Pres. Veneziano, Est. Storto – N. s.p.a. (avv. Belvini) c. Comune di Cellule (avv. Montecuollo) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII – 11 febbraio 2011, n. 911
 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comune - Formale utilizzo degli strumenti di natura urbanistica - Adozione di misure derogatorie rispetto ai limiti di esposizione fissati dallo Stato - Illegittimità. Il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure che nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino. Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (in tal senso, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3534, C.G.A. 12 novembre 2009, n. 929; T.A.R. Sicilia, sez. II, 6 aprile 2009, n. 661). Pres. ed Est. Monteleone - V.n.v. (avv.ti Macaluso e Macaluso) c. Comune di Cinisi (n.c.) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 2 febbraio 2011, n. 194

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Stazioni radio base - Natura di opere di urbanizzazione - Realizzabilità sull’intero territorio comunale. Le stazioni radio base, attesa la loro natura di opere di urbanizzazione, possono essere installate sull’intero territorio comunale, non assumendo carattere ostativo le specifiche destinazioni di zona rispetto ad impianti di carattere generale che, quali quello di telefonia mobile, presuppongono la realizzazione di una rete che dia uniforme copertura al territorio (C.G.A. 14 aprile 2010, n. 514) Pres. ed Est. Monteleone - V.n.v. (avv.ti Macaluso e Macaluso) c. Comune di Cinisi (n.c.) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 2 febbraio 2011, n. 194

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di stazioni radio base - Unicità del titolo abilitativo - Art. 87 d.lgs. n. 259/2003 - Regioni a statuto speciale - Principio vincolante. L’installazione di stazioni radio base è soggetta al rilascio di un unico titolo abilitativo, come contemplato e disciplinato dall’art. 87 del d.lgs. n° 259/2003, suscettibile di comprendere tutte le valutazioni anche di natura urbanistica e territoriale proprie del titolo abilitativo edilizio (Corte Cost.le n° 336/2005; Cons. Stato, sez. VI, 28 giugno 2010 n. 4135; Cons. Stato, sez. VI, 28/02/2006 n°889; Cons. Stato, 5 agosto 2005, n. 4159; Cons. Stato, 26 luglio 2005, n. 4000; Cons. Stato, 9 giugno 2005, n. 3040; Cons. Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2005, n. 100). Il principio di unicità del titolo abilitativo per l’installazione di stazioni radio base è vincolante anche per le Regioni a Statuto speciale e dunque anche per la Regione Sicilia, trattandosi di principio affermato dal legislatore statale del d.lgs. n° 259/2003 nell’esercizio della potestà legislativa nella materia “trasversale” della tutela della concorrenza. Pertanto, le norme di legge della Regione siciliana che regolano il rilascio dei titoli abilitativi edilizi devono essere interpretate in senso conforme al principio di onnicomprensività di valutazioni urbanistico-edilizie, suscettibili di trovare spazio nell’unico procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di stazioni radio base, come previsto e disciplinato dall’art. 87 del d.lgs. n° 259/2003. Pres. ed Est. Monteleone - V.n.v. (avv.ti Macaluso e Macaluso) c. Comune di Cinisi (n.c.) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 2 febbraio 2011, n. 194

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Rete di telecomunicazione - Esigenze di distribuzione capillare - Prescrizioni di piano e di regolamento - Limiti alla localizzazione - Illegittimità. Muovendo dalla nozione di rete di telecomunicazione che, per definizione, richiede una distribuzione capillare nei diversi punti del territorio ( art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003), devono ritenersi illegittime le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d’ uso possano essere qualificati come sensibili (C.d.S., VI, n. 8380/2009, n. 5258/2009). Pres. De Zotti, Est.Gabbricci - V.n.v. (avv. Mantovan) c. Comune di Candiana (avv.ti Acerboni e Ceruti) - TAR VENETO, Sez. II - 1 febbraio 2011, n. 175

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Stazioni radio base - Comune - Individuazione di beni o siti specifici inidonei alle installazioni - Possibilità. Il Comune, pur non potendo limitare irragionevolmente sul proprio territorio gli ambiti destinati a s.r.b. , può tuttavia, sotto il profilo urbanistico, introdurre regole a tutela di specifici beni, individuando determinati siti che, per destinazione d'uso e qualità degli utenti, possano essere considerati inidonei alle installazioni degli impianti in esame (C.d.S., VI, 17 febbraio 2010, n. 898). Pres. De Zotti, Est.Gabbricci - V.n.v. (avv. Mantovan) c. Comune di Candiana (avv.ti Acerboni e Ceruti) - TAR VENETO, Sez. II - 1 febbraio 2011, n. 175

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Limiti di esposizione - D.P.C.M. 08/07/2003 - Enti locali - Atti di pianificazione urbanistica - Ampliamento dei limiti previsti dalla normativa statale - Illegittimità. La disciplina statale recata dal D.P.C.M. dell’08/07/2003 prevede dei limiti di esposizione della popolazione restrittivi e cautelativi a tutela della salute umana, limiti che non sono suscettibili di essere ulteriormente ampliati da parte degli Enti locali con atti di pianificazione urbanistico-edilizia. Ne consegue l’illegittimità della pianificazione comunale che disponga un divieto generalizzato di realizzazione di impianti di telefonia mobile all’interno delle aree residenziali. Pres. Perrelli, Est. Loria - W. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Scandiano (avv. Coli) - TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 27 gennaio 2011, n. 21
 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di comunicazione elettronica - Parere dell’ARPA Art. 87 d.lgs. n. 259/2003 - Necessità al fine del perfezionamento del titolo abilitativo - Esclusione. L’art. 87 d.lgs. n. 259 del 2003 postula che il parere dell’A.R.P.A. sia richiesto esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell’impianto di comunicazioni elettroniche e non anche ai fini del perfezionamento del titolo abilitativo, perché non sussiste un onere per il richiedente di allegare siffatto parere in sede di presentazione dell’istanza di titolo edilizio (della denuncia di inizio di attività), né un obbligo di far pervenire il parere medesimo all’ente procedente entro il termine di novanta giorni di cui al comma 9 dell’art. 87, cit. (Cons. Stato, Sez. VI, 28 aprile 2010, n. 2436). Pres. Severini, Est. Contessa - Comune di Villaricca (avv. Abbamonte) c. H. spa (avv. Clarich) - (Conferma TAR Campania, Napoli, n. 120/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 12 gennaio 2011, n. 98

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 - Rapporto con le disposizioni in materia urbanistico-edilizia. L'autorizzazione (ovvero la formazione tacita del titolo abilitativo) di cui all'art. 87 del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), non costituisce atto che presuppone o è presupposto rispetto a quello richiesto dal t.u. delle disposizioni in materia edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione urbanistico-edilizia che presiede al titolo edilizio. Infatti, laddove il nuovo procedimento fosse destinato non a sostituire, ma ad abbinarsi a quello edilizio ordinario, verrebbero di fatto vanificati i principi ispiratori del Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare quelli della previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione e della riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti, nonché della regolazione uniforme dei medesimi (in tal senso: Cons. Stato, VI, 19 ottobre 2008, n. 5044). Pres. Severini, Est. Contessa - Comune di Villaricca (avv. Abbamonte) c. H. spa (avv. Clarich) - (Conferma TAR Campania, Napoli, n. 120/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 12 gennaio 2011, n. 98

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di stazioni radio base - Certificato di abitabilità - Necessità - Esclusione. La disciplina nazionale in tema di rilascio dei titoli abilitativi per l’installazione delle S.R.B. per telefonia mobile non richiede il certificato di abitabilità. Un’eventuale esigenza in tal senso risulterebbe ultronea, trattandosi di installazioni assimilate per legge ad opere di urbanizzazione primaria ed in ordine alla cui realizzabilità non sembra ostare la carenza di un requisito (quello dell’abitabilità) finalizzato a ben diversi scopi. Pres. Severini, Est. Contessa - Comune di Villaricca (avv. Abbamonte) c. H. spa (avv. Clarich) - (Conferma TAR Campania, Napoli, n. 120/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 12 gennaio 2011, n. 98

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - D.lgs. n. 259/2003 - Infrastrutture di comunicazione elettronica - Procedimento autorizzatorio unitario - Valutazioni ambientali e urbanistiche. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 259/2003, recepito nella Regione Siciliana con l’art. 103 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, le valutazioni urbanistiche edilizie sono assorbite nel procedimento delineato dall’art. 87 che prevede un procedimento autorizzatorio unitario per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, nel contesto del quale devono essere fatte confluire le valutazioni sia di tipo ambientale che di tipo urbanistico (cfr. Corte Costituzionale, 28 marzo 2006, n. 129; 6 luglio 2006, n. 265). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - T. s.p.a. (avv. Marotta) c. Comune di Salemi (avv. Lentini). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2011, n. 22

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Art. 86 d.lgs. n. 259/2003 - Infrastrutture di comunicazione - Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - Titolo autorizzatorio - Assoggettamento alle prescrizioni urbanistico-edilizie preesistenti - Esclusione. In presenza della specifica previsione di cui all’art. 86 del D.lgs. n. 259/2003, il quale assimila, ad ogni effetto, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ed in assenza di specifiche previsioni, deve ritenersi che gli impianti di telefonia mobile non possano essere assimilati alle normali costruzioni edilizie e, pertanto, la loro realizzazione non sia soggetta a prescrizioni urbanistico-edilizie preesistenti. Conseguentemente, il titolo autorizzatorio non può essere negato se non avuto riguardo ad una specifica disciplina conformativa, che prenda in considerazione le reti infrastrutturali tecnologiche necessarie per il funzionamento del servizio pubblico (in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 17 ottobre 2003, n. 7725; TAR Campania, sez. I, 13 febbraio 2002, n. 983, 20 dicembre 2004, n. 14908). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - T. s.p.a. (avv. Marotta) c. Comune di Salemi (avv. Lentini). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2011, n. 22

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione delle reti di telecomunicazione - Competenze comunali - Determinazione di vincoli e limiti - Divieto generalizzato - Illegittimità. Ancorchè il Comune mantenga intatte le proprie competenze in materia di governo del territorio, queste tuttavia, per espressa valutazione legislativa, non possono interferire con quelle relative alla installazione delle reti di telecomunicazione e, in particolare, non possono determinare vincoli e limiti così stringenti da concretizzarsi in un divieto di carattere pressoché generalizzato (e senza prevedere alcuna possibile localizzazione alternativa), in contrasto con le esigenze tecniche necessarie a consentire la realizzazione effettiva della rete di telefonia cellulare che assicuri la copertura del servizio nell’intero nel territorio comunale (cfr. Corte Costituzionale n. 331/2003). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - T. s.p.a. (avv. Marotta) c. Comune di Salemi (avv. Lentini). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2011, n. 22

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Reti di telecomunicazione - Comune - Regolamentazione - deroga i limiti di esposizione - Disposizioni funzionale alla tutela della salute - Competenza statale. Il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino (cfr. in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6994; TAR Sicilia - PA - Sez. I, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 06 aprile 2009 , n. 661). Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato. Pres. Monteleone, Est. Di Paola - T. s.p.a. (avv. Marotta) c. Comune di Salemi (avv. Lentini). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2011, n. 22

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Reti di telecomunicazione - Carattere di pubblica utilità - Art. 90 d.lgs. n. 259/2003. L’art. 90 del D.Lgs. n. 259/2003 dispone che gli impianti di comunicazione elettronica e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno “carattere di pubblica utilità”, con possibilità, quindi, di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (residenziale, verde, agricola, ecc.: cfr., in tal senso, C.G.A. ordinanza 5 luglio 2006, n. 543; Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2006, n. 5096). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - T. s.p.a. (avv. Marotta) c. Comune di Salemi (avv. Lentini). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2011, n. 22

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia - Compagnia telefonica - Localizzazione di un impianto - Conclusione di accordi con un privato - Rapporto amministrativo con il Comune - Sottrazione alla disciplina del Codice delle Comunicazioni elettroniche - Esclusione. La circostanza che una società telefonica abbia concluso un accordo con un privato per la localizzazione di un impianto di telefonia in un’area a quest’ultimo appartenente non esclude che il rapporto amministrativo con l’ente comunale, ai fini del rilascio del titolo abilitativo ad installare la stazione radio-base, non rientri nel campo applicativo del Codice delle comunicazioni elettroniche e non debba quindi scontare il procedimento semplificato ivi previsto la formazione del titolo abilitativo. Pres. Barbagallo, Est. Castriota Scanderbeg - Comune di Pompei (avv.ti Morrone e Noce) c. T. s.p.a. (avv.ti Frezza e Sanino) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 27 dicembre 2010, n. 9414

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comuni - Criteri localizzativi - Potere regolamentare - Limiti - Art. 8 L. n. 36/2001. Il potere regolamentare dei Comuni di fissare, ai sensi dell’art. 8 ultimo comma della legge n. 36 del 2001, criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici non si può mai tradurre nel potere di sospendere la formazione dei titoli abilitativi formati o in corso di formazione ai sensi degli artt. 86 e 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Pres. Barbagallo, Est. Castriota Scanderbeg - Comune di Pompei (avv.ti Morrone e Noce) c. T. s.p.a. (avv.ti Frezza e Sanino) -CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 27 dicembre 2010, n. 9414

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comuni - Potestà regolamentare - Divieto generalizzato di installazione in zone urbanistiche identificate - Illegittimità - Ragioni.
In materia di impianti di comunicazioni elettroniche, la potestà regolamentare dei Comuni deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate. Tale previsione verrebbe infatti a costituire una inammissibile misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, in contrasto con l'art. 4 l. n. 36 del 2001, che riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato. Pres. Barbagallo, Est. Castriota Scanderbeg - Comune di Pompei (avv.ti Morrone e Noce) c. T. s.p.a. (avv.ti Frezza e Sanino) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 27 dicembre 2010, n. 9414

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Procedura concorsuale - Concessione per la radiodiffusione privata - Requisiti essenziali per il rilascio - Termine perentorio - Art. 1, c. 5, d.l. n. 323/1993 conv. in L. n. 422/1993. In materia di concessione per la radiotelediffusione privata in ambito locale, l’art. 1, comma 5, d.l. n. 323 del 1993 conv. in l. n. 422/1993, indica i requisiti essenziali per il rilascio delle concessioni, da possedere entro il 30 novembre 1993. Trattandosi di procedura concorsuale (dato il numero limitato di concessioni all’epoca rilasciabili), e di requisiti essenziali, il termine non poteva che essere perentorio. (annulla sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE III, n. 2480/2004) Ministero delle comunicazioni (Avv. Gen. Stato) c. Ghilloni. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 16/12/2010, Sentenza n. 9012

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comuni - Regolamento di minimizzazione - Art 8 L n. 36/2001 - Limiti. L’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, prevede la possibilità che i Comuni adottino un regolamento c.d. di minimizzazione finalizzato a garantire “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. Le previsioni dei regolamenti c.d. di minimizzazione possono ritenersi legittime solo qualora finalizzate al perseguimento delle finalità indicate dalla norma e non anche quando tendono a scopi differenti. Pres. ed Est. Monteleone - V. n.v. (avv.ti Macaluso e Macaluso) c. Comune di Mazara del Vallo (n.c.) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 21 ottobre 2010, n. 12965

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comune - Adozione di misure che costituiscono deroghe ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici - Illegittimità - Art. 4 L. n. 36/2001 - Competenza esclusiva statale. Il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino. Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2001 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (in tal senso, tra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3534, C.G.A. 12 novembre 2009, n. 929; T.A.R. Sicilia, sez. II, 6 aprile 2009, n. 661). Pres. ed Est. Monteleone - V. n.v. (avv.ti Macaluso e Macaluso) c. Comune di Mazara del Vallo (n.c.) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 21 ottobre 2010, n. 12965

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Realizzazione di una stazione radio base - Provvedimento di sospensione delle pratiche edilizie in attesa di apposita regolamentazione comunale - Illegittimità - Misura soprassessoria di salvaguardia atipica - Divieto assoluto e generalizzato. E’ illegittimo il provvedimento di sospensione delle pratiche edilizie aventi ad oggetto la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare, disposto in attesa di apposita regolamentazione comunale dell’individuazione dei siti e delle caratteristiche strutturali degli impianti. Trattasi infatti di una misura soprassessoria di salvaguardia atipica in quanto tale inammissibile poiché non espressamente prevista dalla legge e volta ad introdurre sostanzialmente un divieto assoluto e generalizzato, senza previsione di durata e che si estende indiscriminatamente a tutte le zone del territorio comunale (cfr. sul punto T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 23 dicembre 2004, n. 6239 e T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 1° febbraio 2010, n. 221). Pres. Urbano, Est. Cocomile - T. s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Peschici (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 20 ottobre 2010, n.3683

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Criteri di insediamento degli impianti - Rete di telecomunicazione - Diffusione capillare sul territorio. La selezione dei criteri di insediamento degli impianti deve tener conto della nozione di “rete di telecomunicazione”, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile (c.d. “cellulare”), che alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radio base. Pres. Severini, Est. Polito - Comune di Veggiano (avv. Penasa) c. A. s.p.a. (avv. Cassola) - (Conferma T.A.R. VENETO, n. 2339/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 20 ottobre 2010, n. 7588

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazioni - Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - Art. 86 d.lgs. n. 259/2003 - Insediamenti abitativi.
L’ assimilazione per effetto del’ art. 86 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259,delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse (cfr. da ultimo Cons. Stato, VI, 28 aprile 2010, n. 304) Pres. Severini, Est. Polito - Comune di Veggiano (avv. Penasa) c. A. s.p.a. (avv. Cassola) - (Conferma T.A.R. VENETO, n. 2339/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 20 ottobre 2010, n. 7588

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia mobile - Limiti di localizzazioni - Misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche - Art. 4 L. n. 36/2001 - Competenza esclusiva dello Stato. La determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti non può tradursi per il suo carattere generalizzato e il riferimento al dato oggettivo dell’esistenza di insediamenti abitativi, in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, da introdursi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (cfr. Cons. Stato, VI, 3 marzo 2007, n. 1017; 5 giugno 2006, n. 3332; 5 agosto 2005, n. 4159; 20 dicembre 2002, n. 7274; 3 giugno 2002, n. 3095). Pres. Severini, Est. Polito - Comune di Veggiano (avv. Penasa) c. A. s.p.a. (avv. Cassola) - (Conferma T.A.R. VENETO, n. 2339/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 20 ottobre 2010, n. 7588

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comuni - Regolamento volto ad assicurare un corretto insediamento urbanistico - Art. 8, c. 6 L. n. 36/2001 - Limiti. È pur vero che ai sensi dell’art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.” Ma la giurisprudenza ha affermato che ne debbono discendere regole comunali ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico (es., per il particolare valore paesaggistico e ambientale o storico-artistico di certe porzioni del territorio, ovvero alla presenza di siti che per la loro destinazione d’uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche), non già un generalizzato divieto di installazione in identificate zone urbanistiche (Cons. Stato, VI, 15 luglio 2010, n. 4557). Pres. Severini, Est. Polito - Comune di Veggiano (avv. Penasa) c. A. s.p.a. (avv. Cassola) - (Conferma T.A.R. VENETO, n. 2339/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 20 ottobre 2010, n. 7588

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Stazioni radio base - Obbligo di installazione in siti predeterminati - Norme tecniche di attuazione - Effetto lesivo - Momento in cui è adottato l’atto applicativo. Le disposizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione che impongono l’installazione di stazioni radio base di telefonia mobile in siti predeterminati, producono effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo; e dunque sono tempestivamente impugnate insieme a quest'ultimo. Pres. Mozzarelli, Est. Di Benedetto - V. n.v. (avv. Lais) c. Comune di Argelato (avv. Tiberi) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 27 settembre 2010, n. 7907

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Limiti di esposizione - Valori di attenzione - Obiettivi di qualità - Competenze di Stato, Regioni ed Enti locali - Individuazione. Compete allo Stato la fissazione di "limiti di esposizione", definiti come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per assicurare la tutela della salute e "valori di attenzione" intesi come valori di campo da non superare, a titolo di cautela rispetto ai possibili effetti a lungo termine, negli ambienti abitativi e scolastici e nei luoghi stabiliti a permanenze prolungate. Compete invece alle Regioni ed agli Enti Locali il perseguimento di "obiettivi di qualità" che non possono però portare alla fissazione di valori-soglia diversi e contrastanti con quelli fissati dallo Stato ma sono diretti alla indicazione di criteri di localizzazione, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni all'utilizzo della miglior tecnologia disponibile, o alla cura dell'interesse regionale e locale all'uso più congruo del territorio, sia pur nel quadro dei vincoli che derivano dalla pianificazione nazionale delle reti e dai relativi parametri tecnici, nonché dai già citati valori- soglia stabiliti dallo Stato. Pres. Mozzarelli, Est. Di Benedetto - V. n.v. (avv. Lais) c. Comune di Argelato (avv. Tiberi) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 27 settembre 2010, n. 7907

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Istanza di autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 - Allegazione della denuncia di verifica sismica - Inizio dei lavori. Il quadro normativo vigente non impone in alcun modo di allegare la denuncia di verifica sismica della SRB già in sede di presentazione dell’istanza di autorizzazione o della denuncia di cui all’art. 87, d.lgs. 259 del 2003, limitandosi - piuttosto - a prescrivere che la denuncia in parola avvenga prima del concreto inizio dei lavori (in tal senso: il primo comma dell’art. 4, l. 1086 del 1971; il primo comma dell’art. 17, l. 64 del 1974, nonché il comma 3 dell’art. 2, L.R. Campania 9 del 1983). Pres. Barbagallo, Est. Contessa - Comune di Santa Maria a Vico (avv. Cociolovo) c. H. s.p.a. (avv.ti Calrich e Sartorio) - (Conferma T.A.R. CAMPANIA, Napoli, n. 9668/2005). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 24 settembre 2010, n. 7128

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - SRB - Istanza di autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 - Parere dell’ARPA - Attivazione dell’impianto. La previsione ci cui all’art. 87, d.lgs. 259 del 2003 postula che il parere dell’ARPA sia richiesto solo ed esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell’impianto, non sussistendo un onere per il richiedente di allegare il parere in questione in sede di presentazione dell’istanza (ovvero della D.I.A.), né un puntuale obbligo di far pervenire il parere medesimo all’Ente procedente entro il termine di novanta giorni di cui al comma 9 dell’art. 87, cit.. L'accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36 deve infatti seguire, e non già precedere, la produzione dell'istanza. Pres. Barbagallo, Est. Contessa - Comune di Santa Maria a Vico (avv. Cociolovo) c. H. s.p.a. (avv.ti Calrich e Sartorio) - (Conferma T.A.R. CAMPANIA, Napoli, n. 9668/2005). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 24 settembre 2010, n. 7128

 

DIRITTO URBANISTICO - ELETTROSMOG - Costruzione ripetitore telefonico e titolo abilitativo - Testo Unico in materia edilizia - Art.87 d.lgs. n.259/2003 - Art. 44 d.P.R.n.380/2001. Le disposizioni presenti nell'art.87 del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259 contengono una deroga al regime ordinario del Testo Unico in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n.380), deroga che la Corte costituzionale ha ritenuto possa essere condivisa all'interno di un complessivo bilanciamento tra i principi costituzionali; tuttavia, da questo regime non risulta affatto escluso che l'ente territoriale conservi un potere di valutazione circa la compatibilità delle opere necessarie per l'installazione del ripetitore con le regole in materia urbanistica e ambientale. In sostanza, il rilascio del permesso di costruire, altrimenti necessario, viene sostituito dal rilascio delle autorizzazioni come previste dal citato art.87 al termine della specifica procedura ivi disciplinata, con la conseguenza che il mancato rispetto di queste disposizioni rende le opere abusive e suscettibili di sanzione ai sensi dell'art.44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380. Fattispecie: costruzione ripetitore telefonico e titolo abilitativo. (Annulla senza rinvio sentenza emessa in data 23 Aprile 2009 dal TRIBUNALE DI TIVOLI, Sez. dist. di Castelnuovo Di Porto) Pres. Lupo - Est. Marini - Ric. PM in proc. Brini ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 28/04/2010), Sentenza n. 32527

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Art. 93 d.lgs. n. 259/2003 - Divieto di porre agli operatori delle comunicazioni oneri o canoni - Principio fondamentale della materia - Tutela della concorrenza. L’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 è espressione di un principio fondamentale della materia dell’ordinamento delle comunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni. La finalità della norma è anche quella di “tutela della concorrenza”, sub specie di garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l’ingresso di nuovi soggetti nel settore (sentenza n. 336 del 2005). Pres. Amirante. Est. Quaranta - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana - CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2010, n. 272

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia mobile - Artt. 7, c. 6 e 9, c. 6 L.r. Toscana n. 54/2000 - Imposizione degli oneri relativi allo svolgimento dei controlli da parte dell’ARPAT - Illegittimità costituzionale.
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, c. 6 della legge della Regione Toscana n. 54 del 2000 (che pone «a carico dei richiedenti l’autorizzazione» all’installazione od alla modifica degli impianti di telefonia mobile gli «oneri relativi allo svolgimento dei controlli effettuati dall’ARPAT all’atto del rilascio dell’autorizzazione): la previsione da parte del legislatore regionale «di oneri economici posti a carico degli operatori, in relazione all’attività di consulenza tecnica svolta dall’ARPA», è infatti «suscettibile di determinare un trattamento discriminatorio e non uniforme tra gli operatori del settore, con conseguente violazione del principio fissato dal legislatore statale», con l’art. l’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 (cfr. sentenza n. 450/2006). Ad analoga conclusione si deve pervenire anche per l’art. 9, comma 6, della stessa legge regionale, che pone a carico «dei titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile, nonché dei concessionari per radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi a carattere commerciale» gli oneri relativi all’effettuazione dei controlli, compiuti dall’ARPAT nell’ambito delle sue funzioni «di vigilanza e controllo». A favore di tale esito dello scrutinio di costituzionalità depone, innanzitutto, la formulazione letterale dell’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, che stabilisce un divieto di imposizione di oneri e canoni «per l’impianto di reti» e «per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica»; formula che, nel suo carattere generico, include anche la fattispecie contemplata dal predetto art. 9, comma 6 (e non soltanto quella di cui al precedente art. 7, comma 6), della legge regionale in esame. Pres. Amirante. Est. Quaranta - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana -  CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2010, n. 272

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Stazione radio base - Nota comunale con cui si prospetta la necessità di sottoposizione a VIA del progetto - Decorso dei quindici giorni di cui all’art. 87, c. 5 del codice delle comunicazioni - Idoneità ad interrompere il decorso del termine per la formazione del silenzio assenso - Esclusione - Provvedimento sospensivo - Illegittimità. La nota comunale con cui, successivamente al decorso dei quindici giorni dalla presentazione dell’istanza per la realizzazione di una stazione radio base, viene prospettata la sussistenza della necessità di assoggettare a procedura di VIA il progetto prodotto a corredo della domanda, senza tuttavia richiedere, come previsto dalla legge, alcuna integrazione di atti o documenti, non è idonea ad interrompere la formazione del provvedimento assentivo per silentium di cui all’art. 87, nono comma, del codice delle comunicazioni elettroniche. Pertanto, una volta intervenuto detto provvedimento di assenso, deve ritenersi l’illegittimità del provvedimento di sospensione, di per sé inidoneo aprovocare effetti inibitori su una fattispecie legale ormai integrata da tutti i suoi elementi costitutivi. Pres. Barbagallo, Est. Castriota Scanderbeg - Comune di Mel (avv.ti Gattamelata e Gaz) c. H. s.p.a. (avv. Clarich) - (Conferma TAR Veneto n. 4361/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 luglio 2010, n. 4785

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Stazioni radio base per telefonia mobile – Prescrizioni urbanistiche-edilizie preesistenti – Applicabilità – Esclusione – Specifica disciplina conformativa. In assenza di specifiche prescrizioni, la realizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile non è soggetta a prescrizioni urbanistiche-edilizie preesistenti, dettate con riferimento ad altre tipologie di opere (nella specie: previsione di altezze massime quali le costruzioni), elaborate nell'inconsapevolezza del fenomeno della telefonia e dell'inquinamento elettromagnetico in generale; il titolo concessorio non può quindi essere negato se non con riguardo ad una specifica disciplina conformativa che prenda in considerazione le reti infrastrutturali tecnologiche necessarie per il funzionamento del servizio pubblico, dovendosi rilevare, peraltro, che gli impianti tecnologici non sviluppano di norma volumetria o cubatura se non limitatamente ai basamenti o alle cabine accessorie. Pres. Barbagallo, Est. Cafini – Comune di Arpaia (avv. Supino) c. S. s.p.a. (avv. Belvini) – (Conferma T.A.R. Campania, Napoli, n. 117/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 15 luglio 2010, n. 4557

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di comunicazione elettronica – Permesso di costruire – Necessità – Esclusione – Normativa speciale di cui al d.lgs. n. 259/2003 – Titoli abilitativi ivi previsti – Autonomia e sufficienza.
Per l’installazione degli impianti di comunicazione elettronica non è necessario il permesso di costruire, essendo l’installazione subordinata soltanto all’autorizzazione prevista dall’art.87 del T.U. 1.10. 2003, n.259 (c.d. codice delle comunicazioni) e non occorrendo al riguardo il permesso di costruire ai sensi dell’art. 3 lett e) del T.U. 6.6.2001 n.380 (cfr., tra le tante Cons. St, Sez. VI 21.1.2005 n.100). La disciplina dettata dal D.Lgs 259/2003 costituisce, infatti, normativa speciale e compiuta, per cui prevale sulla disciplina generale dettata dal T.u. dell'edilizia approvato nel 2001, che, per gli interventi in questione, richiedeva il permesso di costruire. I titoli abilitativi previsti dal d.lgs. n. 259/2003 (autorizzazione e denuncia di inizio attività), dunque, malgrado la identità del nomen con gli istituti previsti dal T.U dell'edilizia sono provvedimenti del tutto autonomi che assolvono integralmente le esigenze proprie delle telecomunicazioni e le esigenze territoriali alla cura degli enti locali. Pres. Barbagallo, Est. Cafini – Comune di Arpaia (avv. Supino) c. S. s.p.a. (avv. Belvini) – (Conferma T.A.R. Campania, Napoli, n. 117/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 15 luglio 2010, n. 4557

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Reti pubbliche di comunicazioni – Art. 86, c. 3 d.lgs. n. 259/2003 – Assimilabilità alle opere di urbanizzazione primaria – Compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica.
L'art. 86 comma 3, del D.Lgs. 259/2003, disponendo espressamente l’assimilabilità delle reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione privata, rende per l'effetto le stesse compatibili a qualsiasi destinazione urbanistica di tutte le zone dei territori comunali. Pres. Barbagallo, Est. Cafini – Comune di Arpaia (avv. Supino) c. S. s.p.a. (avv. Belvini) – (Conferma T.A.R. Campania, Napoli, n. 117/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 15 luglio 2010, n. 4557

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Stazioni radio base – Utilizzo formale degli strumenti di natura edilizia-urbanistica – Deroga ai limiti di esposizione fissati dallo Stato – Illegittimità.
Il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia – urbanistica (con la necessaria osservanza delle relative procedure di approvazione) e il dichiarato intento di esercitare le proprie competenze in materia di governo del territorio, non possono giustificare l’adozione di misure che nella sostanza costituiscono indirettamente una deroga ai limiti di esposizione fissati dallo Stato; quali, ad esempio, il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale, che ha lo stesso effetto di sovrapporre una determinazione cautelativa, ispirata al principio di precauzione, alla normativa statale che ha fissato i limiti di radiofrequenza, di fatto eludendo tale normativa. Pres. Barbagallo, Est. Cafini – Comune di Arpaia (avv. Supino) c. S. s.p.a. (avv. Belvini) – (Conferma T.A.R. Campania, Napoli, n. 117/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 15 luglio 2010, n. 4557

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Stazioni radio base – Adozione di misure di minimizzazione (art. 8, c. 6 L. n. 36/2001) – Limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli stati – Illegittimità.
Le misure di minimizzazione (distinte dall’art. 8, c. 6 L. n. 36/2001 da quelle urbanistico-edilizie) non possono quindi in alcun modo prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata, o quasi, a tali limiti, essendo invece consentita l’individuazione di specifiche e diverse misure, la cui idoneità al fine della “minimizzazione” emerga dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico (decisione n. 3098/2002). Pres. Barbagallo, Est. Cafini – Comune di Arpaia (avv. Supino) c. S. s.p.a. (avv. Belvini) – (Conferma T.A.R. Campania, Napoli, n. 117/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 15 luglio 2010, n. 4557

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Determinazione di limiti di localizzazione degli impianti – Misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni elettromagnetiche – Illegittimità - Competenza esclusiva statale.
La determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti – atteso il suo carattere generalizzato e il riferimento al dato oggettivo dell’esistenza di insediamenti abitativi – non può tradursi in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (cfr., n. 7274 /2002; n. 4159/2005). Pres. Barbagallo, Est. Cafini – Comune di Arpaia (avv. Supino) c. S. s.p.a. (avv. Belvini) – (Conferma T.A.R. Campania, Napoli, n. 117/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 15 luglio 2010, n. 4557

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Art. 8, c. 6 L. n. 36/2001 – Impianti di telecomunicazione - Ente locale – Potestà di disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale – Limiti.
La potestà attribuita all’ente locale dall’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 di disciplinare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici” deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico (in relazione, ad esempio, al particolare valore paesaggistico/ambientale o storico/artistico di individuate porzioni del territorio, ovvero alla presenza di siti che per la loro destinazione d’uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche), ma non può introdurre un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate; mentre, dall’altra, tale previsione viene a costituire una misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, riservando, tuttavia, l’art. 4 della L.n. 36/2001, alla competenza dello Stato, la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi uniformemente su tutto il territorio dello Stato. Pres. Barbagallo, Est. Cafini – Comune di Arpaia (avv. Supino) c. S. s.p.a. (avv. Belvini) – (Conferma T.A.R. Campania, Napoli, n. 117/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 15 luglio 2010, n. 4557

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Stazioni radio base - Art. 93, c. 1 D.Lgs. n. 259/2003 - Comuni - Previsione di oneri per l’impianto di reti di comunicazione elettronica - Divieto - Collocazione o mantenimento di stazione radio - Diversità - Previsione tariffaria - Legittimità. L’art. 93, comma 1 del D.Lgs . n. 259 del 2003, nel prevedere che: “Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”, risponde chiaramente all’esigenza di non gravare finanziariamente l’espletamento di un servizio che risponde ad un comprovato interesse della collettività. Non confligge tuttavia con questa disposizione la sottoposizione ad una previsione tariffaria per la collocazione od il mantenimento di una stazione radio base. Pres. f.f. Settesoldi, Est. Farina - V. n.v. (avv.ti Mantovan e Sadar) c. Comune di Udine (avv.ti Faggiani, Martinuzzi e Sbisa'). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez.I - 15 luglio 2010, n. 525

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Esposizione elettromagnetica - Disciplina statale - Limiti cautelativi - Ampliamento da parte di Regioni ed Enti Locali - Possibilità - Esclusione - Pianificazione comunale - Impianti di telefonia mobile - Divieto di localizzazione a 300 m dai centri abitati - Illegittimità. La disciplina statale in materia di esposizione elettromagnetica, con il D.M. 10.09.1998, n. 381, ha recato dei limiti particolarmente restrittivi e cautelativi a tutela della salute umana, che non sono suscettibili di essere ulteriormente ampliati da parte delle Regioni e degli Enti locali. E’ pertanto illegittima la pianificazione comunale che vieti la localizzazione di qualsiasi impianto di telefonia mobile a una distanza inferiore ai 300 metri dai centri abitati. Pres. Perrelli, Est. Loria - O.s.p.a. (avv.ti Carpani e Mastragostino) c. Comune di Varsi e altro (n.c.). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 6 luglio 2010, n. 369

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di una stazione radio base - Strutture edilizie - Assoggettamento ai principi urbanistici di carattere generale - Limiti di altezza e cubatura - Assoggettabilità - Esclusione - Normativa antisismica - Procedimento unitario - d.lgs. n. 259/2003. L’ installazione di una stazione radio base non può che restare soggetta, sotto il profilo urbanistico, ai principi di carattere generale, che vedono tralicci ed antenne di rilevanti dimensioni, da una parte, valutabili come strutture edilizie soggette a permesso di costruire (ora, ai sensi del d.lgs. n. 259/2003, ad assenso autorizzativo, assorbente rispetto a tale permesso), pur dovendosi d’altra parte considerare tali manufatti - in quanto parte di una rete di infrastrutture, qualificate come opere di urbanizzazione primaria, nonchè in quanto impianti tecnologici e volumi tecnici - compatibili con qualsiasi destinazione di P.R.G. delle aree interessate e non soggetti in linea di massima ai limiti di altezza e cubatura delle costruzioni circostanti (cfr. Cons. St., sez. VI, 29.5.2006, n. 3243 e 7.6.2006, n. 3425). Non preclude, dunque, l’assentibilità dell’intervento l’assenza di una disciplina specifica, volta ad individuare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui trattasi ed a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (nei limiti di ragionevolezza e rispetto delle norme statali, in cui tale localizzazione è ritenuta possibile dalla giurisprudenza, ormai consolidata sul punto: cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 13.6. 2007, n. 3162, 3.3.2007, n. 1017, 28.3.2007, n. 1431 e 25.9.2006, n. 5593), così come può trovare considerazione - all’interno del procedimento unitario previsto - ogni altra esigenza di tutela di interessi pubblici rilevanti, come quelli connessi al rispetto della normativa antisismica. Pres. Barbagallo, Est. De Michele - Comune di Casalnuovo di Napoli (avv. Bergamo) c. H. s.p.a. (avv. Clarich) - (Conferma T.A.R. CAMPANIA, Napoli n. 16285/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 28 giugno 2010, n.4135

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Strumenti urbanistico-edilizi - Divieti generalizzati di installazione di stazioni radio base - Deroga ai limiti di esposizione indicati dalla normativa statale - Illegittimità. Il formale utilizzo degli strumenti urbanistico-edilizi e il dichiarato intento di esercitare competenze in materia di governo del territorio non possono giustificare l’imposizione di misure che, attraverso divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base, di fatto vengono a costituire indiretta deroga ai limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche indicati dalla normativa statale. Pres. Barbagallo, Est. Largeder - Comune di Caivano (avv. Diaco) c. H. s.p.a. (avv. Clarich) - (Conferma Tar Campania, Napoli, n. 18934/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 giugno 2010, n. 3493

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 - Assorbimento di ogni autorizzazione richiesta dalla disciplina urbanistico-edilizia.
L’autorizzazione rilasciata ex art. 87 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, non costituisce titolo abilitativo aggiuntivo rispetto a quello richiesto dalla disciplina urbanistico-edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza ogni relativa valutazione (v. in tal senso, per tutte, C.d.S., Sez. VI, 18 dicembre 2009, n. 8380) Pres. Barbagallo, Est. Largeder - Comune di Caivano (avv. Diaco) c. H. s.p.a. (avv. Clarich) - (Conferma Tar Campania, Napoli, n. 18934/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 giugno 2010, n. 3493

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Prescrizioni di piano o regolamento - Limiti alla localizzazione e sviluppo della rete di telecomunicazioni - Scelta generale e astratta - Illegittimità.
Sono illegittime le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete di telecomunicazione per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d’uso possano essere qualificati come sensibili (v. in tal senso, ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 18 dicembre 2009, n. 8380; C.d.S., Sez. VI, n. 17 ottobre 2008, n. 5044; C.d.S., Sez. VI, 21 giugno 2006, n. 3734). Pres. Barbagallo, Est. Largeder - Comune di Caivano (avv. Diaco) c. H. s.p.a. (avv. Clarich) - (Conferma Tar Campania, Napoli, n. 18934/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 giugno 2010, n. 3493

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di radio-comunicazione - Norma regolamentare comunale - Divieto di localizzazione nelle zone interessate da vincolo paesaggistico, panoramico e archeologico - Illegittimità - Contrasto con i principi di cui al d.lgs. n. 259/03. La norma regolamentare comunale con la quale è fatto divieto di localizzare impianti di radio telecomunicazione in tutte le zone interessate da vincolo paesaggistico, panoramico e archeologico è incompatibile con i principi desumibili dal D. L.vo 259/03, dai quali emerge un evidente favor per la installazione degli impianti di che trattasi, i quali vengono espressamente considerati quali opere di pubblica utilità ed assimilati ad opere di urbanizzazione primaria. E’ pertanto evidente che laddove una norma regolamentare di fatto impedisca la installazione di impianti soggetti al D. L.vo 259/03 in ampie zone del territorio, mettendo così a rischio l’efficacia del sistema di comunicazione, essa, benché ispirata dall’intento di salvaguardare l’integrità di beni soggetti a tutela, non può che considerarsi incompatibile con il menzionato testo legislativo. Pres. Urbano, Est. Ravasio - E. s.p.a. (avv. Frezza) c. Comune di Apricena (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 20 maggio 2010, n. 1963

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telecomunicazione - Assimilabilità alle infrastrutture - Installazione sull’intero territorio comunale - Ammissibilità. Gli impianti di telecomunicazione sono assimilabili alle infrastrutture, e dunque la loro installazione deve ritenersi in generale consentita sull’intero territorio comunale in modo da poter realizzare un’uniforme copertura di tutta l’area comunale interessata (Cons. St., sez. VI, 23 giugno 2008 n. 3133; Cons. St., sez. VI, 11 ottobre 2007 n. 5342). Pres. Barbagallo, Est. De Nictolis - Comune di Rende (avv. De Luca) c. N. s.p.a. (avv. Belvini) - (Conferma Tar Calabria - Catanzaro, n. 678/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 13 maggio 2010, n. 2955

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia mobile - Titolo abilitativo - Art. 87 d.lgs. n. 259/2003 - Silenzio assenso - Decorso del termine di legge - Successivo atto di diniego - Illegittimità. Ai sensi dell’art. 87, comma 9, del Codice delle comunicazioni (d.lgs. n. 259/2003), il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile si costituisce in forza di una d.i.a. ovvero di un silenzio-assenso, atteso che istanze e denunce di inizio di attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. L’avvenuta formazione del titolo abilitativo, per il decorso del termine di legge, determina dunque l’illegittimità, per violazione dell’art. 87 evocato, del successivo atto di diniego e contestuale inibitoria dell’avvio dei lavori. Pres. Veneziano, Est. Storto - E. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Baia e Latina (avv. Di Fruscio) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 7 maggio 2010, n. 3083

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti per le comunicazioni elettroniche - Struttura progettata - Impiego di cemento armato - Zona sismica - Art. 18 L. n. 64/1974 - Applicabilità - Fondamento. In tema di impianti per le comunicazioni elettroniche, ove la struttura progettata prevede anche l’impiego di cemento armato e si trova in zona sismica, trova applicazione l’art. 18 della L. 64/1974: è irrilevante il fatto che detta disposizione di legge non sia espressamente richiamata nel catalogo dei documenti previsto dall’allegato 13 del Codice della Comunicazioni Elettroniche, trattandosi di norma che deve essere necessariamente applicata nel particolare caso in cui le infrastrutture di telecomunicazioni siano in concreto progettate con particolari modalità tali da rientrare sotto l’ambito previsionale della predetta legge. Pres. Zingales, Est. Bruno - E. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Taormina (n.c.) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 28 aprile 2010, n. 1255

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia mobile - Procedura ex art. 7 L.r. Siciliana n. 65/1981 - Applicabilità - Esclusione.
La speciale procedura ex art. 7 della L.R. Siciliana n. 65/1981, è inapplicabile nei riguardi degli impianti di telefonia mobile, in quanto l’autorizzazione per l’installazione degli impianti in questione è disciplinata tutta ed esclusivamente nel D. Lgs. 259/2003 (cfr. Tar Palermo 9/2008; Tar Palermo 1688/07; Tar Catania 264/07; Tar Catania 1001/07; Tar Catania 1482/07; C.G.A. 652/09). Pres. Zingales, Est. Bruno - E. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Taormina (n.c.) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 28 aprile 2010, n. 1255

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di un impianto a servizio della rete di telefonia mobile - Dichiarazione di inizio attività - Art. 87 , c. 9 d.lgs. n. 259/2003 - Formazione del silenzio assenso - Successiva intimazione di sospensione dei lavori - Illegittimità. Una volta conclusa la procedura di formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 87 comma 9, d.lgs. n. 259/2003, è illegittimo il provvedimento con cui il comune intima la sospensione dei lavori e degli interventi di cui alla dichiarazione d'inizio di attività tesa alla installazione di un impianto a servizio della rete di telefonia mobile nel territorio comunale (TAR Lazio, Latina, 26 gennaio 2009, n. 54). E ciò in quanto ammettendo ad libitum l'intervento dell'autorità locale, anche al di fuori dei prescritti termini procedimentali e, quindi, dopo la formazione della fattispecie assentiva per silentium si provocherebbe un'ingiustificabile anomalia, sul piano dell'aggravamento procedimentale, al principio fondamentale di semplificazione, fermo restando l'eventuale accesso all'autotutela sul provvedimento abilitativo in tal modo formatosi (Cons. Stato sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 355; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 20 dicembre 2007 n. 4310). Pres. Nicolosi, Est. Massari - T. s.p.a. 8avv.ti Grassi, Lattanzi e Vitocolonna) c. Comune di Foiano della Chiana (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II - 27 aprile 2010, n. 1044

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica - Istanza - Pubblicità - Art. 87, c. 4 d.lgs. n. 259/2003 - Partecipazione al procedimento dei soggetti interessati - Assenza di specifiche prescrizioni sulle specifiche forme pubblicitarie da adottare - Forma più idonea nel caso concreto. In tema di installazione di infrastrutture di comunicazioni elettronica, il precetto contenuto nell’art. 87, c. 4 del d.lgs. n. 259/2003 (“lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto”) va osservato dall’Amministrazione al fine di mettere in condizione i soggetti interessati di partecipare al procedimento volto al rilascio del titolo abilitativo; in assenza di specifiche prescrizioni in ordine alle modalità delle forme pubblicitarie da adottare, l’Amministrazione è comunque tenuta a prediligere quella che si riveli più idonea, nel caso concreto, a rendere nota la pendenza del procedimento ai cittadini che ne vogliano prendere parte (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 aprile 2005, n. 1773; TAR Puglia - Lecce, Sez. II, n. 3758/2008). Pres. Costantini, Est. De Mattia - G.Z. e altri (avv. Misserini) c. ARPA Puglia (avv. Marasco) e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. II - 27 aprile 2010, n. 1024

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica - Normativa statale e regionale (Puglia) - Promozione della coubicazione.
La normativa statale e regionale disciplinante la materia delle installazioni delle infrastrutture di comunicazioni elettronica (artt. 49, comma 1, lett. f, 86, comma 2 e 89, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 259/2003, L.r. Puglia n. 5/2002 e Regolamento regionale n. 14/2006), sulla scia del legislatore comunitario, promuove la coubicazione degli impianti di telefonia anche per ridurre l’impatto ambientale prodotto dalle strutture di sostegno. Pres. Costantini, Est. De Mattia - G.Z. e altri (avv. Misserini) c. ARPA Puglia (avv. Marasco) e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. II - 27 aprile 2010, n. 1024

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di comunicazione elettronica - Acquisizione del parere ARPA - Condizione per il perfezionamento del titolo edilizio - Esclusione - Necessità al solo fine dell’attivazione.
L’acquisizione del parere tecnico preventivo dell’ARPA è necessaria solo al fine di procedere all’attivazione dell’impianto di comunicazioni elettronica, non anche per il perfezionamento del titolo edilizio. Ciò, peraltro, oltre ad essere stato confermato da diverse pronunce, è stato prima ancora chiarito in sede normativa (cfr. punto A1 del Regolamento regionale della Puglia n. 14/2006). Pres. Costantini, Est. De Mattia - G.Z. e altri (avv. Misserini) c. ARPA Puglia (avv. Marasco) e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. II - 27 aprile 2010, n. 1024

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Realizzazione di impianti radioelettrici - Titoli abilitativi - Ente competente al rilascio - Art. 87 d.lgs. n. 259/2003 - Ente Locale - Interpretazione ex art. 118 Cost. - Comune. L'individuazione del Comune quale ente abilitato al rilascio dei titoli autorizzatori necessari per la realizzazione degli impianti radioelettrici discende, dal d.lgs. n. 259/2003, letto alla luce dell'art. 118 Cost.. L'art. 87, commi 2 e 9, del d.lgs. n. 259/2003, pur indicando in modo generico l'ente locale competente al ricevimento delle istanze ed al rilascio dei titoli abilitativi (utilizzando la testuale espressione "l'ente locale"), deve infatti essere interpretato nel senso che attribuisca al Comune tale competenza.(Consiglio Stato , sez. VI, 28 giugno 2007, n. 3792). Pres. Varrone, Est. Taormina - Comune di Casalnuovo di Napoli (avv. Messina) c. H. s.p.a. (n.c.) - (Conferma TAR Campania, Napoli, n. 19379/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 27 aprile 2010, n. 2371

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Stazione radio base - Autorizzazione - Formazione del silenzio assenso - Decorrenza - Individuazione - Parere favorevole dell’ARPA - Necessità ai soli fini dell’attivazione. In tema di autorizzazione per la costruzione di una stazione radio-base, il termine per la formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 87, IX comma del DLgs n. 259/03 decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto, e non dalla ricezione, da parte del Comune, del parere dell'Arpa, in quanto ai sensi dell'art. 87, IV comma del citato DLgs n. 259 il deposito del parere preventivo favorevole dell'Arpa non è prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l'inizio dei lavori, ma solo per l'attivazione dell'impianto (Tar Veneto n. 1283/2007 TAR Lecce, II, 24.8.2006 n. 4279; TAR Catania, II, 23.9.2005 n. 1478). Pres. Varrone, Est. Taormina - Comune di Casalnuovo di Napoli (avv. Messina) c. H. s.p.a. (n.c.) - (Conferma TAR Campania, Napoli, n. 19379/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 27 aprile 2010, n. 2371

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti radioelettrici - Insediamento - Competenza regolamentare comunale - Art. 8 L. n. 36/2001 - Differenza tra “criteri localizzativi” e “limiti alla localizzazione”. In tema di competenza regolamentare per il corretto insediamento degli impianti radioelettrici, attribuita ai Comuni con l’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, la giurisprudenza ha precisato la differenza fra ‘criteri localizzativi” e “limiti alla localizzazione” ritenendosi consentiti i primi, in quanto recanti criteri specifici rispetto a localizzazioni puntuali, e non i secondi, in quanto recanti divieti generalizzati per intere aree (ex multis: Cons. Stato, Sez. VI: 5 giugno 2006, n. 3452; 19 maggio 2008, n.2287; 17 luglio 2008, n. 3596). Pres. Varrone, Est. Taormina - Comune di Casalnuovo di Napoli (avv. Messina) c. H. s.p.a. (n.c.) - (Conferma TAR Campania, Napoli, n. 19379/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 27 aprile 2010, n. 2371

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti radioelettrici - Realizzazione - Autorizzazione ex art. 87 Cod. telecomunicazioni - Permesso di costruire ex d.p.r. n. 380/2001 - Necessità - Esclusione. La realizzazione degli impianti radioelettrici è subordinata soltanto all’autorizzazione prevista dall’art. 87 del Codice delle telecomunicazioni, che pone una normativa speciale esaustiva dell’esame di diversi profili implicati, incluso quello della compatibilità edilizio-urbanistica dell’intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli articoli 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001 (ex multis: Cons. Stato, Sez. VI:17 ottobre 2008, 5044; 5 agosto 2005, n. 4159)”. Pres. Varrone, Est. Taormina - Comune di Casalnuovo di Napoli (avv. Messina) c. H. s.p.a. (n.c.) - (Conferma TAR Campania, Napoli, n. 19379/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 27 aprile 2010, n. 2371

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di impianti di telecomunicazione - Regolamento comunale - Suddivisione del territorio comunale in tre tipologie, di cui solo una idonea ad ospitare impianti - Illegittimità - Fondamento. Il regolamento comunale che delinei la suddivisione del territorio comunale in tre tipologie di aree (maggiormente idonee, di attenzione e sensibili) si pone in contrasto con il d.lg. n. 259 del 2003, non consentendo tale decreto alle amministrazioni comunali di estendere la propria competenza sino a selezionare le aree del territorio, individuandone solo alcune come idonee ad ospitare gli impianti. L'installazione di impianti di telecomunicazione, infatti, deve ritenersi in generale consentita sull'intero territorio comunale in modo da poter realizzare, con riferimento a quelli di interesse generale, un'uniforme copertura di tutta l'area comunale interessata.(Consiglio Stato , sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1431). Pres. Varrone, Est. Taormina - Comune di Casalnuovo di Napoli (avv. Messina) c. H. s.p.a. (n.c.) - (Conferma TAR Campania, Napoli, n. 19379/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 27 aprile 2010, n. 2371

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Localizzazione degli impianti di telecomunicazione - Regolamento comunale - Obbligo di rispettare determinate distanze dai confini - Illegittimità. Come non può essere imposto, mediante regolamento comunale edilizio l'osservanza di determinate distanze dagli edifici esistenti, ugualmente, ed anzi a maggior ragione, non si può pretendere di localizzare gli impianti ad una determinata distanza dal confine di proprietà, trattandosi di previsione che appare priva di giustificazione alcuna e rappresenta solo un indebito impedimento nella realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni.(Consiglio Stato , sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3536). Pres. Varrone, Est. Taormina - Comune di Casalnuovo di Napoli (avv. Messina) c. H. s.p.a. (n.c.) - (Conferma TAR Campania, Napoli, n. 19379/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 27 aprile 2010, n. 2371

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Insediamento urbanistico e territoriale degli impianti - Potere regolamentare comunale - Art. 8, c. 6 L. n. 36/2001 - Fissazione di limiti di esposizione diversi da quelli stabiliti dallo Stato - Illegittimità - Introduzione di misure funzionali alla tutela della salute - Competenze comunali - Estraneità.
Ai sensi dell'art. 8 comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36, i comuni possono adottare un regolamento atto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione comunale ai campi elettromagnetici. Tuttavia, il potere regolamentare comunale non può implicare la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato, non rientrando tale potere nell'ambito delle competenze comunali. Non può, pertanto, il comune, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure derogatorie ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali, ad esempio, il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero, introdurre misure che pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc.) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo.(Consiglio Stato , sez. VI, 03 ottobre 2007, n. 5098; Consiglio Stato , sez. VI, 05 giugno 2006, n. 3332). Pres. Varrone, Est. Taormina - Comune di Casalnuovo di Napoli (avv. Messina) c. H. s.p.a. (n.c.) - (Conferma TAR Campania, Napoli, n. 19379/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 27 aprile 2010, n. 2371

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Infrastrutture contemplate dal codice delle comunicazioni - Procedimento ex art. 87 d.lgs. n. 259/03 - Procedura abilitativa di cui al D.P.R. n. 380/2001 - Cumulatività - Esclusione. In materia di infrastrutture contemplate dal cd. codice delle comunicazioni, il procedimento di cui all’art.87 del d.lgs. n.259/03 non può essere applicato cumulativamente alla procedura abilitativa di cui al D.P.R. n.380/01. Devono pertanto ritenersi illegittime le determinazioni comunali che pretendono di subordinare l’installazione degli impianti di telefonia al permesso di costruire di cui T.U. edilizia. Pres. Urbano, Est. Serlenga - T. s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Foggia (avv. Maiellaro) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 2 aprile 2010, n. 1257

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - D.lgs. n. 259/03 - Principi fondamentali - Limiti all’esercizio della potestà legislativa regionale - Norme regionali previgenti - Contrasto con il d.lgs. n. 259/03 - Abrogazione implicita.
Il d.lgs. n. 259/03 contiene disposizioni qualificabili in termini di “principi fondamentali” che si pongono quali limiti all’esercizio della potestà legislativa regionale concorrente; tali limiti si qualificano in termini di legittimità con riferimento a disposizioni regionali che vengano emanate dopo la definizione dei principi fondamentali, in termini di efficacia per quelle già in vigore. Nel primo caso sarà necessaria una pronunzia di incostituzionalità; nel secondo caso, si determinerà un’automatica perdita di efficacia delle norme regionali anteriori per effetto delle disposizioni statali sopravvenute, alla stregua di costante orientamento della Corte costituzionale. In altri termini, le norme statali di cui al d.lgs. menzionato determinano l’abrogazione implicita delle norme regionali previgenti che si pongano in contrasto con le nuove disposizioni. Pres. Urbano, Est. Serlenga - T. s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Foggia (avv. Maiellaro) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 2 aprile 2010, n. 1257

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione - Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - Compatibilità con la destinazione agricola - Art. 86, c. 3, d.lgs. n. 259/2003. L’art. 86, comma 3, d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) assimila le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, il che le rende compatibili anche con la destinazione agricola (cfr. Cons. Stato VI, 10.2.03 n. 673). Pres. Arosio, Est. Spadavecchia - H. s.p.a. (avv.ti Bardelli, Bazzani e Cerio) c. Comune di Vimercate (avv. Pintucci) e altri (n.c.). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 6 aprile 2010, n. 999

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Potestà regolamentare dei comuni - Limiti - Art. 8, c. 6 L. n. 36/2001. La potestà regolamentare dei Comuni in materia di emissioni elettromagnetiche (art. 8, c. 6 L. n. 36/2001) può tradursi nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico-ambientale o storico-artistico, ovvero, per quanto riguarda la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, nell’individuazione di siti che per destinazione d’uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche (Cons. Stato VI 3.3.07 n. 1017); ma non consente ai comuni di introdurre limitazioni e divieti generalizzati riferiti alle zone territoriali omogenee, né consente l’introduzione di distanze fisse, da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino, quando tale potere sia rivolto a disciplinare la compatibilità dei detti impianti con la tutela della salute umana al fine di prevenire i rischi derivanti dall’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, anziché a controllare soltanto il rispetto dei limiti delle radiofrequenze fissati dalla normativa statale e a disciplinare profili tipicamente urbanistici (cfr. Cons. Stato V, 14.2.05 n. 450). Pres. Arosio, Est. Spadavecchia - H. s.p.a. (avv.ti Bardelli, Bazzani e Cerio) c. Comune di Vimercate (avv. Pintucci) e altri (n.c.). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 6 aprile 2010, n. 999

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Regolamenti locali - Strumenti urbanistici - Previsione di distanze minime da insediamenti residenziali - Obiettivi di protezione sanitaria - Illegittimità. Non possono considerarsi legittime le norme di regolamenti locali o di strumenti urbanistici che, con obiettivi di protezione sanitaria estesi ben oltre le specifiche ipotesi previste dalla normativa regionale di settore, prescrive in via generalizzata, per gli impianti di telefonia cellulare e similari, distanze minime da insediamenti residenziali, da edifici e attrezzature di uso collettivo, ovvero dal confine delle zone territoriali omogenee che prevedono tali destinazioni (cfr. Corte cost. 331/03; Cons. Stato IV, 14.2.05 n. 450; TAR Lazio 2^, 6.10.01 n. 8170). Pres. Arosio, Est. Spadavecchia - H. s.p.a. (avv.ti Bardelli, Bazzani e Cerio) c. Comune di Vimercate (avv. Pintucci) e altri (n.c.). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 6 aprile 2010, n. 999

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione degli impianti per l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva - Attività edilizia di costruzione degli impianti - Concessione alla radiodiffusione - Titolo necessario di legittimazione all’istanza edilizia. L’art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223 assoggetta a regime concessorio tanto l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva quanto l'installazione dei relativi impianti. Nel settore della radiodiffusione, il regime pubblicistico di concessione appare un ragionevole strumento utilizzato dal legislatore al fine di regolamentare lo sviluppo ed esercizio del servizio e dell’attività stessa. Tale ratio, sottesa alla norma, e al più generale impianto della legge, postula che l’attività edilizia di costruzione degli impianti non possa essere considerata funzionalmente autonoma ma accessoria all’attività di radiodiffusione. (cfr. art 25 D. Lgs. 259/2003). Deve pertanto evincersi che l’art. 4 della stessa legge n. 223/1990, nel richiamare espressamente l’art. 16, pone la concessione alla radiodiffusione quale necessario titolo di legittimazione all’istanza edilizia (Cass. Pen., III, 06 novembre 2007, n. 172). Pres. Barbagallo, Est.Atzeni - T. s.n.c. (avv.ti De Vergottini, De Vergottini e Mazzoni) c. Provincia Autonoma di Trento (avv. De Pretis), T. s.r.l. (avv.ti Dalponte, De Pretis e Pafundi ) e altri (n.c.) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 9 marzo 2010, n. 1387

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI -  Installazione di un traliccio per un impianto di telefonia mobile - Creazione di superfici utili - Autorizzazione paesaggistica in sanatoria - Esclusione - Art. 167, c. 4 d.lgs. n. 42/2004. Ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), D.Lg.vo n. 42/2004 l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria non può essere rilasciata (e ciò a prescindere dalla durata del tempo intercorso), nel caso in cui l’intervento realizzato abbia determinato la creazione di superficie utile: tale fattispecie ricorre anche nel caso dell’installazione di un traliccio per un impianto di telefonia mobile, in quanto tale impianto poggia su una base di cemento e perciò occupa in modo stabile e permanente una superficie utile. Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - T. s.p.a. (avv. Zucchi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR BASILICATA, Sez. I - 13 febbraio 2010, n. 53

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia mobile - Localizzazione - Esigenze dei gestori - Art. 86, c. 3, d.lgs. n. 259/2003. La scelta dei siti su cui localizzare gli impianti di telefonia mobile non può prescindere dalla preventiva valutazione delle esigenze dei gestori della rete telefonica di assicurare una corretta erogazione del servizio attraverso la migliore copertura possibile del segnale su tutto il territorio. Come è noto, infatti, l’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003 equipara espressamente gli impianti per la telefonia mobile alle opere di urbanizzazione primaria ed il successivo art. 90 li qualifica come opere di pubblica utilità. Ne consegue che i gestori sono obbligati ad installare la rete telefonica secondo criteri tecnico-scientifici precisi e ciò al fine di erogare il servizio pubblico di telefonia mobile in maniera omogenea su tutto il territorio. Pres. Costantini, Est. De Mattia - S.S. e altri (avv. Mormandi) c. Comune di Nardò (avv. Geusa). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. II - 11/02/2010, n. 545

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia - Installazione in zone residenziali - Osservanza dei valori di campo elettromagnetico fissati dal legislatore - Principio di precauzione - Art. 3, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2001 - Art. 3, comma 2, del D.P.C.M. dell’8 luglio 2003. La normativa attualmente vigente in materia di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici non esclude in maniera tassativa l’installazione degli impianti di telefonia nelle zone residenziali, ma piuttosto la subordina all’osservanza di valori di campo elettromagnetico fissati dal legislatore in attuazione del principio di precauzione (cfr. art. 3, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2001 e art. 3, comma 2, del D.P.C.M. dell’8 luglio 2003). Pres. Costantini, Est. De Mattia - S.S. e altri (avv. Mormandi) c. Comune di Nardò (avv. Geusa). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. II - 11 febbraio 2010, n. 545

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - L. r. Emilia Romagna n. 30/2000 - Piano di risanamento - Assenza - Potere del sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica - Sussistenza. In assenza del Piano di risanamento che i gestori devono presentare al fine di ricondurre a conformità gli impianti in caso di superamento dei limiti (L. r. Emilia-Romagna 30/2000, art. 7 c. 2), persiste il potere sindacale di emanare atti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica aventi la funzione di affrontare situazioni eccezionali in tempi brevi, in cui il normale esercizio delle competenze degli altri Enti locali e dei privati comporterebbe lungaggini tali da far perdere di vista i valori principali che s’intendono tutelare. Tra i presupposti per la loro emissione vi è la tutela anche preventiva della salute pubblica, purché le evidenze scientifiche e gli accertamenti di fatto evidenzino la presenza di un serio rischio per la stessa e vi sia una correlazione di causa-effetto probabilistica tra il fattore di rischio e la salute stessa. Pres. Papiano, Est. Loria - Associazione R.M. e altro (avv.ti Colombo e Ferrari) c. Comune di Parma (avv. Cugurra). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I , 10 febbraio 2010, n. 59

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Potere regolamentare comunale - Limiti - Art. 8 L. n. 36/2001. Il potere regolamentare comunale ( ai sensi dell’art. 8 della L. 36/2001) non può spingersi fino al punto di ritenere che al comune sia consistito di introdurre limiti generalizzati di esposizione ai campi magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato, ovvero di costituire deroghe pressoché generalizzate rispetto a tali limiti statali per il tramite di generalizzate interdizioni localizzative, essendo al più consentita l'individuazione di specifiche e diverse misure precauzionali, la cui idoneità al fine della “minimizzazione” emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico. Pres. Varrone, Est. Castriota Scanderbeg - Comune di Cinto Caomaggiore (avv. Perulli) c. V. n.v. (avv.ti Mantovan e Manzi)- (Conferma Tar Veneto n. 149/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 16 dicembre 2009, n. 8103

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Stazioni radio base - Assimilabilità alle costruzioni - Art. 873 c.c. - Esclusione - Disciplina comunale - Assoggettamento degli impianti agli edifici sotto il profilo urbanistico-edilizio - Illegittimità. Le stazioni radio base, per le loro caratteristiche strutturali, non sono equiparabili alle costruzioni ex art. 873 del codice civile (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 06 novembre 2006 , n. 5088): in ragione dell’inammissibile assimilazione ai fini urbanistici fra le costruzioni e gli impianti tecnologici (in tale senso, ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 7 giugno 2006, n. 3425; id, Sez. IV, sent. 14 febbraio 2005, n. 450), la disciplina comunale non può assimilare tout-court gli impianti in questione agli edifici sotto il profilo edilizio-urbanistico (ad es.: assoggettando i primi ai limiti di altezza o in tema di distanze propri dei secondi” (Cons. Stato, VI, 5044/2008). Pres. Piscitello, Est. Brini - S.D. e altro (avv. Masi) c. Comune di Bologna (avv.ti Todde e Carestia). TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 9 dicembre 2009, n. 2861

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - DIRITTO URBANISTICO - Regione Emilia Romagna - L.r. n. 31/2002 - Interventi di installazione o revisione di impianti tecnologici - Realizzazione di volumi tecnici - D.I.A. L’art.8 L.R. Emilia Romagna n.31/2002 prevede che siano assoggettati a D.i.a., oltre agli interventi di manutenzione straordinaria, quelli di installazione o revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti. Pres. Piscitello, Est. Brini - S.D. e altro (avv. Masi) c. Comune di Bologna (avv.ti Todde e Carestia). TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 9 dicembre 2009, n. 2861

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - DIRITTO URBANISTICO - Fascia di rispetto cimiteriale - Vincolo di inedificabilità - Triplice finalità - Manufatti edilizi diversi dalle abitazioni - Tralicci per telecomunicazioni. In materia di vincolo cimiteriale, la salvaguardia del rispetto dei 200 metri prevista dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 nonché dall'art. 57 del d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità, valevole per qualsiasi manufatto edilizio anche ad uso diverso da quello di abitazione. Il vincolo cimiteriale ha infatti una triplice finalità, in quanto, oltre alle esigenze sanitarie ed alla salvaguardia della possibilità di espansioni del perimetro cimiteriale, esso garantisce anche il rispetto della tranquillità, del decoro e della speciale sacralità dei luoghi di sepoltura. Di conseguenza, devono ritenersi compresi nel divieto di edificazione anche i tralicci per telecomunicazioni. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - A.G. (avv.ti Laurito e Del Dotto) c. Comune di Costa Volpino (avv. Bezzi) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 1 dicembre 2009, n. 2381

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Regione Friuli Venezia Giulia - L. r. n. 28/04 - Impianti di radiodiffusione Azioni di risanamento - Presupposto - Regolarità urbanistico-edilizia. L’Allegato 6 al Regolamento di Attuazione n.094/05 della L.r. Friuli Venezia Giulia n. 28/04 riguarda le “azioni di risanamento”, che possono esser intraprese (comma 8) solo per gli impianti di radio diffusione in regola con le autorizzazioni edilizie”. Nel caso di impianti abusivi e soggetti a ordine di demolizione, pertanto, consegue l’impossibilità di procedere a qualsivoglia attività di risanamento. Pres. Corasaniti, Est. De Piero - V. s.p.a. e altri (avv.ti Amiconi e Cardi) c. Comune di Caneva (avv.ti Cittolin, Mazzero e Parolin) - TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 26 novembre 2009, n. 810

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Regolamento comunale – Previsione di distanze da edifici adibiti alla permanenza di persone – Finalità di tutela della popolazione – Divieti insediativi generalizzati – Competenza comunale – Esclusione – Interpretazione sostanzialistica. Il riferimento alle distanze degli impianti di telefonia mobile da edifici adibiti alla permanenza di persone per un periodo superiore alle quattro ore persegue una evidente finalità di tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici mediante la previsione di divieti insediativi generalizzati, e non di semplici criteri localizzativi, che sfuggono alla competenza comunale nella misura in cui invadono la sfera riservata dalla legge quadro n. 36/2001 alla competenza statale: un'interpretazione sostanzialistica della portata dei confini delle competenze comunali, volta ad evitare tecniche di agevole elusione di dette regole, rende irrilevante la circostanza che l'adozione di misure che si sovrappongono al limiti statali di esposizione sia avvenuta alla stregua di strumenti formalmente urbanistici, dovendosi valutare il profilo effettivo del potere speso piuttosto che la veste formale dell'atto adottato. Pres. Esposito, Est. Grasso –E. s.p.a. (avv.ti Galera e Sartorio) c. Comune di Roccapiemonte (avv. Marenghi) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II – 24 novembre 2009, n. 6915

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia mobile - Realizzazione - Compatibilità urbanistica - Verifica - Procedimento ex art. 87, c. 9, d.lgs. n. 259/2003. Se è vero che nell’attuale ordinamento la realizzazione di un impianto di telefonia mobile non richiede il previo rilascio del permesso di costruire, è altresì vero che nel corso del procedimento disciplinato dall’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003 vanno comunque svolte le verifiche di compatibilità edilizia ed urbanistica dei suddetti impianti, e ciò in coerenza con la ratio della riforma, che è stata quella di semplificare il procedimento e concentrare al suo interno tutte le relative valutazioni, comprese quelle di carattere urbanistico-edilizio (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 28 febbraio 2006 n. 889). L’installazione di simili infrastrutture, pertanto, non può prescindere dal possesso, tra gli altri, del requisito della «conformità urbanistica». Pres. Papiano, Est. Caso - E. s.p.a. (avv. De Luca) c. Comune di Casalgrande (avv. Coli). TAR EMILIA ROMGNA, Parma, Sez. I - 17/11/2009, n. 766

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia mobile - Localizzazione - Amministrazioni comunali - Competenze - Contemperamento degli interessi coinvolti. In tema di localizzazione ed installazione degli impianti di telefonia mobile le Amministrazioni comunali conservano le loro tipiche competenze in ordine al governo del territorio, da esercitare in modo tale da contemperare i vari interessi coinvolti, evitando in particolare l’adozione di misure che si risolvano in un ingiustificato ostacolo alla funzionalità della rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica. Pres. Papiano, Est. Caso - E. s.p.a. (avv. De Luca) c. Comune di Casalgrande (avv. Coli). TAR EMILIA ROMGNA, Parma, Sez. I - 17 novembre 2009, n. 766

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia mobile - Installazione - Strumenti programmatori comunali - Criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione - Legittimità - Condizioni - Termini perentori per la redazione del piano. Gli strumenti programmatori attraverso i quali il Comune, sulla base delle proposte dei gestori, definisce complessivamente le installazioni degli impianti di telefonia mobile ammesse sul territorio comunale e a queste previsioni subordina il rilascio delle varie autorizzazioni, per assolvere la funzione di introduzione di criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell’installazione degli impianti, soddisfano la fondamentale esigenza di razionalità dell’azione amministrativa, onde non sono in sé illegittimi, a meno che ne risulti in concreto scaturire una dilatazione dei tempi per il rilascio delle prescritte autorizzazioni - incompatibile con la necessità di una disciplina uniforme sul piano nazionale alla stregua delle superiori norme statali -, situazione di contrasto che non sussiste però quando la disciplina locale prevede, in coerenza con l’assetto normativo della materia, termini perentori per la redazione del piano (v. Cons. Stato, Sez. VI, 21 giugno 2006 n. 3734; e, da ultimo, TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 21 marzo 2008 n. 1480). Sicchè, è illegittima la normativa comunale che preveda una procedura di approvazione del programma complessivo annuale svincolato da termini perentori per la conclusione dell’iter e che quindi consenta all’Amministrazione di subordinare la prosecuzione dell’istruttoria sulla domanda concernente il singolo impianto al sopraggiungere di un «piano» la cui definizione resta priva di tempi certi (TAR Emilia Romagna, Parma,. n. 639/2009). Pres. Papiano, Est. Caso - E. s.p.a. (avv. De Luca) c. Comune di Parma (avv.Cugurra). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 17/11/2009, n. 765

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Regione Friuli Venezia Giulia - Mancata approvazione del piano di settore per la localizzazione degli impianti - Imposizione di un distacco minimo da zone residenziali o destinate a servizi e attrezzature collettive - Normativa sopravvenuta ex L.R. n. 28/2004 - Contrasto - Inapplicabilità della disposizione comunale. Una norma che, aprioristicamente, va a vietare, mediante l’imposizione di un distacco minimo dal confine delle zone residenziali e dal confine delle zone destinate ai servizi ed attrezzature collettive, l’installazione degli impianti di telefonia mobile anche in zone non altrimenti precluse e non automaticamente rientranti nelle zone escludibili ai sensi degli artt. 3 e 4 del regolamento di attuazione della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 28/2004, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 94 del 19.4.2005, si pone in ineludibile contrasto con la specifica normativa sopravvenuta di cui alla citata L. r. e quindi non può più essere applicata. (TAR FVG 173/2007). Il Comune, pertanto, in assenza dello specifico piano di settore per la localizzazione degli impianti, non può esimersi dal valutare la richiesta di autorizzazione. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - V. n.v. (avv.ti Mantovan e Sadar) c. Comune di Pavia di Udine (avv. Paviotti) e altri (n.c.) - TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 12 novembre 2009, n.730

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia mobile - Comune - Regolamentazione degli obiettivi di qualità - Potere - Carenza - Competenza riservata alla normativa statale - Artt. 1 e 4 L. n. 36/2001. Ai sensi dell’art. 4 della legge n.36/2001, esula dal potere comunale la regolamentazione degli obiettivi di qualità degli impianti di telefonia mobile, essendo questa competenza riservata alla normativa statale “in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all’art. 1”, cui si deve, peraltro adeguare, anche la normativa regionale. Pres. Zuballi, Est. Ranalli - V. n.v. (avv.ti Perone e Apollone) c. Comune di Ortona (avv. Cirulli). TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 10 novembre 2009, n.729

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Provvedimento di rimozione degli impianti esistenti sul territorio comunale - Potere del Consiglio Comunale - Non rientra. Non rientra tra i poteri del Consiglio comunale quello di assumere un generico ed immotivato provvedimento di rimozione degli impianti di telecomunicazioni esistenti sul territorio comunale, tenuto conto che l’art. 32 della L. 142/90 limita la competenza dell’organo consiliare agli atti fondamentali espressamente indicati e tra questi non rientrano i poteri di procedere a pratiche edilizie da revocare. Pres. Corsaro, Est. Marra - O. s.p.a. (avv.ti Brizzolari e Morelli) c. Comune di Minturno (n.c.). TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 4 novembre 2009, n. 1047

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Localizzazione ed insediamento degli impianti di telefonia mobile - Piano comunale - Uso del territorio - Standard urbanistici - Competenza - Regioni ed enti locali - Installazioni degli impianti su proposte dei gestori - Cd. «soglie di esposizione»- Competenza - Stato - L. n. 36/2001. L’approvazione di un piano con cui il Comune, sulla base delle proposte dei gestori, definisce complessivamente le installazioni degli impianti di telefonia mobile ammesse sul territorio comunale e a queste previsioni subordina il rilascio delle autorizzazioni, legittimamente contempera l’esigenza di copertura del servizio sul territorio con quella pianificatoria di un corretto insediamento degli impianti, oltre che con l’esigenza di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, assicurando al contempo ai gestori uniformità di trattamento in sede di vaglio congiunto delle relative richieste: a tale conclusione induce il riparto di competenze desumibile dalla legge n. 36 del 2001, nel senso che allo Stato è affidata la fissazione delle c.d. «soglie di esposizione», mentre alle Regioni e agli enti locali spetta la disciplina dell’uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, cioè le ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurne il più possibile l’incidenza negativa sul territorio, sempreché naturalmente i criteri localizzativi e gli standard urbanistici non siano tali da impedire o ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli impianti medesimi (v. Corte cost. sentenza 7 ottobre 2003 n. 307). Pres. Papiano - Rel. Loria - Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. (avv. Rutigliano) c. Comune di Parma (avv. Cugurra). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 22 settembre 2009, n. 673

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazioni degli impianti di telefonia mobile - Strumenti programmatori comunali - Termini perentori per la redazione del piano - Legittimità. Gli strumenti programmatori con i quali il comune definisce le installazioni degli impianti di telefonia mobile e ad essi subordina il rilascio delle autorizzazioni, per assolvere la funzione di introduzione di criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell’installazione degli impianti, soddisfano la fondamentale esigenza di razionalità dell’azione amministrativa, onde non sono in sé illegittimi, a meno che in concreto non ne derivi una dilatazione dei tempi per il rilascio delle prescritte autorizzazioni - incompatibile con la necessità di una disciplina uniforme sul piano nazionale alla stregua delle superiori norme statali. Tale situazione di contrasto non sussiste, tuttavia, quando la disciplina locale prevede, in coerenza con l’assetto normativo della materia, termini perentori per la redazione del piano (v. Cons. Stato, Sez. VI, 21 giugno 2006 n. 3734; e, da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 21 marzo 2008 n. 1480). Pres. Papiano - Rel. Loria - Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. (avv. Rutigliano) c. Comune di Parma (avv. Cugurra). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 22 settembre 2009, n. 673

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - D.lgs. n. 259/2003 - L.R. Sicilia n. 17/2004, art. 103 - Procedimento autorizzatorio - Procedimento unico ex art. 87 - Confluenza delle valutazioni di tipo ambientale ed urbanistico. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 259/2003, recepito nella Regione Siciliana con l’art. 103 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, le valutazioni urbanistiche edilizie sono assorbite nel procedimento delineato dall’art. 87 che prevede un unico procedimento autorizzatorio per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. Procedimento che è finalizzato a garantire, tramite procedure tempestive e semplificate, la parità delle condizioni concorrenziali fra i diversi gestori nella realizzazione delle proprie reti di comunicazione sul territorio nazionale, nonché la osservanza di livelli uniformi di compatibilità ambientale delle emissioni radioelettriche, stante che l’intento perseguito dal legislatore comunitario e da quello nazionale è quello di consentire la installazione di stazioni radio base in forza di un unico provvedimento autorizzatorio, che deve essere rilasciato sulla base di un procedimento unitario, nel contesto del quale devono essere fatte confluire le valutazioni sia di tipo ambientale che di tipo urbanistico (cfr. Corte Costituzionale, 28 marzo 2006, n. 129; 6 luglio 2006, n. 265). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - W. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Canicattì (avv. Vaccaro) e Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 08/07/2009, sentenza n. 1213

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione - Art. 86 d.lgs. n. 259/2003 - Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - Assoggettamento alle prescrizioni urbanistico edilizie - Esclusione. In presenza della specifica previsione di cui all’art. 86 del D.lgs. n. 259/2003, il quale assimila, ad ogni effetto, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ed in assenza di specifiche previsioni, deve ritenersi che gli impianti di telefonia mobile non possano essere assimilati alle normali costruzioni edilizie e, pertanto, la loro realizzazione non sia soggetta a prescrizioni urbanistico-edilizie preesistenti. Conseguentemente, il titolo autorizzatorio non può essere negato se non avuto riguardo ad una specifica disciplina conformativa, che prenda in considerazione le reti infrastrutturali tecnologiche necessarie per il funzionamento del servizio pubblico (in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 17 ottobre 2003, n. 7725; TAR Campania, sez. I, 13 febbraio 2002, n. 983, 20 dicembre 2004, n. 14908). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - W. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Canicattì (avv. Vaccaro) e Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 08/07/2009, sentenza n. 1213

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comune - Governo del territorio - Reti di telecomunicazione - Divieto di installazione di carattere generalizzato - Illegittimità. Ancorchè il Comune mantenga intatte le proprie competenze in materia di governo del territorio, queste tuttavia, per espressa valutazione legislativa, non possono interferire con quelle relative alla installazione delle reti di telecomunicazione e, in particolare, non possono determinare vincoli e limiti così stringenti da concretizzarsi in un divieto di carattere pressoché generalizzato (e senza prevedere alcuna possibile localizzazione alternativa), in contrasto con le esigenze tecniche necessarie a consentire la realizzazione effettiva della rete di telefonia cellulare che assicuri la copertura del servizio nell’intero nel territorio comunale. (cfr. Corte Costituzionale n. 331/2003. Pres. Monteleone, Est. Di Paola - W. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Canicattì (avv. Vaccaro) e Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 08/07/2009, sentenza n. 1213

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comune - Utilizzo degli strumenti urbanistici per il perseguimento di finalità di tutela della salute - Illegittimità - Art. 4 L. n. 36/2000 - Individuazione di limiti di esposizione e valori di attenzione - Riserva statale. Il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino (cfr. anche, in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6994; TAR Sicilia - PA - Sez. I, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 06 aprile 2009 , n. 661). Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, IV, 3 giugno 2002, n. 3095, 20 dicembre 2002, n. 7274, 14 febbraio 2005, n. 450, 5 agosto 2005, n. 4159; sez. VI, 1° aprile 2003, n. 1226, 30 maggio 2003, n. 2997, 30 luglio 2003, n. 4391; 26 agosto 2003, n. 4841, 15 giugno 2006, n. 3534). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - W. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Canicattì (avv. Vaccaro) e Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 08/07/2009, sentenza n. 1213

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Art. 90 d.lgs. n. 259/2003 - Impianti di telecomunicazione - Carattere di pubblica utilità - Compatibilità con tutte le destinazioni urbanistiche . L’art. 90 del citato D.Lgs. n. 259/2003 dispone che gli impianti di telecomunicazione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno “carattere di pubblica utilità”, con possibilità, quindi, di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (residenziale, verde, agricola, ecc.: cfr., in tal senso, C.G.A. ordinanza 5 luglio 2006, n. 543; Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2006, n. 5096). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - W. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Canicattì (avv. Vaccaro) e Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 08/07/2009, sentenza n. 1213

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Realizzazione di impianti di telefonia mobile - Preventivo rilascio del permesso di costruire - Necessità - Esclusione - Procedimento ex art. 87, d.lgs. n. 259/2003. La realizzazione degli impianti di telefonia mobile non deve essere preceduta dal rilascio del permesso di costruire (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6439; 28 febbraio 2006, n. 889): le verifiche di compatibilità edilizia ed urbanistica delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche devono infatti essere svolte nell’ambito del procedimento disciplinato dall’articolo 87 del d.l.vo n. 259/2003, perché la ratio di tale disposizione consiste nel semplificare il procedimento di rilascio del titolo abilitativo e concentrare al suo interno tutte le relative valutazioni di carattere urbanistico-edilizio e igienico-sanitario” (Tar Campania, sezione settima, sentenza n. 16206/2007 e, negli stessi sensi, n. 9325/2008). Pres. Veneziano, Est. Monaciliuni - W. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Qualiano (n.c.). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 02/07/2009, n. 3636
 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Realizzazione degli impianti di telefonia mobile - Nulla osta dell’ARPAC - Attivazione dell’impianto. Il nulla osta dell’Arpac non condiziona il perfezionamento del titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile, per dover precedere solo l’attivazione dell’impianto (ex multis, Tar Campania, sez. settima, 12.3.2008, n. 1888); le valutazioni dell’Agenzia regionale di protezione ambientale sono in tal modo riportate “all’attualità” e vanno operate in riferimento a quanti “livelli di campo elettromagnetici preesistenti nell’area interessata”, ossia avendo compiuto conto del “sovraffollamento di onde radio” (così, da ultimo, Tar Campania, sempre questa settima sezione, sentenza n. 1723 del 3 aprile 2009). Pres. Veneziano, Est. Monaciluini - W. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Qualiano (n.c.). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 02/07/2009, n. 3636

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia mobile - Rilascio dell’autorizzazione - Subordinazione all’approvazione di specifica regolamentazione comunale - Illegittimità - Artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 259/2003 - Finalità acceleratorie. L’assenza di una regolamentazione a livello comunale della materia specifica ad hoc non può frapporsi al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile. Ed invero le norme di cui agli artt. 86 ed 87 del d. l.vo n. 259/2003, sono inequivocamente ispirate a finalità acceleratorie di favore per la pronta e spedita realizzazione della rete di telefonia mobile, trattata alla stregua di un’infrastruttura strategica per lo sviluppo. Del resto, se pur la pianificazione del territorio spetta agli Enti locali, la realizzazione degli impianti di che trattasi non può restare subordinata ad un espresso intervento pianificatorio del Comune, in quanto ciò costituirebbe un serio ostacolo alla realizzazione della rete “considerato anche che le imprese resterebbero sostanzialmente prive di strumenti di tutela, essendo molto difficile esercitare l'azione avverso l'inerzia della P.A. in assenza di una norma che imponga tale pianificazione entro termini precisi” (cfr., per tutte, Tar Campania, sezione settima, sentenza n. 4555 del 22 aprile 2005 e n. 7596 del 13 settembre 2007). Pres. Veneziano, Est. Monaciluini - W. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Qualiano (n.c.). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 02/07/2009, n. 3636

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Art. 87 d.lgs. n. 259/2003 - Unicità del procedimento - Soggetto richiedente l’autorizzazione all’installazione - Dimostrazione della conformità edilizia - Necessità - Esclusione. Per l’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, infatti, posto che ivi si sancisce il principio dell’unicità del procedimento (ribadito anche dalla Corte costituzionale), nel senso di ricomprendervi anche i profili riguardanti la disciplina edilizia, il soggetto che richiede l’autorizzazione ad installare impianti di telefonia mobile non è tenuto a dimostrare la conformità alla normativa e agli strumenti edilizi dei manufatti sede dell’installazione, ma, invece, “il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche…” (comma 3) -e, per quanto concerne l’aspetto urbanistico-edilizio, (solo) a descrivere la situazione fisica dei luoghi. Pres. Di Nunzio, Est. Franco - D.D.R.L.F. (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Comune di Padova (avv.ti Montobbio, Mizzoni, Lotto, Bernardi, Bicocchi e Munari). T.A.R. VENETO, Sez. II - 27/05/2009, n. 1629

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di radiodiffusione - Adeguamento e delocalizzazione - Procedure e modalità - Art. 28, c. 7 d.lgs. n. 177/2005 - L.r. Abruzzo n. 45/2004. Sia la normativa statale che quella regionale (regione Abruzzo) prevedono determinate procedure e modalità per l’adeguamento degli impianti di radiodiffusione non a norma e per la loro eventuale delocalizzazione: l’articolo 28 comma 7°, del D. Lgs. 177 del 2005 afferma che gli impianti che superano o concorrono a superare i limiti “sono trasferiti .. su iniziativa delle regioni …dal Ministero …che dispone il trasferimento e trascorsi inutilmente centoventi giorni disattiva gli impianti.” In sostanza le regioni hanno il potere di iniziativa in materia, ma non quello dispositivo che spetta al Ministero delle comunicazioni (cui "medio tempore" è subentrato il Ministero dello sviluppo economico). La legge regionale n. 45 del 2004 all’articolo 10 specifica ulteriormente la norma statale, prevedendo l’adozione da parte della Regione di un piano di risanamento al fine di ricondurre i campi magnetici ai limiti di “esposizione” di cui al DM 381 del 1998 e al DPCM 8 luglio 2003. La norma prevede anche la possibilità di delocalizzazione degli impianti che va effettuata nelle aree previste dal Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva. Pres. Zuballi, Est. Monteferrante - P. s.p.a. (avv. Perfetti) c. Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo e altri (Avv. di Stato), ARTA (avv. Raimondi) e Comune di Pescara (avv.ti Di Marco e Puglielli). T.A.R. ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 11/05/2009, n. 358

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Emittenti - Superamento dei limiti di legge - Trasferimento - Inclusione delle emittenti in regola - Legittimità. Il fatto che alcune emittenti abbiano superato i limiti di legge per le emissioni legittima non solo il loro trasferimento, ma, considerato che l’intera normativa citata e il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze prescrivono l’accorpamento di tutte le emittenti in pochi siti, si impone anche il trasferimento delle emittenti che nello stesso sito non hanno superato i limiti di legge. Pres. Zuballi, Est. Monteferrante - P. s.p.a. (avv. Perfetti) c. Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo e altri (Avv. di Stato), ARTA (avv. Raimondi) e Comune di Pescara (avv.ti Di Marco e Puglielli). T.A.R. ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 11/05/2009, n. 358

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Sistemi radiotelevisivi - Valori di immissione - Misurazione - Art. 4 D.P.C.M. 8 luglio 2003 - Aree intensamente frequentate - Impianto ubicato in area appositamente interdetta - Riduzione dell’intensità del campo elettromagnetico a tutela della salute - Necessità - Esclusione. Il D.P.C.M. 8 luglio 2003 - emanato in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e succeduto al decreto 10 settembre 1998, n. 381 - all’art. 4 dispone che i valori di immissione generati dall'esercizio dei sistemi radiotelevisivi devono essere misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, per le quali si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi. Ne discende che laddove l’impianto sia ubicato in zone inaccessibili per la particolare conformazione dei luoghi o perché appositamente interdette, la riduzione dell’intensità del campo elettromagnetico che comporta il rischio di compromettere l’attività delle emittenti si rivela non necessaria a tutelare la salute della popolazione, essendo sufficientemente idonei allo scopo un’adeguata recinzione e il posizionamento di appositi cartelli segnaletici. Pres. Antonelli, Est. Perrelli - S.T. s.r.l. (avv. Portinari) c. Regione Veneto (avv.ti Mio e Zanon). T.A.R. VENETO, Sez. III - 14/05/2009, n. 1487

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Emissioni - Art. 674 cod. pen. e art. 844 cod. civ. - Applicabilità - Criteri. Affinché sia configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen., non è sufficiente il rilievo che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare offesa o molestia, ma è indispensabile anche la puntuale e specifica dimostrazione oggettiva che esse superino i parametri fissati dalle norme speciali. Qualora invece le emissioni, pur quando abbiano arrecato concretamente offesa o molestia alle persone, siano state tuttavia contenute nei limiti di legge, saranno eventualmente applicabili le sole norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 cod. civ. (cfr. Sez. I, 16/06/2000, Meo; Sez. I, 24/10/2001, Tulipano; Sez. III, 23/01/2004, Pannone; Sez. III, 19/03/2004, n. 16728, Parodi; Sez. I, 20/05/2004, Invernizzi; Sez. III, /06/2004, Providenti; Sez. III, 10/02/2005, Montinaro; Sez. III, 21/06/2006, Bortolato; Sez. III, 26 /10/2006, Gigante; Sez. III, 11/05/2007, Pierangeli; nonché, con specifico riferimento alla emissione di onde elettromagnetiche, Sez. I, 14/03/2002, Rinaldi; Sez. I, 12/03/2002, Pagano; Sez. I, 25/11/2003, n. 4192/04, Valenziano). Pres. Lupo, Est. Franco, Ric. Abbaneo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 09/01/2009), Sentenza n. 15707

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Emissioni - Presunzione di legittimità - Criterio - Art. 674 cod. pen. - Configurabilità - Presupposti. Il reato di cui all'art. 674 cod. pen., non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata o da una attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento. Inoltre, per la sussistenza del reato non è sufficiente il mero superamento dei limiti di emissione (che sono stati previsti a fini di mera cautela) ma occorre che sia raggiunta la prova certa ed obiettiva di una effettiva e concreta idoneità delle onde elettromagnetiche a ledere o molestare i potenziali soggetti ad esse esposti (Sez. I, 13/10/1999, n. 5592, Pareschi; Sez. I, 14/10/1999, n. 5626, Cappellieri; Sez. I, 30/01/2002, n. 8102, Suraci; Sez. I, 12/03/2002, n. 15717, Pagano). Pres. Lupo, Est. Franco, Ric. Abbaneo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 09/01/2009), Sentenza n. 15707

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Emissione campi elettromagnetici - Responsabilità dei singoli soggetti esercenti l'impianto - Accertamento in concreto - Necessità. In materia di inquinamento elettromagnetico, la responsabilità dei singoli soggetti esercenti l'impianto non può prescindere da un accertamento in concreto se i valori totali di campo siano generati o meno da impianti tutti legittimamente operanti e tutti operanti con potenza conforme a quella prevista dai rispettivi titoli abilitativi. Solo, se i valori generali di campo fossero eventualmente generati da impianti operanti illegittimamente o con potenza superiore a quella assentita, occorrerebbe che l’eventuale riduzione a conformità venisse disposta senza tener conto degli impianti operanti illegittimamente (che dovrebbero essere disattivati) e senza tener conto delle maggiori potenze irradiate rispetto a quelle consentite (che dovrebbero essere ridotte). In ogni caso, la singola emittente non potrebbe essere ritenuta responsabile penalmente di campi generati da impianti illegittimi o di potenza superiore a quella assentita, a meno che non sussista la prova di una volontà consapevole del soggetto di concorrere con gli impianti illegali nella creazione di un campo complessivo che ecceda i limiti. Pres. Lupo, Est. Franco, Ric. Abbaneo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 09/01/2009), Sentenza n. 15707

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Emissione campi elettromagnetici che nel loro complesso superino i limiti di cautela - Piani di risanamento - Legittimità. In materia di emissioni campi elettromagnetici, emerge, dalla normativa speciale, che la diffusione da parte di emittenti che rispettino singolarmente i limiti loro imposti di campi che nel loro complesso superino i limiti di cautela, determina l’avvio dei piani di risanamento, l’inosservanza delle cui prescrizioni è sanzionata in via amministrativa. Pres. Lupo, Est. Franco, Ric. Abbaneo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 09/01/2009), Sentenza n. 15707

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Emissione campi elettromagnetici - Reato di cui all'art. 674 c.p. - Configurabilità - Presupposti. L'emissione di onde elettromagnetiche può rientrare nell'ambito dell'art. 674 cod. pen., ma il reato è configurabile soltanto allorché sia stato, in modo certo ed oggettivo, provato il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obiettivamente accertata una effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone esposte, ravvisabile non in astratto, per il solo superamento dei limiti, ma soltanto a seguito di un accertamento da compiersi in concreto di un effettivo pericolo oggettivo, e non meramente soggettivo (Cass. Sez. III, 13.5.2008, n. 36845, Tucci). Pres. Lupo, Est. Franco, Ric. Abbaneo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 09/01/2009), Sentenza n. 15707

ELETTROSMOG - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - URBANISTICA ED EDILIZIA - Emissione campi elettromagnetici - Piano regionale di risanamento o delocalizzazione Poteri della P.A..
L’autorità amministrativa ha tutti i poteri e le possibilità per coordinare e regolare le modalità di trasmissione di tutti gli impianti televisivi e radiofonici che operano in una determinata località, anche in assenza di un piano regionale di risanamento o delocalizzazione, in quanto le singole emittenti debbono essere munite dei decreti di concessione del ministero delle comunicazioni (ora ministero dello sviluppo economico), i quali devono contenere l’analitica esposizione di tutti i parametri tecnico operativi. Pres. Lupo, Est. Franco, Ric. Abbaneo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 09/01/2009), Sentenza n. 15707

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Infrastrutture di reti pubbliche - Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - Art. 86, c. 3 d.lgs. n. 259/2003 - Potestà regolamentare comunale. L’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 86, c.3, del d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo, non da questo avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza, onde la potestà assegnata alle amministrazioni comunali dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 può tradursi, ad esempio, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ma non può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa; in definitiva, tale disciplina non deve risolversi in un impedimento che rende in concreto impossibile, o comunque estremamente difficoltosa, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni. Con la conseguente illegittimità dei regolamenti locali che prevedano una “zonizzazione” indipendente dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile, e che cioè circoscrivano gli impianti a specifiche aree, appositamente individuate, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che venga assicurata, nell’intero territorio comunale, l’uniforme copertura del servizio (v. Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2007 n. 1431). Pres. Papiano, Est. Caso - T. s.p.a. (avv. De Vergottini) c. Comune di Albinea (avv. Coli). T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 07/04/2009, n. 105

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di radiotrasmissione - Sindaco - Ordine di adeguamento ai valori di legge - Natura - Funzione di Vigilanza - L.R. Abruzzo n. 45/2004 - L. n. 36/2001. Il provvedimento con il quale il Sindaco ordini l’adeguamento degli impianti di radiodiffusione secondo i valori fissati dalla legge per le emissioni di detti campi elettromagnetici è espressione del generale potere di vigilanza su detti impianti che la legge della regione Abruzzo con gli artt. 10, ultimo comma e 19, in applicazione degli artt. 8, comma 4 e 14 della legge statale 22 febbraio 2001, n. 36 ha attribuito ai comuni al fine della verifica circa il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico, stabiliti dalla normativa statale (DPCM 8.7.2003) e regionale (art. 19 LRA n. 45/2004). Pres. Zuballi, Est. Monteferrante - W. s.r.l. (avv.ti Cerceo e Rossignoli) c. Comune di Pescara (avv.ti Di Marco e Puglielli). T.A.R. ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 6 aprile 2009, n. 263

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Procedimenti di controllo - Contraddittorio - Svolgimento in via successiva alle risultanze dell’ispezione. In materia di procedimenti di controllo (nella specie, sui limiti di emissione elettromagnetica), affinché l’attività ispettiva non risulti di fatto vanificata dalla preventiva comunicazione di avvio del procedimento, è principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il contraddittorio procedimentale debba svolgersi non in via preventiva bensì successiva sulle risultanze dell’ispezione. Pres. Zuballi, Est. Monteferrante - W. s.r.l. (avv.ti Cerceo e Rossignoli) c. Comune di Pescara (avv.ti Di Marco e Puglielli). T.A.R. ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 6 aprile 2009, n. 263
 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Regione Abruzzo - Accertamento ARTA - Attività di verifica strumentale all’esercizio del potere di vigilanza comunale - Momento partecipativo eventuale e successivo. L’accertamento ARTA in materia di emissioni elettromagnetiche non rappresenta un incidente prodromico all’irrogazione di una sanzione, ma integra una attività di verifica strumentale all’esercizio del potere di vigilanza, di cui è titolare il Comune; non trattandosi di un verbale di contestazione, suscettibile di revisione in contraddittorio, ma di un rapporto di prova, eventualmente utilizzabile da parte del Comune e/o altra autorità, il momento partecipativo ben può configurarsi come eventuale e successivo. Pres. Zuballi, Est. Monteferrante - W. s.r.l. (avv.ti Cerceo e Rossignoli) c. Comune di Pescara (avv.ti Di Marco e Puglielli). T.A.R. ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 6 aprile 2009, n. 263

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di impianti di telefonia cellulare - Regione Campania - Nulla osta dell’ARPAC - Attivazione dell’impianto - Livelli di campo elettromagnetici preesistenti. In materia di installazione di impianti di telefonia cellulare, il nulla osta dell’Arpac non deve precedere il rilascio del titolo, ma solo l’attivazione dell’impianto ("ex multis", Tar Campania, sez. settima, 12.3.2008, n. 1888); le rilevazioni e le valutazioni dell’Agenzia regionale di protezione ambientale vanno operate e riferite ai livelli di campo elettromagnetici preesistenti nell’area interessata, avendo compiuto conto del sovraffollamento di onde radio. Pres. Guerriero, Est. Monaciliuni - W. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di S. Paolo Bel Sito (avv. Biancardi). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 3 Aprile 2009, n. 1732

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Art. 87 d.lgs. n. 259/2003 - Fase istruttoria - Provvedimento di rigetto - Atto di preavviso del rigetto - Art. 10bis L. n. 241/1990. L’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al d. l.vo 1^ agosto 2003, n. 259, prevede, al suo comma 5, una possibile fase istruttoria pur nell’ambito del procedimento speciale da esso normato. E ciò, in un contesto in cui l'intera disciplina del Codice è orientata verso forme di semplificazione amministrativa, in ossequio al divieto di aggravare il procedimento amministrativo ex art. 1, comma 2, legge n. 241/90. Ne deriva che l’amministrazione non può emanare un provvedimento di rigetto senza far luogo alla fase istruttoria o, il che poi si risolve nella medesima cosa quanto agli aspetti sostanziali (salvo cioè il rito ed i termini diversi), senza adottare prima l’atto di preavviso del rigetto, di cui all’art. 10 bis della l. 241 del 1990 (cfr. Tar Campania, Sez VII, 3 agosto 2006, n. 7822). Pres. Guerriero, Est. Monaciliuni - N. s.p.a. (avv. Belvini) c. Comune di Mugnano di Napoli e altro (avv. Passarelli). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 3 Aprile 2009, n. 1722

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Oneri procedurali - Art. 87 d.lgs. n. 259/03 - Esigenze di semplificazione - Adempimenti imponibili - Esempi - DURC - Parere ARPAC - Dimostrazione di disponibilità dell’area. Se è vero che oneri procedurali ulteriori rispetto a quelli previsti dal d.l.vo 259/03 contrastano con le esigenze di semplificazione del procedimento amministrativo connesse alla riconosciuta natura di opere di urbanizzazione delle stazioni radio base ed alla natura di interesse pubblico del servizio attraverso di esse garantito, ciò non esclude ogni e qualsiasi, pur minimo, adempimento che non sia indicato espressamente dall’art. 87 del Codice: a meno che esso non si traduca in un indebito aggravamento del procedimento, in una situazione che vede il legislatore speciale favorire una celere realizzazione della rete (cfr. Tar Campania, sezione settima, sentenza n. 3421 del 12 aprile 2007, che richiama Corte Costituzionale, 27 luglio 2005, n. 336). Fra i possibili ulteriori adempimenti imponibili non vi è spazio per richieste di documentazione che afferiscano direttamente a previsioni regolamentari dettate per le vicende puramente edilizie: ovvero, per ottenere il rilascio del permesso di costruire o per accompagnare la denuncia di inizio attività sempre in campo edilizio, né per imporre oneri esclusi dall’art. 93 del Codice ripetuto. Quanto al DURC, l’Amministrazione non può dunque impedire la formazione del titolo abilitativo, o annullarlo o rimuoverlo, contestando la mancanza del DURC. Tuttavia, al fine dell’esecuzione materiale dei lavori, la certificazione di regolarità contributiva è necessaria ex art. 3 comma 8 lett. b) ter del d. l.gs. 494/96. Nello stesso modo, per quanto attiene all’imposizione della previa acquisizione del parere dell’ARPAC, questo non è necessario ai fini del rilascio dell’autorizzazione, ma solo a quelli della concreta attivazione dell’impianto (cfr., Tar Campania, sentt. n. 1888 del 12.3.2008, n. 4797 del 20 maggio 2008 e n.1796 del 12 marzo 2007 cit.). Quanto, infine, alla relazione fra soggetto richiedente e immobile sul quale l’impianto ha ad essere realizzato, è sufficiente, e quindi possibile richiedere, la dimostrazione della disponibilità dell’area, senza necessità di produrre l’assenso specifico del proprietario della stessa (Cons. Stato, sez. VI, 3534/2006; Tar Campania, sent. n. 14454/2007); il che non esclude, evidentemente, che in presenza di peculiari circostanze siano richieste all’amministrazione più puntuali approfondimenti e conseguenti decisioni, nell’ovvio previo rispetto degli obblighi procedurali che si impongono a seconda delle situazioni in concreto date. Pres. Guerriero, Est. Monaciliuni - N. s.p.a. (avv. Belvini) c. Comune di Mugnano di Napoli e altro (avv. Passarelli). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 3 Aprile 2009, n. 1722

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Stazioni radio base - Divieto di installazione su tutto il centro abitato - Illegittimità. Il divieto di istallazione delle stazioni radio base in tutto il centro abitato - in quanto criterio generico ed eterogeneo (cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 3452/2006) - è illegittimo. Pres. Guerriero, Est. Monaciliuni - N. s.p.a. (avv. Belvini) c. Comune di Orta di Atella e altro (n.c.) T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 3 Aprile 2009, n. 1721

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Art. 86 d.lgs. n. 259/2003, recepito nella regione siciliana con l.r. n. 17/2004 - Reti pubbliche di comunicazione - Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - Prescrizioni urbanistico-edilizie preesistenti - Inapplicabilità. L'art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003 (c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche), recepito nella regione siciliana con l’art. 103 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, entrata in vigore il successivo giorno 31, assimila, ad ogni effetto, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, sicchè gli impianti di telefonia mobile non possano essere assimilati alle normali costruzioni edilizie e, pertanto, la loro realizzazione non è soggetta a prescrizioni urbanistico - edilizie preesistenti, le quali si riferiscono a tipologie di opere diverse e sono state elaborate con riferimento a possibilità di diverso utilizzo del territorio, nell'inconsapevolezza del fenomeno della telefonia mobile e, più in generale, dell'inquinamento elettromagnetico. Pres. Monteleone, Est. Lento - H3G s.p.a. (avv.ti Libertini e Bonura) c. Comune di Caltanissetta (n.c.) e Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 09/03/2009, n.499

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Infrastrutture di comunicazione elettronica - Procedimento autorizzatorio unico - Finalità. La previsione di un unico procedimento autorizzatorio per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica è finalizzata a garantire, tramite procedure tempestive e semplificate, la parità delle condizioni concorrenziali fra i diversi gestori nella realizzazione delle proprie reti di comunicazione sul territorio nazionale, nonché la osservanza di livelli uniformi di compatibilità ambientale delle emissioni radioelettriche, stante che l’intento perseguito dal legislatore comunitario e da quello nazionale è quello di consentire la installazione di stazioni radio base in forza di un unico provvedimento autorizzatorio, che deve essere rilasciato sulla base di un procedimento unitario, nel contesto del quale devono essere fatte confluire le valutazioni sia di tipo ambientale che di tipo urbanistico (cfr., altresì, Corte Costituzionale, 28 marzo 2006, n. 129; 6 luglio 2006, n. 265). Pres. Monteleone, Est. Lento - H3G s.p.a. (avv.ti Libertini e Bonura) c. Comune di Caltanissetta (n.c.) e Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 09/03/2009, n.499

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Codice delle comunicazioni elettroniche - Immediata applicabilità nella Regione siciliana. Il “codice delle comunicazioni elettroniche” è immediatamente applicabile nella Regione Siciliana - e quindi anche anteriormente alla legge regionale di recepimento - senza che sia dato distinguere tra disposizioni in materia di urbanistica e di tutela della concorrenza e dell’ambiente (in tal senso, tra le tante, TAR Sicilia Palermo, II, 3 luglio 2007, n. 1688 e Catania, II, 19 aprile 2007, n. 685). Pres. Monteleone, Est. Lento - H3G s.p.a. (avv.ti Libertini e Bonura) c. Comune di Caltanissetta (n.c.) e Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 09/03/2009, n.499

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Reti di comunicazione - Artt. 6 e 7 L.R. Siciliana n. 65/81 - Applicabilità - Esclusione - necessità di variante urbanistica - Esclusione. La disciplina di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. Siciliana n. 65/1981 può essere riferita solo alla realizzazione di opere pubbliche da parte di Amministrazioni statali o regionali e non anche alla realizzazione di opere eseguite da privati, ancorché equiparate ad opere infrastrutturali, cosicchè per l'installazione delle strutture di reti di comunicazione non occorre alcuna variante urbanistica, stante che la collocazione degli impianti di telefonia mobile deve ritenersi consentita sull'intero territorio comunale, non assumendo carattere ostativo la specifica destinazione di zona (residenziale, verde, agricola, etc.). Pres. Monteleone, Est. Lento - H3G s.p.a. (avv.ti Libertini e Bonura) c. Comune di Caltanissetta (n.c.) e Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 09/03/2009, n.499

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Artt. 4 e 8 L. n. 36/2001 - Potestà regolamentare del Comune - Limiti. In materia di impianti di telefonia mobile, ai sensi della disciplina di cui agli artt. 4 e 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il Comune è titolare di una potestà regolamentare del tutto sussidiaria, che concerne esclusivamente i profili urbanistici e territoriali, ma con esclusione del potere di individuazione dei siti, che spetta alla regione (Cons. Stato, VI., 3.6.2002, n. 3098; TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 14.11.2002, n. 2930). Pres. Corsaro, Est. Marra - H. s.p.a. (avv.ti Avvisati, Irti, Mammone e Savini Nicci) c. Comune di Fondi (avv. Capasso). T.A.R. LAZIO, Latina, Sez. I - 26/02/2009, n. 156

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - L. n. 36/2001 - Obiettivi di qualità - Poteri regionali - Delega ai Comuni - Principio di legalità sostanziale. Pur potendo la Regione delegare ai Comune limitati poteri volti al conseguimento degli obiettivi di qualità alla stessa Regione demandati dalla L. 36/01, detti poteri devono peraltro essere esercitati in ossequio del principio di legalità sostanziale, al fine di garantire il rispetto dei criteri di localizzazione definiti dalla stessa Regione, oltre a non ostacolare l’insediamento degli impianti (cfr. decisioni Corte Cost. 7.10.2003, nn. 307 e 331). Pres. Corsaro, Est. Marra - H. s.p.a. (avv.ti Avvisati, Irti, Mammone e Savini Nicci) c. Comune di Fondi (avv. Capasso). T.A.R. LAZIO, Latina, Sez. I - 26/02/2009, n. 156

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telecomunicazione - Installazione - Enti locali - Regolamenti - L. n. 36/2001 - Sospensione generalizzata delle autorizzazioni nelle more dell’adozione dei piani di installazione - Illegittimità. In tema di installazione di impianti di telecomunicazione, se è vero che l’ente locale può regolamentare aspetti della materia nei limiti dettati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, non può, tuttavia, nelle more dell’adozione dei piani di installazione sospendere in via generalizzata e assoluta la realizzabilità degli interventi in questione. Ciò sia perché l’ordinamento non contempla il potere di sospensione della funzione amministrativa autorizzatoria, peraltro contrastante con i fondamentali principi di indefettibilità e di continuità della funzione pubblica e non prevista nemmeno dalle norme in materia edilizia (le misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione dei piani regolatori generali è figura tipica, la cui applicazione non è estensibile ad altre fattispecie), sia perché, pur spettando all’ente locale la pianificazione del territorio, non può subordinarsi la realizzazione degli impianti all’espresso intervento pianificatorio del Comune (cfr. gli articoli 86 e 87 del d. lgv. 259 del 2003, inequivocabilmente ispirati a finalità acceleratorie di favore per la pronta e spedita realizzazione della rete di telefonia mobile, trattata alla stregua di un’infrastruttura strategica per lo sviluppo). Pres. f.f. ed Est. Durante - V.n.v. (avv.ti P. e F. de Leonardis) c. Comune di Trani (avv. Triggiani) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 9 dicembre 2008, n. 2775

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Rete ferroviaria - Rete GSM-R - Finanziaria 2006 - Modifica dell’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche - Necessità di autorizzazione paesaggistica - Esclusione - Ragioni. L’art. 1, comma 560 della L. n. 266/05 (Finanziaria 2006), che ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. n. 259/03), ha equiparato la realizzazione della rete GSM-R agli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, esonerando quindi RFI dall’obbligo di acquisire qualunque preventiva autorizzazione. Tale modifica non ha solamente operato lo snellimento della procedura “urbanistica”, ma - in considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico connesse alle esigenze di sicurezza del traffico ferroviario e degli obblighi, che incombono sullo Stato italiano, di adeguamento al sistema ferroviario europeo - ha sottratto la realizzazione di tali opere alla necessità di acquisire qualsivoglia altra autorizzazione (oltre a quella edilizia ed al n.o. radioprotezionistico), e, in specie, l’autorizzazione paesistico-ambientale. Ciò si spiega agevolmente sol che si consideri che il legislatore ha inteso - con l’introduzione del comma 3-bis - effettuare a monte il bilanciamento dei diversi valori da comporre, quello della sicurezza del traffico ferroviario e quello della tutela estetica del paesaggio. Pres. Borea, Est. De Piero - R. s.p.a. (avv. D’Amelio) c. Comune di Trieste (avv.ti Danese e Giraldi), Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli - Venezia Giulia e altri (Avv. Stato) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 12 maggio 2008, n. 269

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Istallazione di impianti radio base - Conseguimento dei titoli abilitativi ex d.lgs. n. 259/2003 - Sufficienza - Progetto esecutivo recante l’asseverazione ex art. 23 D.P.R. n. 380/2001 - Necessità - Esclusione. L’istallazione degli impianti di stazioni radio base è subordinata soltanto al conseguimento dei titoli abilitativi previsti dall’art. 87 del decreto legislativo n. 259/2003, che hanno portata assorbente rispetto ai titoli abilitativi previsti dal in materia edilizia dal D.P.R. n. 380/2001 (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 22 aprile 2005 , n. 4555). Pertanto ai fini del conseguimento dei titoli abilitativi previsti dall’art. 87 del decreto legislativo n. 259/2003 non è necessaria la presentazione di un progetto esecutivo recante l’asseverazione prevista dall’articolo 23 del D.P.R. n. 380/2001. Pres. Guerriero, Est. Polidoro - T.s.p.a. (avv. Zucchi) c. Comune di Capua (avv. Iacobelli). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 28 marzo 2008, n. 1630

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria - Omessa presentazione - Omissione sanabile - Codice delle comunicazioni. La ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria non è prevista dal Codice delle comunicazioni, ed in ogni caso la sua mancata presentazione è omissione sanabile e non sanzionabile con il rigetto della DIA (T.A.R. Campania, Sez. VII, n. 16559/2007). Pres. Guerriero, Est. Polidoro - T.s.p.a. (avv. Zucchi) c. Comune di Capua (avv. Iacobelli). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 28/03/2008, n. 1630

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Allegazione di documentazione attestante il rispetto del regolamento comunale - Necessità - Esclusione. Non è richiesta l’allegazione di documentazione attestante il rispetto del Regolamento comunale per l’istallazione degli impianti di stazioni radio base, anche perché spetta all’Amministrazione comunale verificare la conformità della D.I.A. alla disciplina vigente Pres. Guerriero, Est. Polidoro - T.s.p.a. (avv. Zucchi) c. Comune di Capua (avv. Iacobelli). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 28/03/2008, n. 1630

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Parere dell’ARPA - Finalità - Conseguimento del titolo abilitativo - Esclusione - Attivazione dell’impianto - Fondamento. Il parere dell’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (A.R.P.A.) non è necessario ai fini del conseguimento del titolo abilitativo, ma solo ai fini dell’attivazione dell’impianto (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 20 dicembre 2006, n. 10647). Pres. Guerriero, Est. Polidoro - T.s.p.a. (avv. Zucchi) c. Comune di Capua (avv. Iacobelli). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 28/03/2008, n. 1630

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di stazioni radio base - Assoggettamento a procedura di VIA - Esclusione. L’installazione di stazioni radio base per la telefonia non è assoggettata alla procedura di VIA prevista dalla l. n. 349/86 (Tar Liguria, sez.I, 15 marzo 2006 n. 200). Pres. Balba, Est. Caputo - O.M. e altri (avv. Damonte) c. Comune di Genova (avv. Masuelli) e ARPAL (avv. Pizzorni). T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 20/03/2008, n. 422

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - L.R. Veneto n. 27/93 - Profili sanitari e di salvaguardia ambientale - Profilo urbanistico - Rilievo secondario - Contrasto con i parametri di cui alla legge nazionale. La legge della Regione Veneto n. 27 del 1993, nel testo scaturito dalle modifiche successivamente intervenute, risulta espressamente preordinata alla prevenzione dei danni derivanti da campi elettromagnetici generati da elettrodotti “al fine di tutelare l’ambiente coordinando le scelte urbanistiche” : non sussistono quindi dubbi sulla effettiva discrepanza dei diversi parametri posti, rispettivamente, dalla normativa regionale e nazionale in materia, riguardanti in entrambi casi profili sanitari e di salvaguardia ambientale, assumendo rilievo meramente secondario ed indiretto il profilo urbanistico (cfr., in particolare, le norme di cui all’art. 4 della legge regionale, recanti parametri differenti da quelli stabiliti dall’art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003). Pres. f.f. Salvatore, Est. Lodi - Regione Veneto (avv.ti Morra e Caprifoglio) c. P. s.n.c. (avv.ti Michelian e Di Morra) - (Conferma TAR Veneto n. 1735/2005). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 18 marzo 2008 (Ud. 26 febbraio 2008), sentenza n. 1159

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comuni - Atti di pianificazione urbanistica - Impianti di telefonia mobile - Introduzione di divieti di localizzazione di ordine generale - Illegittimità - L.R. Lombardia n. 11/2001. I Comuni non possono, attraverso i propri atti di pianificazione urbanistica, introdurre divieti di localizzazione di ordine generale per talune porzioni di territorio, considerato che la potestà riconosciuta agli enti locali dall’art. 8 della legge 36/2001 non può tradursi in divieti assoluti di localizzazione di impianti di telefonia mobile su parti del territorio non interessate da obiettivi sensibili. Nella Regione Lombardia, inoltre, assume rilevanza fondamentale la previsione dell’art. 4, comma 7°, della legge regionale 11/2001, per la quale gli impianti radiobase di telefonia mobile di potenza totale non superiore a 300 Watt non richiedono specifica regolamentazione urbanistica, per cui sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che introducono in termini assoluti divieti di installazione per simili impianti, anche solo su porzioni del territorio comunale. Pres. Nicolosi, Est. Zucchini - T. s.p.a. (avv.ti Robaldo e Ferraris) c. Regione Lombardia (avv.ti Forloni e Pujatti) e altri (n.c.). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 17 marzo 2008, n. 554

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Stazioni radio base - Procedimento di cui all’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 - Rapporto di specialità con altri procedimento amministrativi - Aggravamenti procedimentali richiesti dal PTRP - Illegittimità. Il procedimento di cui all’art. 87 del D.Lgs. 259/2003, rafforzato, dalla L.R. Lombardia n. 11/2001 per le SRB, si pone in rapporto di specialità con altri procedimenti amministrativi, per cui non può tollerare aggravamenti o incombenze in capo al richiedente (prescritti, nella specie, dal PTRP), maggiori di quelli espressamente previsti dalle norme - di rango primario - che lo disciplinano. Pres. Nicolosi, Est. Zucchini - T. s.p.a. (avv.ti Robaldo e Ferraris) c. Regione Lombardia (avv.ti Forloni e Pujatti) e altri (n.c.). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 17 marzo 2008, n. 554

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comune - Rilascio di concessioni per lo scavo - Operatori di TLC - Imposizione di indennità a carico degli operatori di TLC - Divieto - Art. 93 d.lgs.n. 259/2003. L’art. 93, comma 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ha precluso che il rilascio dell’autorizzazione e la gestione dell’impianto siano subordinati al pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli ivi espressamente previsti: ciò comporta che il Comune non può più subordinare il rilascio di concessioni per lo scavo al pagamento di indennità, quale l’indennità di ristoro civico, a carico degli operatori di TLC che devono eseguire scavi sul territorio comunale. Non è tuttavia precluso all’amministrazione la richiesta ex post al gestore del pagamento dell’importo che abbia effettivamente speso per il ripristino, che il medesimo gestore abbia omesso di effettuare. Pres. Varrone, Est. Giovagnoli - T. s.p.a. (avv.ti Satta, Santorio, Farnetani e Lattanzi) c. Comune di Firenze (avv.ti Visciola, Sansoni e Lorizio) - (Riforma T.A.R. Toscana n. 8249/2005). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 7/03/2008 (ud. 27/11/2007), sentenza n. 1005

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di impianti di radiocomunicazione - Strade - Fascia di rispetto - Artt. 16-18 e 28 codice della strada - Applicabilità. Nei confronti dell’installazione di impianti di radiocomunicazione trovano applicazione le norme del codice della strada sulle distante di rispetto dalla sede stradale (artt. 16-18 C.d.S.). Trova applicazione altresì l’art. 28 del menzionato codice, in base al quale i concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Invero, la natura di servizio pubblico della telefonia mobile impone di includere anche le opere ad esso relative nell’ambito di applicazione della norma in discussione, che detta i modi per attuare il bilanciamento fra l’interesse alla sicurezza della circolazione e quello alla corretta gestione di servizi pubblici fondamentali. Pres. Varrone, Est. Atzeni - A. s.p.a. (avv. Cassola) c. Comune di Canale di Scadosia (conferma TAR VENETO, n. 3856/2006) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 12 febbraio 2008 (c.c. 27 novembre 2007), sentenza n. 478

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di impianti di radiocomunicazione - Silenzio assenso ex art. 87, c. 9 d.lgs. n. 259/2003 - Decorrenza - Dies a quo - Deposito del parere preventivo dell’ARPA - Non rileva. Il termine per la formazione del silenzio-assenso di cui all’art. 87, c. 9 del d.lgs. n. 259/2003 decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto, e non dalla ricezione, da parte del comune, del parere dell'Arpa, in quanto ai sensi dell'art. 87, comma 4, del citato decreto il deposito del parere preventivo favorevole dell'Arpa non è prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l'inizio dei lavori, ma solo per l'attivazione dell'impianto (TAR Veneto, sez. II, 23 aprile 2007, n. 1283 TAR Lecce, sez. II, 24 agosto 2006 n. 4279; TAR Catania, sez. II, 23 settembre 2005 n. 1478; TAR Napoli, sez. I, 17 dicembre 2004 n. 19379). Pres. Cicciò, Est. Massari - V. s.p.a. (Avv.ti Brizzolari e Castelli) c. Comune di Pistoia (avv.ti Papa, Pace e Vitali) - T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 11 febbraio 2008, n. 158

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di impianti di radiocomunicazione - Art. 87 D.Lgs. n. 259/2003 - Richiesta del titolo autorizzatorio edilizio di cui al d.P.R. n. 380/2001 - Illegittimità.
Le regole dettate dall'art. 87, d.lgs. n. 259/2003 in tema di autorizzazione all'installazione di impianti di radio comunicazione costituiscono principi fondamentali operanti in materie di competenza ripartita, con la conseguenza che, fatte salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, è contraria ai suddetti principi la previsione normativa o regolamentare di un procedimento parallelo, volto a munire il richiedente anche del titolo autorizzatorio edilizio di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 (TAR Sicilia, Catania, sez. II, 19 aprile 2007). Pres. Cicciò, Est. Massari - V. s.p.a. (Avv.ti Brizzolari e Castelli) c. Comune di Pistoia (avv.ti Papa, Pace e Vitali) - T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 11 febbraio 2008, n. 158

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di impianti di radiocomunicazione - Art. 87, c. 9, D.Lgs. n. 259/2003 - Silenzio assenso - Decorso del termine di 90 giorni - Interruzione - Limiti.
Il decorso del termine di novanta giorni, previsto dall'art. 87 comma 9, codice delle comunicazioni elettroniche (d.l. 1° agosto 2003 n. 259) al fine della formazione di un titolo abilitativo idoneo all'attività edificativa del privato, può essere interrotto dall'amministrazione con richiesta di integrazione documentale solo entro il limite di quindici giorni, trascorso il quale resta preclusa all'amministrazione qualsiasi attività interlocutoria, a prescindere dal fatto che il mancato rispetto del termine sia stato causato dalla necessità di procedere ad ulteriori acquisizioni istruttorie (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 16 aprile 2007, n. 323; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 5 agosto 2005, n. 10635). Pres. Cicciò, Est. Massari - V. s.p.a. (Avv.ti Brizzolari e Castelli) c. Comune di Pistoia (avv.ti Papa, Pace e Vitali) - T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 11 febbraio 2008, n. 158


INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche - Regione siciliana - Immediata applicabilità.
Il procedimento delineato dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche deve ritenersi immediatamente applicabile nel territorio della Regione siciliana, indipendentemente dal suo recepimento e senza che sia dato distinguere tra disposizioni in materia di urbanistica e disposizioni in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente (cfr., altresì, T.A.R. Sicilia, sez. II, 9 maggio 2006, n. 1009). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - E. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Marsala (avv. Pensabene Lionti) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 gennaio 2008, n. 8

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Provvedimento autorizzatorio unico - Finalità - Procedimento unitario ambientale/urbanistico.
La previsione di un unico procedimento autorizzatorio per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica è finalizzata a garantire, tramite procedure tempestive e semplificate, la parità delle condizioni concorrenziali fra i diversi gestori nella realizzazione delle proprie reti di comunicazione sul territorio nazionale, nonché la osservanza di livelli uniformi di compatibilità ambientale delle emissioni radioelettriche: l’unico provvedimento autorizzatorio deve essere rilasciato sulla base di un procedimento unitario, nel contesto del quale devono essere fatte confluire le valutazioni sia di tipo ambientale che di tipo urbanistico (cfr. Corte Costituzionale, 28 marzo 2006, n. 129; 6 luglio 2006, n. 265). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - E. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Marsala (avv. Pensabene Lionti) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 gennaio 2008, n. 8

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Infrastrutture di comunicazione - Assimilabilità alle normali costruzioni edilizie - Esclusione - Applicabilità delle prescrizioni urbanistico-edilizie preesistenti - Esclusione - Ragioni.
In presenza della specifica previsione di cui all’art. 86 del D.lgs. n. 259/2003, il quale assimila, ad ogni effetto, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ed in assenza di specifiche previsioni, deve ritenersi che gli impianti di telefonia mobile non possano essere assimilati alle normali costruzioni edilizie e, pertanto, la loro realizzazione non sia soggetta a prescrizioni urbanistico-edilizie preesistenti, le quali si riferiscono a tipologie di opere diverse e sono state elaborate con riferimento a possibilità di diverso utilizzo del territorio, nell’inconsapevolezza del fenomeno della telefonia mobile e, più in generale, dell’inquinamento elettromagnetico in generale. Conseguentemente, il titolo autorizzatorio non può essere negato se non avuto riguardo ad una specifica disciplina conformativa, che prenda in considerazione le reti infrastrutturali tecnologiche necessarie per il funzionamento del servizio pubblico (in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 17 ottobre 2003, n. 7725; TAR Campania, sez. I, 13 febbraio 2002, n. 983, 20 dicembre 2004, n. 14908). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - E. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Marsala (avv. Pensabene Lionti) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 gennaio 2008, n. 8

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia mobile - Pubblica utilità - Art. 90 d.lgs. n. 259/2003 - Compatibilità con ogni destinazione urbanistica.
L’art. 90 del D.Lgs. n. 259/2003 dispone che gli impianti di telefonia mobile e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno “carattere di pubblica utilità”, con possibilità, quindi, di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (residenziale, verde, agricola, ecc.: cfr., in tal senso, C.G.A. ordinanza 5 luglio 2006, n. 543; Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2006, n. 5096). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - E. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Marsala (avv. Pensabene Lionti) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 gennaio 2008, n. 8

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione radiotelevisiva, permesso di costruire e relativi nulla osta ambientali - Differenza - Disciplina applicabile - Elettrosmog - Installazione impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata - Art. 87 Dlgs n. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche - L. n. 223/1990. In base al disposto contenuto nella legge 6 agosto 1990, n. 223, il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione sonora e televisiva privata, disciplinata dall'art. 16, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità competenti le necessarie concessioni e autorizzazioni (art. 4, comma primo). In particolare (ex art. 4, comma secondo) i comuni territorialmente competenti provvedono ad acquisire od occupare d'urgenza l'area interessata, a espropriarla, e a rilasciare la concessione edilizia. Di conseguenza emerge, una sostanziale differenza tra la concessione radiotelevisiva e il permesso di costruire e i relativi nulla osta ambientali, pertanto, il disposto normativo richiede espressamente la necessità di due autonome e distinte concessioni, quella radiotelevisiva e quella urbanistica-edilizia-paesaggistica. Trattandosi evidentemente di strumenti finalizzati alla tutela di interessi diversi concettualmente distinti tant'è che anche l'art. 87 del Dlgs n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), pur avendo unificato il titolo concessorio in ossequio ad esigenze di maggiore speditezza dell'azione amministrativa, contempla per il rilascio la necessità dell'accordo delle varie amministrazioni interessate, tra di esse ricomprendendo quelle preposte alla tutela del territorio e dei vincoli ambientali. Pres. Lupo, Est. Sarno, Ric. Picconi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 9/01/2008 (Ud. 21/11/ 2007), Sentenza n. 559

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di un impianto radioelettrico - Dissenso espresso dalla Giunta - Incompetenza - Dirigente - Competenza - Art. 107 d. lgs. n.267/2000. La Giunta è incompetente a esprimere il dissenso del Comune sull’installazione di un impianto radioelettrico su strada, trattandosi di atto di gestione che, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta ai dirigenti. Pres. Varrone - ESt. Volpe - COMUNE DI COSTIGLIOLE D’ASTI (avv. Venturino e Bonotto) c. SIEMENS NETWORKS S.P.A. (avv. Protto e Borghi) (conferma Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, sezione prima, 25 ottobre 2006, n. 3830). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, del 07/01/2008 (C.C. 06/11/2007), Sentenza n. 32

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di un impianto radioelettrico - Preavviso di rigetto - Applicabilità - Art. 10-bis L. n. 241/1990. L’art. 10-bis della l. n. 241/1990 - preavviso di rigetto - costituisce norma di carattere generale che, in quanto tale, si applica anche al procedimento per l’installazione di un impianto radioelettrico (in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6993). Pres. Varrone - ESt. Volpe - Comune di Costigliole d’Asti (avv. Venturino e Bonotto) c. Siemens Networks S.p.A. (avv. Protto e Borghi) (conferma Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, sezione prima, 25 ottobre 2006, n. 3830). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, del 07/01/2008 (C.C. 06/11/2007), Sentenza n. 32


INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Disciplina di installazione e mantenimento di impianti radio base per telefonia cellulare - Fissazione di limiti "diversi" di emissione - Tutela della salute pubblica - Competenza dell'Autorità comunale - Esclusione.
La fissazione di limiti di emissione, ovvero, l'individuazione di una distanza minima delle stazioni radio base (SRB) da particolari tipologie di insediamenti abitativi, in quanto essenzialmente preordinata a garantire la tutela della pubblica salute da ipotizzabili fonti di inquinamento (o, comunque, di pregiudizio) non costituisce attribuzione che l'Amministrazione comunale possa autonomamente esercitare, ricevendo tale considerazione ulteriore conferma laddove le prescrizioni dettate in sede locale si pongano in contrasto con le indicazioni rivenienti da fonte normativa superiore; sicché l'individuazione di limiti, parametri e/o requisiti "diversi" da quelli rinvenibili nella normativa di derivazione statale non può, essere considerata legittima. All'Amministrazione comunale residua, l'esercizio di compiti di vigilanza e/o di attuazione che, con ogni evidenza, non involgono la titolarità di un'autonoma funzione decisoria. Appare pertanto evidente nella fattispecie il vizio di incompetenza nel quale è incorso il Comune di Roma nel fissare con delibera diversi limiti, invadendo così competenze statali e regionali. Pres. Ruoppolo - Est. Cafini - Comune di Roma (avv. Brigato) c. Wind Telecomunicazioni s.p.a. (avv.ti Sartorio e Di Raimondo) e nei confronti del Ministero delle Comunicazioni e dell'Autorità Garante delle Comunicazioni (n.c.) (conferma T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, n. 7024/01 in data 25 agosto 2001, resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C.17/04/2007), Sentenza n. 5673
 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Legge quadro n.36/2001 (protezione della popolazione dalle esposizione a campi elettromagnetici) - Parametri di esposizione e indici, oltre i limiti previsti a livello nazionale - Ripartizioni di competenze tra Stato ed Enti locali. Ai sensi della legge quadro 22.2.2001, n.36 (sulla protezione della popolazione dalle esposizione a campi elettromagnetici), che ha disciplinato in modo organico la materia, fissandone i principi fondamentali, e che ha indicato le ripartizioni di competenze tra Stato ed Enti locali, ai Comuni non è consentito in alcun modo, soprattutto in assenza delle leggi attuative regionali, discostarsi dai criteri di valore indicati a livello statale, per applicare criteri diversi, come sembra essere avvenuto nella fattispecie con riguardo all’introduzione di taluni parametri di esposizione e indici, oltre i limiti previsti a livello nazionale. Con riguardo alla rilevata incompetenza, va peraltro rilevato, che la Corte Costituzionale, con sentenza 8.2.2006 n. 103, ha ribadito che compete allo Stato la fissazione delle soglie di esposizione e la determinazione dei limiti di esposizione, spettando alle Regioni la disciplina dell’uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti e quindi l’indicazione dei criteri che debbono però rispettare le esigenze della pianificazione nazionale di settore. Pres. Ruoppolo - Est. Cafini - Comune di Roma (avv. Brigato) c. Wind Telecomunicazioni s.p.a. (avv.ti Sartorio e Di Raimondo) e nei confronti del Ministero delle Comunicazioni e dell'Autorità Garante delle Comunicazioni (n.c.) (conferma T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, n. 7024/01 in data 25 agosto 2001, resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C.17/04/2007), Sentenza n. 5673
 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telecomunicazioni - Localizzazione - Protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Corte costituzionale - Ricostruzione delle competenze - Legge quadro L. n.36/2001. La fissazione a livello nazionale dei valori soglia, non derogabili da parte delle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui le competenze delle Regioni in materia di trasporto dell’energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e che tutt’altro discorso deve farsi circa le discipline localizzative e territoriali, essendo a tal proposito logico “che riprenda pieno vigore l’autonoma capacità delle regioni e degli Enti locali di regolare l’uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli stessi (Corte costituzionale 7.10. 2003, n. 307 e, in senso conforme, la successiva sentenza 7.11. 2003, n. 331). Pres. Ruoppolo - Est. Cafini - Comune di Roma (avv. Brigato) c. Wind Telecomunicazioni s.p.a. (avv.ti Sartorio e Di Raimondo) e nei confronti del Ministero delle Comunicazioni e dell'Autorità Garante delle Comunicazioni (n.c.) (conferma T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, n. 7024/01 in data 25 agosto 2001, resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C.17/04/2007), Sentenza n. 5673
 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Criteri di fissazione dei limiti di esposizione - Tutela dell’ambiente Strumenti di natura edilizia-urbanistica - Compatibilità e limiti. La fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato (con il D.M. 381/1998) non rientra nell’ambito delle competenze attribuite ai comuni dal citato art. 8; ma alla stregua della disposizione in esame nemmeno è consentito che il Comune, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adotti misure che nella sostanza costituiscono una deroga ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali ad esempio il generalizzato divieto di installazione delle stazioni-radio base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero introdurre misure che pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc…) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela dai rischi dell’elettromagnetismo (C.d.S. Sez. VI, sentenze 26.7.2005, n. 4000, 10.2.2003 n. 673 e 30.5.2003, n. 2997). Inoltre, l’attinenza della materia anche alla tutela dell’ambiente e comunque il valore di principio fondamentale della disciplina inerente ai criteri di fissazione dei limiti di esposizione costituiscono elementi in base a cui ritenere la compatibilità di una uniforme fissazione dei predetti limiti sull’intero territorio nazionale anche alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, potendo comunque le competenze attribuite alle regioni ed agli enti locali essere esercitate nel rispetto dei limiti di esposizione fissati a livello centrale (C.d.S. Sez. VI, 3.6.2002, sentenza n. 3098). Pres. Ruoppolo - Est. Cafini - Comune di Roma (avv. Brigato) c. Wind Telecomunicazioni s.p.a. (avv.ti Sartorio e Di Raimondo) e nei confronti del Ministero delle Comunicazioni e dell'Autorità Garante delle Comunicazioni (n.c.) (conferma T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, n. 7024/01 in data 25 agosto 2001, resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C.17/04/2007), Sentenza n. 5673

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Tutela della salute - Competenza dello Stato - Insediamento degli impianti di telecomunicazione - Criteri per l’installazione - C.d. uso del territorio - Principi e discipline applicabili. La determinazione di profili di tutela della salute spetta allo Stato, non alle Regioni, tanto meno ai Comuni, i quali ultimi, nel regolare l’uso del proprio territorio, devono comunque rispettare le esigenze della pianificazione nazionale e non adottare le misure che siano tali da ostacolare in modo ingiustificato o impedire l’insediamento degli impianti di telecomunicazione. Nella specie, è stata rigettata la tesi del Comune appellante secondo cui l’installazione delle infrastrutture di telefonia mobile potrebbe essere tollerata solo nelle aree del territorio comunale scelte dall’Amministrazione, con conseguente divieto di installazione in tutte le altre zone. Siffatta tesi si pone, altresì, in contrasto anche con il sopravvenuto D.Lgs. 1°.8.2003, n. 259, che all’art. 86, comma 3, ha equiparato le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria (disposizione questa da cui si desume che, in linea generale, la collocazione di tali infrastrutture è consentita su tutto il territorio comunale) e con l’art. 87 che, in attuazione dei criteri di delega contenuti nell’art. 41 della legge n. 166 del 2002 e delle direttive comunitarie da recepire, ha previsto uno speciale procedimento autorizzatorio, che è informato ai principi di non discriminazione, di trasparenza, di riduzione dei termini e di uniformità di regolazione. Pres. Ruoppolo - Est. Cafini - Comune di Roma (avv. Brigato) c. Wind Telecomunicazioni s.p.a. (avv.ti Sartorio e Di Raimondo) e nei confronti del Ministero delle Comunicazioni e dell'Autorità Garante delle Comunicazioni (n.c.) (conferma T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, n. 7024/01 in data 25 agosto 2001, resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C.17/04/2007), Sentenza n. 5673

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Protocollo d’intesa ANCI e Ministero delle Comunicazione del 17 dicembre 2003 - Valore vincolante - Fondamento - Art. 5 D.Lgs. n. 259/2003. Il protocollo d’intesa tra ANCI e ministero delle comunicazioni del 17 dicembre 2003 per l’installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazione radio ha carattere vincolante a prescindere dalla mancata sottoscrizione dei gestori di telefonia. Il valore normativo del protocollo, che persegue una finalità di razionalizzazione e di omogeneità di disciplina del servizio di telefonia mobile e di installazione della relativa rete in tutto il territorio nazionale, trova infatti fondamento nella statuizione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 259/2003. Pres. Esposito, Est. Guadagno - H. s.p.a. (avv.ti Sartorio e De Divitiis) c. Comune di Scafati (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 9 agosto 2007, n. 899

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Governo del territorio - Regolamento edilizio comunale - Competenze dei Comuni - Principio di ragionevolezza - Competenze urbanistico-edilizie - Art. 8, 6° c. L. n. 36/2001. L’introduzione di misure tipicamente di governo del territorio (distanze, altezze, localizzazioni, ecc….) tramite un regolamento edilizio comunale trova giustificazione solo se sia conforme al principio di ragionevolezza e alla natura delle competenze urbanistico-edilizie esercitate, e sia sorretta da una sufficiente motivazione sulla base di risultanze acquisite attraverso un’istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e la sua idoneità rispetto al fine perseguito; e ciò vale anche alla luce dell’art. 8, 6° comma L. n. 36/2001 per il quale alle competenze dei Comuni, dirette ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, si aggiunge quella di “minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici” in quanto anche tali misure di minimizzazione (distinte dalla norma anzidetta rispetto a quelle urbanistico-edilizie) non possono in alcun modo prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata a tali limiti. (cfr. in tal senso Cons. St. VI, 3 giugno 2002, n. 3095 e 16 novembre 2004, n. 7502). (Conf.: C.d.S. Sez. VI, 13/06/2007 Sent. nn. 3159 - 3158 - 3157 - 3156). Pres. Varrone - Est. Balucani (non sottoscrivente in quanto sospeso dalle funzioni a tempo indeterminato) - Comune di Padova (Avv.ti Lorenzoni, Sichel, De Simoni e Laverda) c. Nokia Italia S.p.a. e Blu S.p.a. (nn.cc.) (conferma T.A.R. Veneto, Sez. II 24/9/2001, n. 2764). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 13 Giugno 2007, (C.C. 30/01/2007) Sentenza n. 3160
 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Tutela della salute - Localizzazione degli impianti di telefonia mobile - Divieto d’installazione su specifici edifici - Legittimità - Regolamento comunale - Prescrizione generalizzate di distanze minime - Indebito impedimento - Art. 8, 6° c., L. n. 36/2001. Ai sensi dell’art. 8, 6° comma, L. n. 36/2001, i Comuni, mentre possono legittimamente vietare l’installazione degli impianti di telefonia mobile su specifici edifici (quali ospedali, case di riposo, scuole, ecc.), non possono invece stabilire <<criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nella installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, e luoghi di lavoro ….>>, non essendo consentito introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti. Tuttavia, come non può essere imposto, mediante il regolamento edilizio comunale, l’osservanza di determinate distanze dagli edifici esistenti, ugualmente, ed anzi a maggior ragione, non si può pretendere di localizzare gli impianti ad una determinata distanza dal confine di proprietà, trattandosi di previsione che appare priva di giustificazione alcuna, e rappresenta solo un indebito impedimento nella realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni. (Conf.: C.d.S. Sez. VI, 13/06/2007 Sent. nn. 3159 - 3158 - 3157 - 3156). Pres. Varrone - Est. Balucani (non sottoscrivente in quanto sospeso dalle funzioni a tempo indeterminato) - Comune di Padova (Avv.ti Lorenzoni, Sichel, De Simoni e Laverda) c. Nokia Italia S.p.a. e Blu S.p.a. (nn.cc.) (conferma T.A.R. Veneto, Sez. II 24/9/2001, n. 2764). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 13 Giugno 2007, (C.C. 30/01/2007) Sentenza n. 3160

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di impianti di telecomunicazione - Competenza del Comune a individuare le aree idonee a ospitare gli impianti - Esclusione - D. Lgs. n. 259/2003. Il d.lgs. n. 259 del 2003, non consente alle amministrazioni comunali di estendere la propria competenza sino a selezionare le aree del territorio individuandone solo alcune come idonee ad ospitare gli impianti di telecomunicazione (Cons. St. Sez. VI, sent. n. 3193/2004). L’installazione, infatti, dei suddetti impianti deve ritenersi in generale consentita sull’intero territorio comunale in modo da poter realizzare, con riferimento a quelli di interesse generale, una uniforme copertura di tutta l’area comunale interessata (Cons. St. Sez. VI, sent. n. 4847/2003). Pres. Varrone, Est. Luce - WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (avv. Caravita) c. Comune di Padova (avv. Montobbio, De Simonini e Lorenzoni). (Riforma TAR Veneto, Venezia n. 565/2006). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 28 marzo 2007 - (C.c. 12 gennaio  2007), Sentenza n. 1431


INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Interpretazione art. 8 L. n. 36/2001 - Installazione impianti di telefonia mobile - Potestà ulteriore del Comune rispetto a quella urbanistica-edilizia - Esclusione.
In materia di installazione di impianti di telefonia mobile, l'art. 8, comma 5 della legge n. 36 del 2001, prevede la possibilità per i Comuni di dettare norme regolamentari per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale e minimizzare l’esposizione della popolazione ai CEM, con ciò non intendendo indicare una potestà ulteriore dei comuni, ma soltanto specificare la portata di quella urbanistico edilizia. Di modo che “(…) non spetta ai Comuni disciplinare, nei regolamenti edilizi, la installazione di stazioni radio-base di telefonia cellulare (…) allorché tale potere sia rivolto a disciplinare la compatibilità di detti impianti con la tutela della salute umana al fine di prevenire i rischi derivanti dalla esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, anziché a controllare soltanto il rispetto dei limiti delle radiofrequenze fissati dalla normativa statale e a disciplinare profili tipicamente urbanistici” (C.d.S. Sez. IV^, sent. n. 450 del 2005). Pres. Varrone, Est. Luce - WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (avv. Caravita) c. Comune di Padova (avv. Montobbio, De Simonini e Lorenzoni). (Riforma TAR Veneto, Venezia n. 565/2006). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 28 marzo 2007 - (C.c. 12 gennaio  2007), Sentenza n. 1431


INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione e attivazione di impianti di telecomunicazione - Necessità del collaudo - Esclusione - D. Lgs. n. 259/2003 - Lex specialis.
Il D. Lgs. n. 259/2003, codice delle comunicazioni elettroniche, lex specialis della materia, non prevede alcun collaudo quale condizione necessaria al fine di installare ed attivare gli impianti di telecomunicazione. Al contrario, l’intera disciplina del codice è orientata verso forme di semplificazione amministrativa, in ossequio al divieto di aggravare il procedimento amministrativo ex art. 1, comma 2, legge n. 241/90.  Pres. Varrone, Est. Luce - WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (avv. Caravita) c. Comune di Padova (avv. Montobbio, De Simonini e Lorenzoni). (Riforma TAR Veneto, Venezia n. 565/2006). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 28 marzo 2007 - (C.c. 12 gennaio  2007), Sentenza n. 1431

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO -
Coubicazione o condivisione delle infrastrutture - C.d. co-sting (strumento di riallocazione e miglioramento urbanistico) - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Compiti - Potestà comunale - Esclusione - Fattispecie - Art. 89, comma 1, D. Lgs. n. 259/2003. Spetta alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 89, comma 1, D. Lgs. n. 259/2003, Codice delle Comunicazioni Elettroniche) incoraggiare la coubicazione o la condivisione delle infrastrutture. Nella specie, è irrilevante ogni altra considerazione sul fatto che la norma regolamentare impugnata ha previsto la mera “preferibilità” anziché la “obbligatorietà” della condivisione degli impianti di telefonia. Inoltre, non ha alcun rilievo sottolineare che la preferibilità della coubicazione degli impianti risponda “ad evidenti ragioni di concentrazione ed economicità” dato che non sempre il co-sting (strumento di riallocazione e miglioramento urbanistico) è in grado di garantire un minore impatto per ciò che riguarda l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Pres. Varrone, Est. Luce - WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (avv. Caravita) c. Comune di Padova (avv. Montobbio, De Simonini e Lorenzoni). (Riforma TAR Veneto, Venezia n. 565/2006). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 28 marzo 2007 - (C.c. 12 gennaio  2007), Sentenza n. 1431

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - URBANISTICA E EDILIZIA - Realizzazione di un impianto di telefonia mobile - Autorizzazione e procedura di inizio - Semplificazione dei procedimenti amministrativi - Valutazione della legittimità - Art. 44 D.P.R. n. 380/2001 - Art. 87 D. L.vo n. 259/2003. In tema di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, la previsione per la quale l'autorizzazione e la procedura di inizio attività previste dal D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259, codice delle comunicazioni elettroniche, si intendono estese a tutti i profili connessi alla realizzazione ed attivazione di tali tipi di impianti, compresi quelli urbanistici ed edilizi, non rendendosi così necessario un distinto titolo abilitativo ai fini edilizi, non determina la esclusione del regime sanzionatorio di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 in caso di mancanza del provvedimento di autorizzazione, atteso che la concentrazione del procedimento autorizzatorio è finalizzato alla esigenza di semplificazione dei procedimenti amministrativi. Pres. Papa, Est. Lombardi, Ric. Principato. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 23 marzo 2007 (C.C. 21/11/2006), Sentenza n.12318
 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - URBANISTICA E EDILIZIA - Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici - Procedimento di autorizzazione - Art. 44 del DPR n. 380/2001 - Applicabilità delle sanzioni - D. L.vo n. 259/2003. Ai fini della installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, l'autorizzazione e la procedura di inizio attività previste dal D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, codice delle comunicazioni elettroniche, si intendono estese a tutti i profili connessi alla realizzazione ed alla attivazione di tali tipi di impianti, compresi quelli urbanistici ed edilizi, con la conseguente non necessità di un distinto titolo abilitativo a fini edilizi, atteso che il procedimento di autorizzazione disciplinato dal citato decreto è finalizzato all'esigenza di semplificazione e concentrazione dei procedimenti amministrativi" (sez. III, 200533735, Vodafone Omnitel, RV 232183; conf. sez. III, 200541598, P.M. in proc. Martinelli, RV 232354). Pertanto, la realizzazione di un impianto di telefonia mobile in assenza di un titolo abilitativo, ai sensi del D. L.vo n. 259/2003, determina l'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 44 del DPR n. 380/2001, in quanto la concentrazione del procedimento autorizzatorio se pur finalizzata alla esigenza di semplificazione dei procedimenti amministrativi, non determina il venir meno dell'autonomo profilo di illegittimità edilizia del manufatto realizzato in assenza del provvedimento onnicomprensivo previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche (cfr. Cass. sez. III, 200609631, Erigili ed altro, RV 233551). Pres. Papa, Est. Lombardi, Ric. Principato. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 23 marzo 2007 (C.C. 21/11/2006), Sentenza n.12318
 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - PROCEDURE E VARIE - Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici - Verifica delle autorizzazioni - Misure cautelari reali - Poteri del giudice. In applicazione delle disposizioni inerenti l’autorizzazione all’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, il giudice di merito, nell'ambito della cognizione sommaria propria del procedimento afferente alle misure cautelari reali e, quindi, secondo le prospettazioni della pubblica accusa, deve valutare se l'impianto in corso di realizzazione è soggetto alla sola denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del D. L.vo n. 259/2003, o, altrimenti, se sussiste il provvedimento autorizzatorio previsto dall’art. 87 o debba, comunque, ritenersi sussistente il titolo abilitativo, ai sensi del comma 9 dell'art. 87. Pres. Papa, Est. Lombardi, Ric. Principato. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 23 marzo 2007 (C.C. 21/11/2006), Sentenza n.12318

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Regolamenti comunali - Art. 8, c. 6, L. 36/2001 - Riferimento normativo alla finalità di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici - Interpretazione. Il disposto normativo di cui all’art. 8, co. 6, della L. 36/2001, laddove per l’adozione dei regolamenti comunali fa riferimento anche allo scopo di “… minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.”, non va sopravvalutato. Questa locuzione, infatti, per essere coordinata e conforme col complessivo sistema di regolamentazione degli impianti di telefonia mobile, deve essere intesa solo ed esclusivamente nel senso che il regolamento comunale - al fine di minimizzare l’esposizione all’irraggiamento - può eventualmente vietare che nello stesso sito possano convivere più impianti; onde evitare che i valori di emissioni elettromagnetiche provenienti da ogni fonte (ciascuna, di per sé, rispettosa dei limiti di legge) possano moltiplicarsi per effetto di una azione congiunta, producendo un impatto elettromagnetico complessivo sulla popolazione che, di fatto, risulti superiore ai limiti normativi. Pres.Vitellio, Est. Bruno - A. s.p.a. (avv.ti Signorelli e Cassola) c. Comune di Giarre (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. II - 12 marzo 2007, n. 462

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti radioelettrici – Potestà regolamentare comunale – Art. 8, c. 6 L. n. 36/2001 – Minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici - Individuazione di siti sensibili – Legittimità. La potestà assegnata al Comune dall’art. 8, comma sesto, della legge 22 giugno 2001, n. 36, di regolamentare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi radioelettrici” può tradursi nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, nell’individuazione di siti che per destinazione d’uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche (cfr. tra le altre, la decisione della Sezione 5 giugno 2006, n. 3332). Pres. Varrone, Est. Buonvino – A.P.L.I. s.p.a. (avv. Grieco) c. Comune di Avellino (avv. Maggi) (Conferma T.A.R. Campania Napoli, n. 756/2006) – CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 3 marzo 2007 (C.C. 12 gennaio 2007), sentenza n. 1017

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Stazioni radio base – Norma regolamentare comunale – Divieto di installazione a meno di 50 metri da asili nido e scuole materne – Computo della distanza in presenza di pertinenze.
In materia di inquinamento elettromagnetico, il riferimento al perimetro esterno di asili nido e scuole materne, contenuto nella norma regolamentare comunale che vieta l’installazione di stazioni radio base a meno di cinquanta metri dai predetti edifici, va rapportato, logicamente, anche a quegli spazi, immediatamente contigui ai detti edifici, in cui viene pure normalmente svolta l’attività propria di detti istituti che, altrimenti, verrebbe svuotata di ogni efficacia di tutela di situazioni particolarmente sensibili propria della norma in esame, volta ad escludere che i campi elettromagnetici sprigionati dalle apparecchiature di cui si tratta possano investire in modo costante i giovanissimi che svolgano all’aperto la normale attività ludica, trattandosi di soggetti maggiormente esposti in quanto neppure protetti dalle strutture murarie (nella specie, era contestata l’applicabilità della norma con riferimento alle pertinenze dell’edificio destinato ad asilo nido). Pres. Varrone, Est. Buonvino – A.P.L.I. s.p.a. (avv. Grieco) c. Comune di Avellino (avv. Maggi) (Conferma T.A.R. Campania Napoli, n. 756/2006) – CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 3 marzo 2007 (C.C. 12 gennaio 2007), sentenza n. 1017

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Codice delle comunicazioni elettroniche - Applicabilità nella Regione siciliana anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 103 della L.R. n. 17/2004 - Fondamento.
Il codice delle comunicazioni elettroniche trovava applicazione nella regione Siciliana anche anteriormente al 31 dicembre 2004, data di entrata in vigore dell’art. 103 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17 (che ha espressamente previsto l’applicabilità delle norme de quibus in Sicilia), senza che sia dato distinguere disposizioni in materia urbanistica - le quali, rientrando, ai sensi dell’art. 14 dello statuto regionale, nell’ambito della legislazione esclusiva, dovrebbero essere espressamente recepite - e disposizioni in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente, che sarebbero applicabili indipendentemente dal loro recepimento (cfr. TAR Palermo, Sez. II, n. 1010/2006). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - H. s.p.a. (avv.ti Irti, Florio, Bruno, Mammone e Savini Nicci) c. Comune di Agrigento (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 19 febbraio 2007, n. 566

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - L.R. Abruzzo n. 45/2004 - Comune - Indicazione di siti alternativi per la localizzazione di stazioni radio base - Possibilità - Esclusione.
A mente dell’art. 15 della L.R. Abruzzo 13.12.2004 n. 45, al comune non è dato indicare al gestore di telefonia mobile siti diversi da quello scelto per la localizzazione di impianti radio base, potendo solo invitarlo a scegliere un’ubicazione alternativa, per consentirgli di reperire in tempo utile diverse zone rispondenti alle necessità della società sotto il profilo di una corretta ricezione dei segnali. Pres. ed Est. Catoni - E. s.p.a. (avv.ti Contardi, Alesi e De Monte) c. Comune di Collecorvino (n.c.) - T.A.R ABRUZZO, Pescara - 19 febbraio 2007, n. 163

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Regolamenti comunali - Criteri di localizzazione non preclusivi dell’installazione - Legittimità.
Non si pongono in contrasto con l’art. 8 della L. n. 36/2001 le norme regolamentari comunali che introducano vincoli all’installazione di stazioni radio base secondo un criterio di localizzazione non preclusivo dell’installazione stessa, segnatamente ove i vincoli, che non abbiano natura indeterminata e assolutamente discrezionale, non siano tali da pregiudicare l’interesse protetto dalla legislazione nazionale alla realizzazione di reti di telecomunicazione (nella specie, il regolamento comunale non consentiva l’installazione di apparati su edifici scolastici, sanitari, assistenziali, sportivi, vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse storico architettonico, monumentale, di pregio storico, culturale e testimoniale o nel perimetro di 100 metri dagli stessi). Pres. Vitellio, Est. Puliatti - H. s.p.a. (avv.ti Libertini e Bonura) c. Comune di Comiso (avv. Virgadavola) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. II - 16 febbraio 2007, n. 303

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Regolamenti comunali - Subordinazione dell’installazione degli impianti alla previa verifica della localizzazione - Ammissibilità - Presupposti - Canoni di ragionevolezza - Insussistenza di ostacoli ingiustificati all’installazione degli impianti.
Ferma restando la piena ammissibilità di regolamenti comunali che subordinano l’installazione degli impianti di telefonia mobile alla previa verifica della localizzazione, contemperando l’esigenza di copertura del servizio sul territorio comunale con quello pianificatorio di un corretto insediamento degli impianti, oltre che con l’esigenza di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, e fermo restando che ben possono essere previsti divieti di carattere assoluto, la articolazione e modulazione della restrizione in concreto prevista deve rispondere a canoni di ragionevolezza e non essere tale da impedire od ostacolare ingiustificatamente l’inserimento degli impianti medesimi (come affermato da concorde giurisprudenza anche costituzionale, v. Corte Cost. 7 ottobre 2003, n. 307). P.f.f. Conti, Est. Tomaselli - V. n.v. (avv.ti Failoni, Sica e Borghi) c. Comune di Villa Agendo e altro (n.c.) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 9 febbraio 2007, n. 15

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di una stazione radio base - Istanza di rilascio del permesso di costruire - Formazione del silenzio assenso ex art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 - Esclusione.
Una volta inoltrata, in vigenza dell’art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003, la domanda di rilascio del permesso di costruire per l’installazione di una stazione radio base, il richiedente non può più avvalersi dell’istituto del silenzio assenso ex art. 87 citato. Se è vero che l’Amministrazione ha l’obbligo di attenersi ai principi di cui all’art.97 della Cost. nell’espletamento della propria attività amministrativa, in modo conforme deve agire anche la parte privata, evitando, cioè, di chiedere un determinato provvedimento con l’intento di avvalersi, in caso di negato rilascio, di un altro e ben diverso provvedimento. Nel caso specifico, quindi, proprio perché era stato espressamente chiesto il permesso di costruire, l’Amministrazione non aveva alcun obbligo di intendere diversamente la domanda. Pres. Sammarco, Est. Ravalli - V.O. n.v. (avv. ti Perone, Apolloni e Menditto) c. Comune di Loreto - T.A.R. MARCHE, Sez. I - 31 gennaio 2007, n. 28

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Regione Marche - L.R. n. 124/2001 - Comuni - Potere di individuare i siti idonei alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile - Sussistenza - Preventivo invito ai gestori a presentare osservazioni - Legittimità del regolamento comunale. E’ legittimamente adottato un regolamento comunale per l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, posto che, ai sensi della Legge regionale Marche n. 124/2001, ai Comuni è demandata la possibilità di individuare sul proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile; tanto a maggior ragione se (come nella specie) l’individuazione è preceduta dall’espresso invito ai gestori delle reti a comunicare le proprie osservazioni in seno alla procedura di variante al P.R.G. adottata. Pres. Sammarco, Est. Ravalli - V.O. n.v. (avv. ti Perone, Apolloni e Menditto) c. Comune di Loreto - T.A.R. MARCHE, Sez. I - 31 gennaio 2007, n. 28

Inquinamento elettromagnetico - Regione Valle d’Aosta - Acquisizione di informazioni d’ordine tecnico sulla rete infrastrutturale di comunicazione elettronica - L.R. n. 25/2005, art. 5 - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della L.R. Valle d’Aosta n. 25/2005, in materia di installazione, localizzazione ed esercizio di strutture di radiotelecomunicazione. La norma non è funzionale infatti ad un controllo di natura tecnica sul contenuto della progettazione e sulla definizione delle tecnologie concernenti gli impianti che costituiscono la rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica (materia riservata alla stato, in forza di quanto disposto dalla legge n. 36 del 2001 e dal d.lgs. n. 259 del 2003), ma si limita a prevedere lo scambio o l’acquisizione di informazioni, anche d’ordine tecnico, tra i soggetti variamente interessati alla realizzazione della rete infrastrutturale, ad uno scopo puramente conoscitivo. Pres. Flick, Red. Quaranta - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Valle d’Aosta - CORTE COSTITUZIONALE, 28 dicembre 2006 (ud. 13 dicembre 2006), sentenza n. 450

Inquinamento elettromagnetico - Regione Valle d’Aosta - Interventi edilizi su strutture di comunicazione elettronica - Art. 14, c. 1 L.R. n. 25/2005 - D.I.A. - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, c. 1 della L.R. Valle d’Aosta n. 25/2005, nella parte in cui assoggetta al regime della denuncia di inizio attività una serie di interventi edilizi sulle strutture - esistenti e già autorizzate - («ricettori passivi, tralicci, pali, recinzioni, locali di ricovero, cavidotti, cabine elettriche») indicate dall’art. 2, comma 1, lettera h), della stessa legge. La norma regionale trova legittimazione nella potestà legislativa primaria che lo statuto della Valle d’Aosta attribuisce alla Regione in materia “urbanistica”. Potestà legislativa che incontra il limite (nella specie, però, non rinvenibile) delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (art. 2 dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta) e non anche il limite della normativa di competenza statale, soltanto espressiva, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., di principi fondamentali della materia “governo del territorio”, atteso che non possono trovare qui applicazione le disposizioni del novellato Titolo V, in connessione con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Pres. Flick, Red. Quaranta - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Valle d’Aosta - CORTE COSTITUZIONALE, 28 dicembre 2006 (ud. 13 dicembre 2006), sentenza n. 450 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Regione Valle d’Aosta - Art. 6, c. 4 L.R. n. 25/2005 - Imposizione di oneri economici a carico degli operatori di telefonia mobile - Illegittimità costituzionale. L’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, che vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di imporre “oneri o canoni” che non siano stabiliti per legge costituisce «espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio (sent. n. 336/2005). La previsione di un potere della Giunta regionale di determinare la misura di oneri economici posti a carico degli operatori di telefonia mobile, in relazione all’attività di consulenza tecnica svolta dall’ARPA - che è un ente strumentale della Regione stessa, ai sensi dell’art. 3 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 4 settembre 1995, n. 41 - è suscettibile di determinare un trattamento discriminatorio e non uniforme tra gli operatori del settore, con conseguente violazione del principio fissato dal legislatore statale. Ne consegue l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, c. 4 della L. R. n. 25/2005. Pres. Flick, Red. Quaranta - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Valle d’Aosta - CORTE COSTITUZIONALE, 28 dicembre 2006 (ud. 13 dicembre 2006), sentenza n. 450 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Provincia autonoma di Bolzano - Installazione di impianti per la telefonia - Sindaco - Autorizzazione - Assunzione del preventivo parere obbligatorio della Commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni - Necessità - Fondamento. In materia di installazione di infrastrutture per le comunicazioni elettroniche nella Provincia autonoma di Bolzano, il Sindaco è tenuto ad assumere in via preventiva il parere obbligatorio della commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni, ai fini della decisione in merito alla domanda di autorizzazione. Tanto alla luce dell’art. 7bis, c. 4 della L.P. Bolzano n. 6/2002 (per il quale, qualora l’installazione dell’impianto sia da realizzarsi nell’ambito degli insediamenti, l’autorizzazione è rilasciata dal Sindaco del comune territorialmente competente, sentito il parere dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro), dell’art. 7bis c. 6 e dell’art. 4 delle norme di attuazione al piano provinciale di settore delle infrastrutture di comunicazione (secondo cui presupposto per il rilascio dell’autorizzazione è il parere positivo della Commissione - id est alla commissione tecnica di esperti istituita dall’art. 2 delle stesse norme di attuazione, a cui sono stati affidati i compiti di cui al citato art. 7bis c. 6 della L.P. n. 6/2002)(cfr. TRGA Bolzano, 29 maggio 2006, n. 246). Pres. Demattio, Est. Pantozzi Lerjefors - T. s.p.a. (avv. Vedova) c. Comune di Lana (avv.ti Mairhofer e Kritzinger) e Provincia autonoma di Bolzano (avv.ti Natzler, Cavallar e Pischedda) - T.R.G.A. BOLZANO - 4 dicembre 2006, n. 430 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Stazioni radio base - Equiparabilità alle costruzioni - Esclusione - Applicabilità della normativa sulle distanze ex art. 873 c.c. - Esclusione. La stazione radio base per telefonia mobile, per le sue caratteristiche strutturali, non può equipararsi ad una costruzione ex art. 873 del codice civile, sicché ad essa non si applicano le disposizioni civilistiche in materia di distanza dal confine di proprietà. Pres. Vacrica, Est. Migliozzi - V. n.v. (avv. Erci) c. Comune di Coreglia Antelminelli (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 6 novembre 2006, n. 5088 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Installazione di antenne di telefonia mobile - Richiesta istruttoria ex art. 87 cod. comunicazioni - Termine di 15 giorni - Mancato rispetto - Effetti sospensivi del procedimento autorizzatorio - Esclusione. In materia di installazione di antenne di telefonia mobile, la richiesta istruttoria che il responsabile del procedimento può avanzare ai sensi dell’art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, non può avere effetti sospensivi sul procedimento acceleratorio previsto dal legislatore, nell’ipotesi di mancato rispetto del termine di 15 giorni indicato nella norma. Pres. Vacrica, Est. Migliozzi - V. n.v. (avv. Erci) c. Comune di Coreglia Antelminelli (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 6 novembre 2006, n. 5088 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Installazione - Art. 87 D.Lgs, 259/2003 - Motivato dissenso - Atto di gestione - Competenza - Giunta comunale - Esclusione. Il “motivato dissenso” all’installazione di un impianto di telefonia mobile (cui, ai sensi dell’art. 87, c. 6 del D.Lgs. 259/2003 segue la convocazione della conferenza di servizi) non rientra nella competenza della Giunta comunale, trattandosi si atto di gestione (art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000), riservato ai dirigenti comunali o, in assenza di tali figure, ai responsabili dei servizi. Pres. Gomez de Ayala, Est. Baglietto - S. s.p.a. (avv.ti Protto e Borghi) c. Comune di Costigliole d’Asti (avv. Venturino) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 25 ottobre 2006, n. 3830 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Regolamento comunale - Imposizione di un canone annuo ai gestori di telefonia mobile - Illegittimità - Conflitto con l’art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003 e con il D.P.C.M. 28.3.2002. Sono illegittime le norme del regolamento comunale che prevedono a carico dei gestori di telefonia mobile l’obbligo di corrispondere al comune un canone annuo quale recupero delle spese per il controllo e la verifica dei valori emessi e per altri eventuali costi inerenti l’impianto, nonché per la promozione di campagne di prevenzione e sensibilizzazione. Tali previsioni confliggono infatti sia con l’art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003 (che vieta l’imposizione di oneri o canoni non stabiliti per legge), sia con il D.P.C.M. 28.3.2002, che ha stanziato apposite risorse destinate, tra l’altro, proprio al perseguimento delle finalità avute presenti dal regolamento in questione. Pres. Cavallari. Est. Capitanio - W. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Cutrofiano (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II - 24 ottobre 2006, n. 5048 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Art. 87, c. 9 D.Lgs. 259/2003 - Autorizzazione all’installazione - Diffida a non iniziare i lavori comunicata oltre la formazione del silenzio assenso - Illegittimità. L’art. 87, comma 9, del d.l.vo n. 259 del 2003 è inequivoco nello statuire che le istanze di autorizzazioni e le denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti di telefonia mobile si intendono accolte qualora entro novanta giorni "non sia stato comunicato" un provvedimento di diniego; è pertanto illegittima la diffida a non iniziare i lavori comunicata oltre detto termine, una volta perfezionatosi, cioè, il titolo abilitativo “per silentium”. Pres. Pasanisi, Est. Monaciliuni - V. N.V. (avv. Sartorio) c. Comune di Mondragone (avv. Barresi e Regione Campania (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 12 ottobre 2006, n. 8551

Inquinamento elettromagnetico - Stazione radio base - Ordinanza di sospensione dei lavori di costruzione - Ordinanza contingibile e urgente - Art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 - Presupposti. L’esercizio del potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 38, 2° comma, l. n. 142/1990 (ora, art. 54, 2° comma, d. lgv. n. 267/2000) non può prescindere dalla ricorrenza di un pericolo concreto di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, che richieda interventi non dilazionabili, ed al quale non possa provvedersi con mezzi ordinari (cfr. ex multis, T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 17 gennaio 2005, n. 51; T.A.R. Abruzzo - Pescara 24 maggio 2002, n. 513; T.A.R. Calabria 19 luglio 2001, n. 1162). Ne discende che dette ordinanze devono normalmente essere precedute da un’attività istruttoria finalizzata all’accertamento della situazione di grave pericolo, concreto ed attuale, per il bene protetto dell’incolumità dei cittadini (cfr. ex multis, T.A.R. Campania, sez. I, 13 giugno 2005, n. 7804). Sicchè è illegittima l’ordinanza di sospensione dei lavori di costruzione di una stazione radio base, indotta dalle proteste dei cittadini, carente di specifici atti istruttori e in cui non sia ravvisabile una situazione di pericolo attuale e concreta. Pres. f.f. Biancofiore, Est. Chinè - T. s.p.a. (avv.ti Sanino, Mirigliani e Celani) c. Comune di Luzi (avv. Cavalcanti) - T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. II - 9 ottobre 2006, n. 1128

Energia elettrica - Attività di produzione - Liberalizzazione - Individuazione del sito idoneo alla collocazione delle centrali - Spetta al privato - Pubblica amministrazione - Necessità di delibazione di alternative localizzatorie - Esclusione. Alla stregua del paradigma normativo di riferimento (d. lgs. n. 79/1999 e l. n. 55/2002), l’attività di produzione di energia elettrica è, per effetto del recepimento di apposita direttiva comunitaria, libera, non sussistendo più alcuna riserva legale a favore di soggetti monopolisti ovvero sottoposizione al regime della concessione amministrativa; correlativamente, l’individuazione del sito maggiormente idoneo alla collocazione delle centrali spetta al privato che attivi il relativo procedimento autorizzatorio, mentre compito dell’Amministrazione è solo quello di verificarne la correttezza e la congruità, a tutela degli interessi coinvolti; per l’effetto, non risulta conforme al modello procedimentale sintetizzato l’evocazione di una delibazione di alternative localizzatorie. Pres. Portoghese, Est. Grasso - T.T. e altri (avv. Pennetta) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altro (Avv. Stato), Ente Parco regionale dei Monti Picentini (n.c.) e Regione Campania (avv. Consolazio) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 27 settembre 2006, n. 1418 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Presenza di più impianti nello stesso sito - Non giustifica di per sé l’esercizio del potere di sospensione dell’installazione. La circostanza della presenze di due o più impianti per telefonia mobile in uno stesso sito, non è sufficiente a giustificare l’esercizio da parte del Comune del potere di sospensione dell’istallazione. L’art. 87, comma 1, del D.Lgs. n. 259/2003 prevede infatti che gli organismi tecnici a ciò deputati (ossia, le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente) procedono alle rilevazioni dei limiti di emissione prima che gli impianti vengano attivati, e ciò al fine di stabilire se il volume complessivo delle emissioni prodotte da tutti gli impianti insistenti sullo stesso sito risulti superiore ai limiti fissati dal DPCM 8.7.2003. Nel caso ciò si verifichi, tutti i gestori sono obbligati a ridurre, pro quota, le emissioni prodotte dai singoli impianti. Pres. Cavallari, Est. Capitanio - T. s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Trepuzzi (avv. Cataldi) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II - 12 settembre 2006, n. 4412 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Regolamento comunale - Art. 8, c. 6, L. n. 36/2001 - Minimizzazione delle emissioni elettromagnetiche - Valori di campo stabiliti dal legislatore nazionale. Nell’adozione del Regolamento ex art. 8, comma 6, L. n. 36/2001, i Comuni ben possono introdurre misure tese a conseguire l’obiettivo della minimizzazione delle emissioni elettromagnetiche, purché non vengano previsti valori di campo inferiori a quelli stabiliti dal Legislatore nazionale e purché le disposizioni siano suffragate da adeguata istruttoria tecnica (la quale dia conto delle ragioni per cui certe localizzazioni sono da preferire ad altre e garantisca che tali localizzazioni non impediscono in concreto l’erogazione del servizio di telefonia mobile). Pres. Cavallari, Est. Capitanio - T. s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Trepuzzi (avv. Cataldi) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II - 12 settembre 2006, n. 4412 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Installazione - Permesso di costruire - Necessità - Esclusione - Art. 87 D.Lgs. 259/2003 - Principio di specialità - Prevalenza sulla disciplina di cui al D.P.R. n. 380/2001. Ai fini dell’installazione degli impianti di telefonia mobile, l'art. 87 D.L.vo n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) non richiede il permesso di costruire ma titoli abilitativi diversi; detta norma prevale, per il principio di specialità, sulla disciplina di cui al D.P.R. n. 380/2001. Pres. Guerriero, Est. Passarelli di Napoli - S. s.p.a. (avv. Belvini) c. Comune di Portici (avv. Russo) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 11 settembre 2006, n. 8040

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di comunicazione elettronica - Assenza di specifiche previsioni urbanistiche - Compatibilità degli impianti con qualsiasi destinazione. In assenza di specifiche previsioni urbanistiche previste per gli impianti di comunicazione elettronica, quali le stazioni radio base per la telefonia mobile, la collocazione di tali impianti deve ritenersi compatibile con tutte le destinazioni urbanistiche. Pres. Schinaia, Est. Chieppa - O. s.p.a. (avv.ti Manzi e Sica) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli e Paparella) e altri (n.c.) - (Riforma T.A.R. Veneto n. 1588/2001) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 4 settembre 2006 (c.c. 6 giugno 2006), sentenza n. 5096 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Limiti di altezza previsti dettati per le costruzioni - Applicabilità - Esclusione. I limiti di altezza dettati per le costruzioni non possono essere applicati per analogia agli impianti di telefonia mobile, i quali, oltre a non potersi considerare “edifici”, in quanto definiti ex lege “opere di urbanizzazione primaria”, non sviluppando volumetria o cubatura, se non limitatamente ai basamenti ed alle cabine accessorie, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni e non realizzano l’impatto sul territorio degli edifici in cemento armato o in muratura (Cons. St., VI, 24 novembre 2003, n. 7725; T.A.R. Piemonte, I, 5 dicembre 1996, n. 884; T.A.R. Campania - Napoli, 5 aprile 2004, n. 4044; T.A.R. Lombardia - Milano, I, 18 gennaio 2005, n. 71). Pres. Calvo, Est. Baglietto - V. N.V. (avv.ti Grezzo e Ravinale) c. Comune di Ciriè e altro (n.c.) - T.A.R. PIEMONTE, sez. I - 1 settembre 2006, n. 3170 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Urbanistica e edilizia - Linea telefonica appoggiata alla proprietà privata senza alcun provvedimento autoritativo impositivo di servitù - Rimozione cavi e ganci - Giurisdizione. La proponibilità, davanti al Giudice Amministrativo, della domanda del privato contro la società concessionaria del servizio telefonico, per la rimozione di una linea telefonica appoggiata alla proprietà privata senza alcun provvedimento autoritativo impositivo di servitù, non può trovare ostacolo, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 2248/1865 all.E, nella sola circostanza che l’utilizzazione di detto bene sia stata effettuata dalla concessionaria medesimo per il proseguimento delle formalità pubbliche ad essa demandata, atteso che il divieto verso il Giudice Ordinario di condannare l’Amministrazione ad un facere, sancito dalla citata norma, non opera riguardo il comportamento materiale dell’Amministrazione stessa ancorché indirizzata a scopi pubblici, ove non risulti che questo si colleghi ad una valutazione autoritaria, compiuta nella competente sede amministrativa, circa la indispensabilità del sacrificio imposto al privato rispetto al fine pubblico perseguito. (Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 207 del 1986). GOT Nocera - Spagnolo e Mogavero (avv. De Mitri) c. Telecom Italia S.p.A.. TRIBUNALE LECCE Sez. Dist. Campi Salentino, 17 luglio 2006 Sentenza n. 75 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Impianto ed esercizio di condutture telefoniche - Costituzione della servitù di telefonia - Contratto o atto amministratito-autoritativo - Necessità - Art. 1032 cod.civ. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie. L’art. 233 DPR n. 156/1973, che prevede la costituzione della servitù di telefonia solo per contratto o per atto amministratito-autoritativo, esclude per converso che la società concessionaria del servizio possa invocare la disciplina dell’art. 1032 cod.civ. in tema di costituzione delle servitù coattive la cui tipicità (numerus clausus) non ne permette l’estensione fuori dei casi espressamente considerati (Cass. n. 207/1986). In specie, non vi è stato alcun provvedimento che abbia dichiarato la pubblica utilità dell’opera e la società concessionaria del servizio telefonico ha compiuto le opere senza alcun provvedimento autorizzativo, deve riconoscersi la facoltà dei proprietari attori di adire il giudice ordinario anche con domanda di rimozione di dette opere, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo lese da comportamenti materiali non ricollegabili all’esercizio di poteri auoritativi della P.A. (Cass. S.U. n. 6962/1994 già citata). GOT Nocera - Spagnolo e Mogavero (avv. De Mitri) c. Telecom Italia S.p.A.. TRIBUNALE LECCE Sez. Dist. Campi Salentino, 17 luglio 2006 Sentenza n. 75 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Centralina telefonica infissa al suolo in modo stabile - Qualifica di costruzione - Distanze tra costruzioni - Rimozione - Disciplina - Art. 873 c.c.. In materia urbanistica, anche la centralina telefonica (nella specie installata dalla Telecom davanti al prospetto di alcune abitazione), rappresenta una costruzione in senso tecnico poichè deve qualificarsi costruzione, ai fini dell’applicazione delle norme sulle distanze che trovano la loro fonte nell’art. 873 c.c., ogni opera di particolare consistenza e solidità che risulti infissa al suolo in modo stabile e quindi sia immobilizzata rispetto ad esso, a nulla rilevando che tale collegamento sia avvenuto mediante l’impiego di malta cementizia, ovvero con mezzi meccanici i quali consentano, mediante procedimenti e manovre inversi una mobilitazione e l’asportazione di manufatti. (Cass. 12002/1992; n. 12480/1995; n. 4639/1997). Conseguentemente alla suddetta centralina (o canalina) si applica la disciplina codicistica e regolamentare in materia di distanze tra costruzioni. GOT Nocera - Spagnolo e Mogavero (avv. De Mitri) c. Telecom Italia S.p.A.. TRIBUNALE LECCE Sez. Dist. Campi Salentino, 17 luglio 2006 Sentenza n. 75 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - L.R. Veneto n. 8/2005, art. 14 - Installazione di impianti di telefonia mobile - Duplicazione dei titoli autorizzatori - Richiesta di titolo abilitativo edilizio ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 - Illegittimità costituzionale - Principi di tempestività e semplificazione. E’ costituzionalmente illegittima la previsione contemplata nell’art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8, che, ai fini dell’installazione, modifica e adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, richiede l’attivazione, accanto al procedimento disciplinato dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di un ulteriore e autonomo procedimento volto ad ottenere il rilascio di un titolo abilitativo per fini edilizi secondo quanto disposto dal d.P.R. n. 380/2001. La duplicazione dei titoli autorizzatori e, quindi, di ciascun iter procedimentale, determina infatti un’evidente compromissione delle esigenze di tempestività e semplificazione che assurgono al rango di principi fondamentali nel settore e che devono essere osservati dalla Regione nell’esercizio della propria potestà legislativa di dettaglio (sentt. Corte Cost. n. 336/2005 e 129/2006). Pres. Marini, Red. Quaranta - Presidente del Cosniglio dei Ministri c. Regione Veneto - CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 2006 (ud. 21 giugno 2006), sentenza n. 265 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Urbanistica e edilizia - Linee telefoniche - Posa di cavi in appoggio - Presupposti - Consenso del proprietario o procedura ablatoria e pagamento di indennità - Difetto - Rifiuto del gestore alla spontanea rimozione dei cavi - Illegittimità. La posa di cavi telefonici in appoggio su un immobile privato deve essere preceduta dalla stipula di apposito contratto o comunque dal preventivo assenso del proprietario, salva in ogni caso l’attivazione di una procedura ablatoria nelle forme previste dalla legge con necessaria corresponsione di un’indennità a favore della parte privata nei cui confronti viene azionata coattivamente una procedura che si risolve in una diminuzione del valore del bene. In difetto, il proprietario è legittimato a richiedere le innovazioni necessarie o la rimozione di quanto impedisce il legittimo esercizio dei propri diritti. E’ conseguentemente illegittimo il rifiuto opposto dal gestore della linea telefonica alla spontanea rimozione dei cavi. Pres. Passanisi, Est. Nunziata - C.O. (avv. Arena) c. T. s.p.a. (n.c.) - T.A.R. CALABRIA, Reggio Calabria - 26 giugno 2006, n. 1209 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - T.U. dell'edilizia e D.Lgs. n. 259/2003 - Disciplina applicabile. La normativa speciale recata dal D.Lgs. n. 259/2003, in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, introduce un procedimento che si sovrappone e non si aggiunge, duplicandolo, a quello di cui al T.U. dell'edilizia, ma contiene ed assorbe anche la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento, è, peraltro, rappresentato dalla norma di chiusura di cui al comma 10° della disposizione all'esame, che testualmente statuisce:"Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso", sancito dal precedente comma nell''ipotesi in cui non sia comunicato un provvedimento di diniego dell'istanza di autorizzazione o della denuncia di attività, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda. Il che sta a significare "per tabulas che i procedimenti autorizzatori ivi disciplinati esplicano piena efficacia abilitante con riguardo anche all'esercizio dello ius aedificandi" (cfr. C.S., VI, n. 4159/2005, cit.). Sarebbe, infatti, agevole osservare che l'anzidetta prescrizione "risulterebbe contraddittoria allorché si aderisse all'opzione ricostruttiva intesa a pretendere comunque, per la realizzazione delle opere, il distinto titolo edilizio." (cfr. C.S., VI, n. 100/2005, cit.). Pres. GIULIA - Est. GIORDANO - TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A. (avv.ti Sanino e Celani) c. COMUNE DI RIETI (avv. Piselli). T.A.R. Lazio Sez. II bis del 19 giugno 2006 Sentenza n. 4809 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Ente locale - Ingiustificata declaratoria di irricevibilità delle domande di autorizzazione - Illegittimità - Fondamento. Non è legittimato l’ente locale a pronunciare un'irrituale, quanto ingiustificata declaratoria di irricevibilità delle domande di autorizzazione, invocando la normativa speciale contenuta nel D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche) e prescrivendo, ai fini dell'installazione degli impianti, l'acquisizione del permesso di costruire accanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87 del richiamato Codice. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2005, n.3040; 21 gennaio 2005, n.100; 5 agosto 2005, n. 4159; T.A.R. Lazio, Sez. II, 20 aprile 2005, n. 2902). Pertanto, anche gli interessi di natura urbanistico-edilizia, che attengono all'assetto ed al governo del territorio da parte degli enti locali, devono trovare il loro riscontro valutativo nell'ambito del procedimento unico disegnato dal menzionato art. 87 del Codice in questione. Il carattere unitario del procedimento non esclude, quindi, che i Comuni possano esercitare il loro potere-dovere di verifica della compatibilità urbanistica dell'intervento, ma esige soltanto che effettuino i relativi accertamenti all'interno dell'iter procedimentale previsto dalla disciplina statale di riferimento, senza che si ritengano legittimati a porre in essere uno specifico, distinto ed aggiuntivo procedimento a tal fine. Pres. GIULIA - Est. GIORDANO - TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A. (avv.ti Sanino e Celani) c. COMUNE DI RIETI (avv. Piselli). T.A.R. Lazio Sez. II bis del 19 giugno 2006 Sentenza n. 4809 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo - Utilizzo di strumenti di natura urbanistico-edilizia - Esclusione. In materia di tutela dal c.d. elettrosmog, è da escludere che i Comuni, mediante la formale utilizzazione degli strumenti di natura urbanistico-edilizia, possano adottare misure che nella sostanza costituiscono una deroga ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato (quali, ad esempio, il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio-base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale) ovvero introdurre misure tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, localizzazioni, ecc.) che, non rivelandosi funzionali al governo del territorio, ma piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2002, n. 3095; id., 30 maggio 2003, n. 2997), producano l'effetto di sovrapporre una determinazione cautelativa, ispirata al principio di precauzione, alla normativa statale che ha fissato i limiti di radiofrequenza, eludendo in definitiva tale normativa che non prevede misure così radicali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 novembre 2004, n. 7502). Pres. GIULIA - Est. GIORDANO - TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A. (avv.ti Sanino e Celani) c. COMUNE DI RIETI (avv. Piselli). T.A.R. Lazio Sez. II bis del 19 giugno 2006 Sentenza n. 4809 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Infrastrutture di reti pubbliche - Natura - Opere di urbanizzazione primaria - Regime autorizzatorio. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e sono soggette (art. 87 d.lgs. 259/2003) a procedimenti autorizzatori speciali improntati a criteri di massima accelerazione ed efficienza, imperniati sugli istituti del silenzio assenso e della denuncia di inizio di attività, minutamente descritti dalla norma statale. Pres. Varrone, Est. Caringella - T. s.p.a. (avv.ti Zucchi e Sanino) c. Comune di Napoli (avv.ti Barone e Tarallo), riunito ad altro ric. - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 9 giugno 2006 (c.c. 24 gennaio 2006), sentenza n. 3452 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Impianti radioelettrici - Competenze di regioni e comuni - Limiti - Sentt. Corte Cost. nn. 307 e 331 del 2003 - Criteri localizzativi distanziali concreti, omogenei e specifici - Limiti alla localizzazione generici ed eterogenei - Differenza. Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 331 e 307 del 2003, deve ritenersi che sia consentito alle regioni ed ai comuni, ciascuno per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti radioelettrici, nell’ambito della funzione di definizione degli “obiettivi di qualità” consistenti in criteri localizzativi, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d, ed all’art. 8, comma 1, lettera e, e comma 6 della legge quadro; non è invece consentito introdurre limitazioni alla localizzazione. Sono criteri localizzativi (legittimi, ancorché espressi “in negativo”) i divieti di installazione su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, siccome riferiti a specifici edifici; sono, invece, limitazioni alla localizzazione (vietati) i criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi. In altri termini, i comuni possono legittimamente vietare l’installazione su specifici edifici e dettare criteri distanziali concreti, omogenei e specifici, non possono invece introdurre misure di cautela distanziali generiche ed eterogenee. Pres. Varrone, Est. Caringella - T. s.p.a. (avv.ti Zucchi e Sanino) c. Comune di Napoli (avv.ti Barone e Tarallo), riunito ad altro ric. - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 9 giugno 2006 (c.c. 24 gennaio 2006), sentenza n. 3452 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di comunicazioni elettroniche - Comuni - Imposizione di oneri finanziari aggiuntivi - Illegittimità - Art. 93 D.Lgs. 259/2003. E’ illegittima l’imposizione, da parte dei Comuni, di oneri finanziati aggiuntivi per l’installazione di impianti di comunicazioni elettroniche, perché in contrasto con l’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche. Pres. Varrone, Est. Caringella - T. s.p.a. (avv.ti Zucchi e Sanino) c. Comune di Napoli (avv.ti Barone e Tarallo), riunito ad altro ric. - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 9 giugno 2006 (c.c. 24 gennaio 2006), sentenza n. 3452 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Natura - Opere di urbanizzazione primaria - Art. 86, c. 3, D.Lgs. 259/2003 - Enti locali - Esercizio delle competenze urbanistico-edilizie. La circostanza che gli impianti di telefonia mobile siano ora classificati come opere di urbanizzazione primaria (v. art. 86, comma 3, del D.Lgs n. 259/2003), lungi dal liberalizzare in toto l’insediamento di simili impianti e dal sacrificare le attribuzioni comunali in tema di disciplina dell’uso del territorio, rivela esclusivamente la volontà normativa di qualificare sotto il profilo urbanistico le relative strutture, e dunque, pur conseguentemente orientando le scelte localizzative rimesse al vaglio delle Autorità locali, non impedisce loro l’esercizio delle ordinarie competenze a tutela del corretto assetto urbanistico-edilizio delle aree interessate. Pres. Numerico, Est. Conti - V.n.v. (avv.ti Troiano, Fantini e Mascello) c. Comune di Riva del Garda (avv. Vecchietti) e altro (n.c.) - TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 6 giugno 2006, n. 205 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - L. 36/2001 - Riparto di competenza Stato-Regioni-enti locali - Piano comunale di localizzazione degli impianti - Ammissibilità - Esigenza di copertura del servizio sul territorio comunale - Parità di trattamento dei gestori. Il riparto di competenze desumibile dalla legge n. 36 del 2001, affida allo Stato la fissazione delle c.d. «soglie di esposizione», mentre spetta alle Regioni (e alle province autonome) e agli enti locali la disciplina dell’uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, cioè l’adozione delle ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurne il più possibile l’impatto negativo sul territorio, sempreché naturalmente i criteri localizzativi e gli standard urbanistici non siano tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli impianti medesimi (v. Corte cost. 7 ottobre 2003 n. 307); ne deriva la piena ammissibilità di un piano di infrastrutturazione comunale per sistemi fissi per telecomunicazione, che contempera l’esigenza di copertura del servizio sul territorio comunale con quella pianificatoria di un corretto insediamento degli impianti, oltre che con l’esigenza di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, assicurando al contempo ai gestori uniformità di trattamento in sede di vaglio congiunto delle relative richieste (cfr TAR Parma sent. n. 546 del 13 dicembre 2005 e n. 10 del12 gennaio 2006 ), in conformità di quanto espressamente richiesto dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 e dall’art. 3 del D.P.G.P. 29.6.2000 n. 13-31. Pres. Numerico, Est. Conti - V.n.v. (avv.ti Troiano, Fantini e Mascello) c. Comune di Riva del Garda (avv. Vecchietti) e altro (n.c.) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 6 giugno 2006, n. 205 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Provincia autonoma di Trento - Legge quadro n. 36/2001 - Potestà legislativa e regolamentare della Provincia autonoma di Trento - Sussistenza. La potestà legislativa e regolamentare della Provincia autonoma di Trento in materia di ambiente, inglobante anche la protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, non risulta scalfita dall’intervenuta legge-quadro 22.2.2001, n. 36 (protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), data l’espressa salvaguardia posta per le Regioni ad autonomia speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano ed ancor meno dal (già vigente: si veda ora la Corte Cost. 1.10.2003, n. 303) D.Lgs. 4.9.2002, n. 198, stante il principio della non estensione automatica al Trentino-Alto Adige della legislazione statale fissato da specifica norma di attuazione (art. 2 del D.Lgs. 16.3.1992, n. 266). Pres. Numerico, Est. Conti - V.n.v. (avv.ti Troiano, Fantini e Mascello) c. Comune di Riva del Garda (avv. Vecchietti) e altro (n.c.) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 6 giugno 2006, n. 205 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Installazione d’impianti di telefonia cellulare - D.Lgs. n. 259/2003 - D.Lgs. n. 198/2002 - D.P.R. n. 380/01 - Giurisprudenza. In materia d’installazione d’impianti di telefonia cellulare, secondo un orientamento interpretativo (condiviso dal T.a.r Veneto, sez. II, 08.01.2004, n, 1), anche a fronte delle disposizioni introdotte dal Codice delle comunicazioni elettroniche, persisterebbe la necessità di un distinto ed autonomo titolo abilitativo edilizio, in quanto Io stesso D.Lgs. n. 259/2003 (a differenza dei D.Lgs. n. 198/2002) non contiene una "clausola di esclusività", rivolta a consentire la realizzabilità delle infrastrutture in esso contemplate sulla sola base delle procedure definite dallo stesso Codice. Mentre altro orientamento, prevalente nella giurisprudenza amministrativa, riconosce invece (sia pure con argomentazioni non sempre coincidenti) carattere omnicomprensivo all'autorizzazione prevista dal D.Lgs n. 259/2003, esteso a tutti i profili connessi alla realizzazione ed all'attivazione degli impianti di telefonia cellulare, inclusi quelli urbanistici ed edilizi (cfr. T.a.r. Puglia, Bari, sez III, 13.5.2005, n. 2143; T.a.r. Veneto, sez. lI°, 13.9.2004, n. 3295; T.a.r. Veneto, sez. II°, 30.7.2004, n. 2579; T.a.r. Puglia, Bari, sez. 22.7.2004, n. 3217, T.a.r, Piemonte, sez. I°, 23.6.2004, n. 1176, T.a.r. Lazio, Roma, sez Il/bis, 20.5.2004, n. 2794; T.a.r. Lombardia, Milano, sez. I° 19.5.2004, n. 1353; T.a.r. Campania, Napoli, sez. I°, 5.4.2004, n. 4043; T.a.r. Lombardia, Brescia, sez.I° 30.1.2004, n. 169). Tale orientamento è stato, altresi, recentemente condiviso anche dal Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI°, 11.01.2005, n. 100 e 22.10.2004, n. 6910). Giud. Carpino (GIP) - H3G s.p.a.. TRIBUNALE di PAOLA 31 maggio 2006, n. 2460 (vedi: decreto per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Installazione d’impianti di telefonia cellulare - Provvedimento autorizzatorio - Procedura - Conferenza di servizi - art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003. La procedura delineata dall'art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 ben si concilia con la valutazione anche della compatibilità urbanistico - edilizia dell'intervento, in proposito, va rilevato come il previsto ricorso ad una "conferenza di servizi" (commi 6 e 7) consenta la valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti, comportando di fatto la sostituibilità del permesso di costruire con la decisione finale assunta in sede di conferenza di servizi. Sicché, si presuppone, che il provvedimento autorizzatorio (e la procedura di denunzia di inizio dell'attività) previsto per l'autorizzazione all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, preveda necessariamente anche la verifica delle compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento, non richiedendo, pertanto, un distinto titolo abilitativo a fini edilizi. Giud. Carpino (GIP) - H3G s.p.a.. TRIBUNALE di PAOLA 31 maggio 2006, n. 2460 (vedi: decreto per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Urbanistica e edilizia - Installazioni difformi dall'autorizzazione amministrativa - Nuova autorizzazione - Necessità - Fattispecie. In caso di installazioni difformi dall'autorizzazione amministrativa prevista dall'art. 87 del D.Lgs n. 259 /2003, restano ferme le sanzioni penali previste dall'art. 44 del D.P.R. n. 380/01. Il mutamento della disciplina per l'abilitazione all'intervento edilizio non incide, infatti, sulla disciplina sanzionatoria penale, che non viene correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell'intervento (Cfr. Cass. Sez. III°, 08.07.2005, n. 33735). Queste considerazioni inducono a ritenere la necessità anche delle (nuove) autorizzazioni in materia ambientale e sismica. Nella specie, le rilevate variazioni morfologiche, del "finto camino" con ubicata all'interno antenna per stazione radiobase di telefonia mobile, alterando la sagoma originaria dell'installazione, comportava un significativo mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, rendendosi, necessario, il rilascio del permesso di costruire in variante, non essendo affatto sufficiente la semplice D.I.A.. Giud. Carpino (GIP) - H3G s.p.a.. TRIBUNALE di PAOLA 31 maggio 2006, n. 2460 (vedi: decreto per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Installazione di impianti e sistemi fissi radiotelevisivi o per telecomunicazioni - Localizzazione lontana dai centri di utenza - Regolamento edilizio - Diniego di un’autorizzazione - Illegittimità - Nozione di rete di telecomunicazione - Opere di urbanizzazione primaria. E’ illegittimo il diniego di un’autorizzazione fondato su previsioni contenute nel regolamento edilizio che consente l’installazione di impianti e sistemi fissi radiotelevisivi o per telecomunicazioni “Solo nella Zone Territoriali Omogenee di tipo “E” - Zone Agricole - del piano regolatore Generale vigente ad una distanza non inferiore mt. 200 del perimetro delle altre Zone Territoriali Omogenee (“B”; “C”, “D”, “F”, “G”, “Z”) e dal perimetro delle zone destinate a verde attrezzato”. Siffatta scelta di piano si configura, in primo luogo, in contrasto con la nozione di rete di telecomunicazione, che per definizione, segnatamente nelle ipotesi di trasmissione del segnale con più debole intensità peculiare al sistema di telefonia cellulare, richiede un rapporto di contiguità e di capillarità dei sistemi del telecomunicazione su tutto il territorio. Inoltre l’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma terzo, del d.lgs. n. 259/2003) comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non da esso avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza. Pres. Giovannini - Est. Polito - Comune di S. Martino Sannita (avv. Perifano) c. Vodafone Omnitel (avv.ti Sartorio e Manzi) (conferma T.A.R. Campania, Sez. I^, n. 19629/2004 del 22.12.2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 05/06/2006 (C.C. 13/12/05), Sentenza n. 3332 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Potestà assegnata ai Comuni - Esercizio. La potestà assegnata al Comune dall’art. 8, comma sesto, della legge 22.06.2001, n. 36, di regolamentare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi radioelettrici” può tradursi, a titolo di esemplificazione, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, nell’individuazione di siti che per destinazione d’uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche, ma non può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale in assenza di una plausibile ragione giustificativa (cfr. Corte Costituzionale, n. 331 del 15.10/07.11.2003; n. 307 del 07.10.2003). Pres. Giovannini - Est. Polito - Comune di S. Martino Sannita (avv. Perifano) c. Vodafone Omnitel (avv.ti Sartorio e Manzi) (conferma T.A.R. Campania, Sez. I^, n. 19629/2004 del 22.12.2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 05/06/2006 (C.C. 13/12/05), Sentenza n. 3332 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Radiotelefonia cellulare - Potestà regolamentare dei comuni - Pianificazione di settore eventuale - Confronto con i gestori - Mancato esercizio della potestà pianificatoria - Autorizzazione - Parametri - Sono unicamente quelli di cui all’art. 87 della L. 36/2001. La potestà regolamentare riconosciuta ai comuni (art. 8, c. 6, L. 36/2001) con riferimento al servizio di radiotelefonia cellulare ha funzione di pianificazione di settore, eventuale, che deve essere esercitata tenendo conto delle esigenze di funzionamento delle reti di comunicazione (e quindi necessariamente attraverso il confronto con i gestori) e può condurre ad integrare gli strumenti urbanistici esistenti con previsioni e prescrizioni specifiche (cfr., in ultimo, T.A.R. Umbria sentt. 490/2004, 493/2004, 269/2005, 271/2005).Qualora tale potestà non sia stata ancora esercitata, l’autorizzazione alla realizzazione di impianti tiene conto unicamente dei parametri e delle valutazioni previsti dall’articolo 87 della L. 36/2001. Pres. Lignani, Est. Ungari - G.V. e altri (avv. Barelli) c. Comune di Spoleto (avv. Marcucci) - T.A.R. UMBRIA - 18 maggio 2006, n. 305 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Stazioni radio base - Installazione - Aree percorse dal fuoco - Non costituisce intervento vietato ai sensi della L. 253/2000. L’installazione di impianti di radio comunicazione non è preclusa su aree percorse dal fuoco, dato che l’intervento non rientra tra quelli vietati dall’articolo 10 della legge 253/2000 (“edifici, strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive”). Pres. Lignani, Est. Ungari - G.V. e altri (avv. Barelli) c. Comune di Spoleto (avv. Marcucci) - T.A.R. UMBRIA - 18 maggio 2006, n. 305 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Infrastrutture di comunicazione - Opere di urbanizzazione primaria - Compatibilità con ogni zonizzazione - Limiti. L’articolo 86 del d.lgs. 259/2003, affermando che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, “sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” (comma 3) esprime un principio di generale compatibilità con ogni tipo di zonizzazione, valutandole alla stregua di quegli usi della singola zona che la dottrina definisce “usi complementari” e che si risolvono in funzioni di servizio alla specifica destinazione della zona medesima (cfr. TAR Puglia, Bari, III, 22 luglio 2004, n. 3217; TAR Campania, Napoli, I, 24 marzo 2004, n. 4044; TAR Veneto, II, 23 dicembre 2003, n. 6293). Detta compatibilità presumibile in via generale, oltre ad essere limitabile mediante l’esercizio della potestà pianificatoria e della potestà regolamentare, non fa venir meno la specifica tutela dettata per le zone sottoposte a vincoli culturali e paesaggistici o a servitù militari (come espressamente ricordato dall’articolo 86, comma 4). Pres. Lignani, Est. Ungari - G.V. e altri (avv. Barelli) c. Comune di Spoleto (avv. Marcucci) - T.A.R. UMBRIA - 18 maggio 2006, n. 305 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Installazione di impianti radio base - Società priva della concessione ministeriale per la gestione del servizio di telefonia mobile - Svolgimento di attività strumentale - Rilascio del titolo abilitativo all’installazione - Legittimità. E’ legittimamente rilasciato il titolo abilitativo per l’installazione di impianti radio base alla società che, pur in difetto della concessione ministeriale per la gestione del servizio di telefonia mobile, svolga un’attività strumentale all’effettivo svolgimento di detto servizio pubblico. La circostanza che tale società non utilizzi direttamente le strutture realizzate, ma le proponga in uso ai soggetti gestori di telefonia cellulare, non impedisce che essa possa adoperarsi per conto di questi nel richiedere tutti i permessi ed i nulla osta necessari per procedere all’installazione ed al funzionamento degli impianti. (nella specie, la società si occupava della posa in opera e approntamento delle strutture di supporto necessarie per l’installazione ed il funzionamento degli impianti ricetrasmittenti, realizzando strutture multigestore, utilizzabili simultaneamente da più operatori in virtù di un rapporto locativo convenzionale). Pres. Giulia, Est. Giordano - P.A. e altri (avv. Gnazi) c. Comune di Bracciano (avv. Mariella) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II - 18 maggio 2006, n. 3567

Inquinamento elettromagnetico - Urbanistica - Art. 27 L.R. Lombardia n. 12/2005 - Previsione di un procedimento autorizzatorio comunale ulteriore rispetto a quello di cui all'art. 87 d. lgs. 259/2003 - Illegittimità costituzionale. E' costituzionalmente illegittimo l'art. 27 comma 1, lettera e), numero 4, e dell’art. 33 della L. R. Lombardia n. 12/2005 che sottopongono l’installazione di torri e tralicci per impianti di radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione ad un iter autorizzatorio comunale (rilascio del permesso di costruire) ulteriore rispetto a quello già previsto dal citato art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003. L’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 costituisce attuazione della delega legislativa contenuta nell’art. 41, comma 2, lettera a), della legge n. 166 del 2002, che in materia di telecomunicazioni prescrive, al numero 3, la «previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture», e al numero 4 la «riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili». Con tali norme il legislatore nazionale ha posto la tempestività delle procedure e la riduzione dei termini per l’autorizzazione all’installazione delle infrastrutture di cui sopra come principi fondamentali operanti nella materia «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente. La confluenza in un unico procedimento dell’iter finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione a costruire tali impianti risponde pertanto ai principi generali sopra richiamati perché, come ha osservato il Consiglio di Stato (sezione VI, sentenza n. 4159 del 2005), le «esigenze di tempestività e contenimento dei termini resterebbero vanificate se il nuovo procedimento venisse ad abbinarsi e non a sostituirsi a quello previsto in materia edilizia». Bisogna aggiungere che l’unificazione dei procedimenti non priva l’ente locale del suo potere di verificare la compatibilità urbanistica dell’impianto per cui si chiede l’autorizzazione. Il citato art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 prevede infatti che tali installazioni vengano autorizzate dagli enti locali, previo accertamento, da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità. Questi ultimi sono specificati dall’art. 3, comma 1, lettera d), numeri 1 e 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Nella suddetta disposizione sono compresi «i criteri di localizzazione» e «gli standard urbanistici». La tutela del territorio e la programmazione urbanistica sono salvaguardate dalle norme statali in vigore ed affidate proprio agli enti locali competenti, i quali, al pari delle Regioni (sentenza n. 336 del 2005), non vengono perciò spogliati delle loro attribuzioni in materia, ma sono semplicemente tenuti ad esercitarle all’interno dell’unico procedimento previsto dalla normativa nazionale, anziché porre in essere un distinto procedimento. Pres. Marini, Red. Silvestri - Pres. Cons. Ministri c. Regione Lombardia - CORTE COSTITUZIONALE, 28 marzo 2006 (Ud. 23 marzo 2006), sentenza n. 129 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - L. 36/2001 - Stato e Regioni - Riparto delle competenze. Compete allo Stato (sentenze Corte Cost. n. 336 del 2005 e n. 307 del 2003), nel complessivo sistema di definizione degli standard di protezione dall'inquinamento elettromagnetico di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), la fissazione delle soglie di esposizione e, dunque, nel lessico legislativo, la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, limitatamente, per questi ultimi, alla definizione dei valori di campo «ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione» (art. 3, comma 1, lettera d, numero 2). Spetta, invece, alla competenza delle Regioni la disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti di comunicazione e quindi la indicazione degli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi degli impianti stessi (art. 3, comma 1, lettera d, numero 1); detti criteri devono, però, rispettare le esigenze della pianificazione nazionale di settore e non devono essere, nel merito, «tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento» degli impianti. Pres. Marini, Red. Quaranta - Pres. del Consiglio dei Ministri c. Regione Abruzzo - CORTE COSTITUZIONALE, 17 marzo 2006, n. 103 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - L.R. Abruzzo n. 11/2005, art. 4 - Criteri di localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, L.R. Abruzzo n. 11/2005 cha ha modificato i commi 1, 2 e 8 dell’art. 11 L. R. m. 45/2004. La disposizione non contiene infatti norme relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di impianti di comunicazione elettronica, in contrasto con le esigenze di unitarietà sottese alle disposizioni statali. Essa si limita, invece, a disciplinare i criteri di localizzazione degli impianti, stabilendo che il Comune, nel piano regolatore generale o nella variante allo strumento urbanistico, definisce i siti tecnologici «dove saranno localizzate o delocalizzate le antenne per la telefonia mobile rispondendo a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi». Nel dettare tale norma la Regione ha esercitato la propria competenza legislativa che ricomprende la determinazione dei criteri localizzativi e degli standard urbanistici, afferenti all'uso del proprio territorio, a condizione che siano rispettate le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e che detti criteri non siano, nel merito, «tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi» impianti (sentenza n. 307 del 2003). D'altronde, la norma impugnata espressamente prevede che il Comune, nel procedere alla localizzazione o delocalizzazione delle antenne, ha l'obbligo di attenersi ai «criteri di funzionalità delle reti e dei servizi», sicchè può ritenersi assicurato anche il coordinamento tra le esigenze connesse alla gestione del territorio e quelle derivanti dalla necessità di non interferire con la funzionalità delle reti e dei servizi. Pres. Marini, Red. Quaranta - Pres. del Consiglio dei Ministri c. Regione Abruzzo - CORTE COSTITUZIONALE, 17 marzo 2006, n. 103 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Stazioni radio base - Ordinanza contingibile e urgente di sospensione dei lavori - Presupposti - Individuazione - Carenza - illegittimità. In materia di inquinamento elettromagnetico, l’esercizio del potere d’ordinanza contingibile e urgente per la sospensione dei lavori di realizzazione di una stazione radio base deve essere giustificato da una situazione di pericolo non altrimenti fronteggiabile, in base ad una valutazione probabilistica caratterizzata da un certo grado di consistenza e fondata su cognizioni tecnico-scientifiche attendibili, dall’eccezionalità e dall’imprevedibilità di cui agli artt. 50 e 54 D.lgs n. 267/2000. Ne consegue l’illegittimità di un’ordinanza emanata sul presupposto di proteste e manifestazioni di cittadini, che non sia preceduta da un’istruttoria volta a verificare se la presenza di più fonti di emissione elettromagnetica rappresenti un concreto pericolo a causa del cumulo di effetti dannosi. Pres. Puliatti, Est. Vitiello - H. sp.a. (avv.ti Libertini e Bonunra) c. Comune di Adrano (avv. Calanni) - T.A.R. CATANIA, Sez. II - 13 marzo 2006, n. 400 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Elettrodotti - T.U. 1775/33 - Necessità della concessione edilizia - Esclusione - Deroga alla disciplina generale sugli interventi edilizi. La realizzazione di un elettrodotto tramite il procedimento previsto dagli art. 119, 120 e 121 t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 non richiede il rilascio della concessione edilizia e, quindi, il previo riscontro della conformità della stessa alla normativa di piano regolatore. Le norme in questione, in ragione della particolare tipologia delle opere de quibus e della natura degli interessi coinvolti, derogano alla generale disciplina sugli interventi edilizi. Pres. Ravalli, Est. Manca - Enel distribuzione s.p.a. (avv.ti Nicolì, De Vergottini, Libratti e Zingrillo) c. Comune di Francavilla Fontana (avv. Sticchi Damiani) e altro (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 8 marzo 2006 Sentenza n. 1433 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Piano di localizzazione e concentrazione degli impianti - Pubblicazione - Lesione attuale - Impugnazione - Termini. La previsione di piano recante concentrazione delle possibilità di installazione degli impianti di telefonia mobile solo in alcune aree e non nelle altre realizza, a carico di queste ultime, un vero e proprio vincolo di inedificabilità che, una volta pubblicato il piano in questione, concreta in via immediata una lesione attuale della sfera giuridica dei soggetti interessati all’installazione che li onera ad azionare il ricorso entro il termine di impugnativa di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del piano stesso. Pres. Camozzi, Est. Pennetti - A.s.p.a (avv. Berardengo) c. Comune di Pisticci (avv. D’Angella) - T.A.R. BASILICATA - 3 febbraio 2006, n. 66

Inquinamento elettromagnetico - Diniego del nulla osta paesistico per la realizzazione di un impianto di telefonia UMTS, sul lastrico solare di un edificio - Illegittimità - Profilo urbanistico-edilizio - Motivazione - Obbligo - Sussiste. Sotto il profilo urbanistico-edilizio, deve essere motivata tecnicamente la non precarietà delle opere finalizzate ad “impianti telefonici” e il conseguente impatto estetico ambientale. Inoltre, deve essere puntualmente dimostrata e non generica, l’affermazione che la documentazione a corredo della domanda sia incompleta. In specie, risulta mancante, anche, una seria valutazione di incompatibilità storico-ambientale collegata ad uno svolgimento fattuale e giuridico che sia identificabile come una motivazione su un concreto contrasto con valori paesistici e ambientali. Pres. GIOVANNINI - Est. BARRA CARACCIOLO - Comune di Sant’Anastasia (avv. Diaco) c. H3G SPA (avv. Clarich) (conferma T.A.R. Campania - Sezione Prima - n.16284 del 3 novembre 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31/01/2006 (CC 25/10/2005), Sentenza n. 330 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Installazione - Previa approvazione del “piano complessivo delle installazioni” - Amministrazione comunale - Legittimità - Contrasto con il d.lgs. 259/2003 - Inconfigurabilità. Sono legittime le disposizioni comunali che subordinano la installazione degli impianti di telefonia mobile alla previa approvazione da parte dell’Amministrazione locale di un “piano complessivo delle installazioni”, predisposto sulla base delle proposte dei gestori. Tale strumento pianificatorio contempera infatti l’esigenza di copertura del servizio sul territorio comunale con quella di un corretto insediamento degli impianti - per lo più di rilevante impatto urbanistico-ambientale -, oltre che con l’esigenza di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, assicurando al contempo ai gestori uniformità di trattamento in sede di vaglio congiunto delle relative richieste. Esso, peraltro, non è in contrasto con il d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”), ed in particolare con le disposizioni che recano modalità procedurali informate alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità (artt. 86 e 87), posto che l’approvazione deve pur sempre intervenire in tempi rapidi e con modalità tali da far salvo il procedimento regolato dal legislatore statale, oltre che nel rispetto dei parametri di valutazione fissati dalla legge n. 36 del 2001 nonché dalla legge reg. n. 30 del 2000, integra rimanendo la competenza delle Regioni sia per il governo del territorio sia per la tutela della salute (v. Corte cost. 27 luglio 2005 n. 336). La circostanza, poi, che gli impianti di telefonia mobile siano oramai classificati come opere di urbanizzazione primaria (v. art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003), lungi dal liberalizzare in toto l’insediamento di simili impianti e dal sacrificare le attribuzioni comunali in tema di disciplina dell’uso del territorio, rivela esclusivamente la volontà normativa di qualificare sotto il profilo urbanistico le relative strutture, e dunque, pur orientando le scelte localizzative rimesse al vaglio delle Autorità locali, non impedisce loro l’esercizio delle ordinarie competenze a tutela del corretto assetto urbanistico-edilizio delle aree interessate. Pres. Cicciò, Est. Caso - V.O. N.V. (avv.ti Troiano, Fantini e Telmon) c. Comune di Parma (avv. Cugurra) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma - 12 gennaio 2006, n. 10 (vedi sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Stazioni radio base esistenti - N.t.a. del p.r.g - Divieto di modifica della potenzialità - Disposizione a valenza radioprotezionistica - Illegittimità. In tema di stazioni radio base esistenti, la norma urbanistica (nella specie, n.t.a. del p.r.g.) che, pur consentendo gli interventi di manutenzione ordinaria, rechi tuttavia una limitazione sulle modifiche alla potenzialità - che nulla hanno a che vedere con il concetto edilizio di manutenzione ordinaria - si risolve in una disposizione con valenza radioprotezionistica, preclusa alle amministrazioni comunali. Pres. f.f. ed Est. Stevanato - T.s.p.a. (Avv. Vedova) c. Comune di Oderzo (Avv. Candosin) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 16 dicembre 2005, n. 4255

Inquinamento elettromagnetico - Impianti radiotelevisivi - Trasmissione a livelli di potenza superiori a quelli consentiti per legge -  Immediata riduzione di potenza di emissione degli impianti - Ordinanza sindacale - Sanzione amministrativa - Annullamento dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente - Giurisdizione G.A. e G.O.. In caso di impianti radiotelevisivi che trasmettono a livelli di potenza superiori a quelli consentiti per legge, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario l’opposizione alla sanzione amministrativa comminata per l’inquinamento elettromagnetico provocato, mentre appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo il giudizio di annullamento della ordinanza sindacale contingibile e urgente con la quale sia stata ordinata la riduzione della potenza di emissione. Presidente V. Carbone, Relatore G. Settimj CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 28 ottobre 2005, Sentenza n. 20994 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Stazioni radio base - Criterio di localizzazione - Regime giuridico. Il regime giuridico delle infrastrutture per stazioni radio base non è completamente identico a quello delle opere di urbanizzazione primaria, la cui localizzazione deve rispondere alla soddisfazione di esigenze proprie dell’insediamento abitativo, in quanto, viceversa, il criterio di localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione deve essere finalizzato a consentire la realizzazione della rete in modo tale che questa assicuri la copertura del servizio pubblico sull’intero territorio comunale, nel rispetto delle esigenze di pianificazione nazionale degli impianti (cfr., in termini, Cons. Stato, VI Sez., n. 3193/2004). Pres. Vacirca, Est. del Guzzo - T. spa (Avv. Morbidelli) c. Comune di Pistoia (Avv.ti Papa, Paci e Vitale) - T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 3 Ottobre 2005, n. 4572 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di radiocomunicazione - Art. 87 D. Lgs. 259/2003 - Autorizzazione - Natura - Aspetti urbanistici - Vaglio - Deve essere ricompreso nel procedimento autorizzatorio unitario. L’autorizzazione prevista dall’art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003 (cfr. la decisione del Cons. Stato, VI Sez., n. 100/2005) non esclude l’esplicazione da parte del Comune di attività di controllo sull’uso del proprio territorio; essa non va infatti rilasciata sulla sola base del controllo del rispetto delle misure di protezione della salute; devono piuttosto essere vagliati, in un unico procedimento, gli aspetti correlati alla tutela della salute della popolazione e, nel contempo, l’impatto urbanistico-edilizio della progettata infrastruttura. Pres. Vacirca, Est. del Guzzo - T. spa (Avv. Morbidelli) c. Comune di Pistoia (Avv.ti Papa, Paci e Vitale) - T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 3 Ottobre 2005, n. 4572 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di radiocomunicazione - Procedimento di localizzazione - coinvolgimento dei gestori interessati - Necessità - Fondamento. La necessità di coinvolgere i gestori interessati (soggetti ben individuati) nel procedimento di localizzazione degli impianti discende, non solo, dalle previsioni e dalla ratio della normativa di settore (art. 9, commi 1 e 2, della L. quadro; art. 41, comma 2, della L. n. 166/2002; art. 4, commi 2 e 3, art. 86, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche) ma discende, anche, dai principi generali in tema di partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti, nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti, introdotti nell’ordinamento dalla L. n. 241/1990 nonchè dai canoni che debbono presiedere all’esercizio dell’attività amministrativa, affinché questa si conformi all’art. 97 della Costituzione. Pres. Vacirca, Est. del Guzzo - T. spa (Avv. Morbidelli) c. Comune di Pistoia (Avv.ti Papa, Paci e Vitale) - T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 3 Ottobre 2005, n. 4572 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Edilizia e urbanistica - Installazione di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS - Titolo abilitativo e regime sanzionatorio - D. Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) - Testo unico dell’edilizia. A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), l’installazione di stazioni radio base per reti di comunicazione mobili GSM/UMTS è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione dell’ente locale territorialmente interessato in quanto trattasi di opere di urbanizzazione primaria. Il rilascio di tale autorizzazione, conseguente ad una procedura di inizio attività ai sensi dell'art. 87 stesso decreto legislativo, ha come contenuto imprescindibile anche la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento e pertanto non è richiesta la necessità del distinto titolo abilitativo a fini edilizi previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell’edilizia). L’autorizzazione avrà quindi un carattere unitario, con la conseguenza che il regime sanzionatorio penale rimane quello previsto dall’art. 44 del Testo unico dell’edilizia, in quanto il mutamento della disciplina per l’abilitazione all’intervento edilizio non incide sulla disciplina sanzionatoria penale che non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo ma alla consistenza concreta dell’intervento. Presidente C. Vitalone, Relatore A. Fiale. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 16 settembre 2005 (Ud. 8 luglio 2005), Sentenza n. 33735 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Piano di delocalizzazione degli impianti di telefonia mobile - Immediata lesività - Effetti giuridici limitati a destinatari determinati - Impugnazione - Termini - Decorrenza - Dalla comunicazione - Art. 14 L. 15/2005. In conseguenza delle modifiche introdotte dall’art. 14 della L. n. 15/2005 (“il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata”), i termini per l’impugnazione dell’atto lesivo decorrono solo dalla ricezione della loro comunicazione. (Nella specie, il principio è stato ritenuto risolutivo della questione circa i termini di impugnazione del Piano di delocalizzazione degli impianti di telefonia mobile, immediatamente lesivo, che contemplava effetti giuridici in capo alla sola ditta ricorrente). Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - T. s.p.a. (Avv. Zucchi) c. Comune di Lauria (Avv. Fiore) - T.A.R. BASILICATA - 2 agosto 2005, n. 740

Inquinamento elettromagnetico - Installazione di impianti di comunicazione elettronica - D.P.R. 447/98 - Applicabilità - Competenza dello Sportello Unico - Sussistenza. Il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, che prevede la competenza del SUAP per tutte le domande relative all’esercizio di attività produttive, si applica anche ai procedimenti di autorizzazione all’installazione di impianti di comunicazione elettronica, come del resto espressamente confermato dall’art. 87, comma 4, che, dopo aver precisato che copia delle istanze deve essere trasmessa all’Organismo competente ad eseguire i controlli (l’ARPA), affida allo “sportello locale” il compito di disporne la pubblicità in zona. Pres. Gomez de Ayala, Est. Baglietto - S. s.p.a. (Avv.ti Cavallo Perin e Borghi) c. Comune di Tortona (Avv.ti Rerrari e Marenzi) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 6 luglio 2005, n. 2441

Inquinamento elettromagnetico - Installazione di impianti di comunicazione elettronica - Sospensione del procedimento - Illegittimità - Principio di tipicità degli atti amministrativi.
In materia di installazione di impianti di comunicazione elettronica, il principio di tipicità degli atti amministrativi comporta l’illegittimità della sospensione del procedimento autorizzatorio, in assenza di una specifica norma che ne preveda il potere in capo all’amministrazione, atteso che gli artt. 86 e 87 D.L.vo 1° agosto 2003, n. 259 prevedono unicamente il potere di interrompere il termine per la formazione del silenzio-assenso per una sola volta, laddove occorra richiedere integrazioni documentali. Pres. Gomez de Ayala, Est. Baglietto - S. s.p.a. (Avv.ti Cavallo Perin e Borghi) c. Comune di Tortona (Avv.ti Rerrari e Marenzi) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 6 luglio 2005, n. 2441

Inquinamento elettromagnetico - Installazione di impianti di comunicazione - Locazione di porzione di terrazzo condominiale - Delibera condominiale adottata a maggioranza - Sufficienza - Non costituisce innovazione gravosa ex art. 1120 c.c.
La locazione di una porzione del terrazzo condominiale, ai fini dell’installazione di un impianto di comunicazione elettronica, non rientra tra le innovazioni gravose di cui all’art. 1120 cod. civ. per le quali è richiesta l’approvazione unanime dei condomini, atteso che gli effetti della locazione sono istituzionalmente transitori. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento amministrativo che ritenga insufficiente, in quanto inidonea ad assicurare un valido titolo ad occupare l’area interessata dall’impianto, la delibera condominiale adottata a maggioranza. Pres. Gomez de Ayala, Est. Baglietto - S. s.p.a. (Avv.ti Cavallo Perin e Borghi) c. Comune di Tortona (Avv.ti Rerrari e Marenzi) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 6 luglio 2005, n. 2441

Inquinamento elettromagnetico - Installazione di impianti di telefonia mobile - Individuazione unico sito - Regolamento comunale - Legittimità - Fondamento.
In tema d'installazione di impianti di telefonia mobile, incombe sul ricorrente l’onere di dimostrare l’illogicità o la irragionevolezza della scelta compiuta dal Comune in sede di approvazione del regolamento comunale attraverso il quale venga individuato un unico sito per l’installazione degli impianti. Pres. PASANISI - Est. CAMINITI - H3G S.P.A. (avv. SARTORIO) c. COMUNE DI S.PRISCO (Avv. Giojelli) - TAR CAMPANIA NAPOLI Sez. VII, 08 Giugno 2005, ORDINANZA n. 1775 (vedi: ordinanza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Regolamento edilizio comunale - Subordinazione dell’installazione all’approvazione di un piano attuativo - Illegittimità. E’ illegittima la limitazione, contenuta nel regolamento edilizio comunale, relativa alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile subordinatamente alla preventiva approvazione di un piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, in quanto - fermo restando il potere comunale di disciplinare sotto un profilo strettamente urbanistico-edilizio la localizzazione delle opere di urbanizzazione, quali sono state qualificate ex lege le opere in oggetto, come tali, peraltro, suscettibili di essere posizionate in ogni parte del territorio comunale - è pur sempre necessario assicurare “ l’interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio” (cfr. Ord. C.d.S., IV Sez., n. 1612/04), condizione questa che risulterebbe pregiudicata dall’applicazione della norma de quo. Pres. f.f. Stevanato, Est. Farina - T. s.p.a. (Avv. Vedova) c. Comune di Loria (Avv.ti Berto e Breganze), Regione Veneto (Avv.ti Morra e Londei) e altro (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 1 giugno 2005, n. 2353

Inquinamento elettromagnetico - Installazione di impianto di telefonia mobile - Termine ex art. 87 D. Lgs. 259/2003 - Richieste di documentazione ulteriore non prevista dal D. Lgs. 259/2003 - Dilazione del termine - Illegittimità. L’Amministrazione non può impedire la scadenza del termine di cui all'art. 87 D.L.vo n. 259/2003 sostenendo la necessità di acquisire il parere del Settore per l’Edilizia Privata, atteso che tale atto non è affatto richiesto dalla norma in parola; sicché, se l’Amministrazione intende acquisire tale parere, deve comunque concludere il procedimento entro il termine prescritto dall’art. 87 D.L.vo n. 259/03. Pres. Guerriero, Est. Passarelli di Napoli - H. s.p.a. (Avv. Sartorio) c. Comune di Napoli (Avv.ti Ricci, Pulcini, Tarallo, Crimaldi, Pizza, Cuomo, Accattatis Chalons D'oranges, Andreottola, Furnari e Carpentieri) T.A.R. CAMPANIA, Napoli, sez. VII - 27 maggio 2005, n. 7152

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Incertezze in ordine alla competenza sull’autorizzazione all’installazione - Sospensione delle permessi di costruire già rilasciati - Illegittimità. L’incerto quadro normativo nazionale e regionale nella parte relativa all’identificazione dell’Ente locale competente per l’autorizzazione all’installazione di tralicci e antenne, non può costituire causa giustificatrice per l’esercizio da parte del Comune del potere di sospendere permessi di costruire già rilasciati, atteso che, nella sussistenza dei presupposti di legge, l’unico potere normativamente riconosciuto al comune è l’annullamento in autotutela; infatti gli artt. 86 ed 87 del d.lvo n. 259/2003, inequivocamente ispirate a finalità acceleratorie di favore per la pronta e spedita realizzazione della rete di telefonia mobile, trattata alla stregua di un’infrastruttura strategica per lo sviluppo, non prevedono alcuna sospensione della funzione amministrativa autorizzatoria; né tale sospensione è prevista dalle norme in materia edilizia (fatta eccezione per le misure di salvaguardia in pendenza di approvazione dei piani regolatori, di cui alla l. 1902/1952). Pres. Guerriero, Est. Monaciliuni - T. s.p.a. (Avv. Zucchi) c. Sindaco del Comune di Saviano (Avv. Stato) e Comune di Saviano (Avv. Manfredi) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 27 maggio 2005, n. 7146

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Istanza di condono - Diniego adottato dopo il decorso del termine di 90 gioni - Illegittimità - Art. 87 c. 5 e 9 d. lgs. 259/2003. E’ illegittimo il provvedimento di diniego adottato dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione della istanza di condono, per violazione dell’art. 87 commi 5 e 9 del D. L.vo 259/03. Pres. Trivellato, Est. Antonelli - H. s.p.a. (Avv.ti Bardelli, Bazzani, Recla e Sacchetto) c. Comune di Venezia (Avv.ti Gidoni, Morino e Iannotta) T.A.R. VENETO, Sez. II - 24 maggio 2005, n. 2145

Inquinamento elettromagnetico - Stazioni radio base - Regolamento comunale per l’installazione di impianti radiomobili - Approvazione - Mancato rispetto delle procedure previste per gli strumenti urbanistici - Valenza urbanistica - Esclusione. E’ illegittimo il divieto di costruire una stazione radio base per telefonia mobile che sia motivato eslcusivamente in riferimento al contrasto col regolamento comunale per l’installazione di impianti radiomobili emanato ai sensi della L. 22 febbraio 2001, n. 36 non approvato con le procedure previste per gli strumenti urbanistici di cui alla L.R. Piemonte n. 56/1977 ( che consente, tra l’altro la partecipazione degli interessati), atteso che, per tale ragione, a detto regolamento non può riconoscersi la valenza di strumento urbansitico (Cons. St., VI, ord. 2 ottobre 2001, n. 5442). Pres. Gomez de Ayala, Est. Baglietto - H. s.p.a. (Avv.ti Bardelli, Bazzani, Recla, Montanaro e Ingicco) c. Comune di Sommaria del Bosco (Avv.ti Golinelli, Golinelli e Martino) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 18 maggio 2005, n. 1700

Inquinamento elettromagnetico - Stazioni radio base - Comune - Divieto generalizzato all’installazione in specifiche aree - Illegittimità. E’ illegittima la norma di piano che prevede il divieto generalizzato all’installazione di stazioni radio base per telefonia mobile in zone più o meno ampie del territorio comunale, atteso che essa contrasta con le riserve statali e regionali in materia di tutela della salute e di localizzazione dei detti impianti. Pres. Gomez de Ayala, Est. Baglietto - H. s.p.a. (Avv.ti Bardelli, Bazzani, Recla, Montanaro e Ingicco) c. Comune di Sommaria del Bosco (Avv.ti Golinelli, Golinelli e Martino) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 18 maggio 2005, n. 1700

Inquinamento elettromagnetico - Installazione delle infrastrutture necessarie per l’attivazione di impianti radioelettrici - Permesso di costruire - Disciplina - D.P.R. n. 380/01 - Art. 87 del D.Lgs. 259/2003. In materia urbanistica, mal si concilia con il sistema disegnato dal legislatore per il rilascio degli atti di assenso alla installazione delle infrastrutture necessarie per l’attivazione di impianti radioelettrici, l’imposizione da parte del Comune, per la realizzazione delle opere de quibus, anche del distinto titolo edilizio di cui al D.P.R. n. 380/01, in quanto ciò comporterebbe un aggravio della procedura priva di utilità pratica, conside¬rato che l’Amministrazione può svolgere all’interno dello stesso procedimento di cui all’art. 87 del D.Lgs. 259/2003, anche la necessaria fase istruttoria inerente al giudi¬zio di conformità urbanistica del progetto presentato, con assorbimento, quindi, del permesso di costruire. Pres Urbano - Est. Bucchi - H3G S.p.a. c. Comune di Triggiano. T.A.R. PUGLIA, Bari sez. III, 13/05/2005, sentenza n. 2143

Inquinamento elettromagnetico - Infrastrutture di telecomunicazione - Procedimenti autorizzatori ex d. lgs. 259/2003 - Sufficienza - Provvedimenti abilitativi ex d.P.R. 380/2001 - Necessità - Esclusione. I procedimenti autorizzatori previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche (d. lgs. 259/2003 - segnatamente, all’articolo 87), assorbono, relativamente alle infrastrutture di comunicazione, ogni altro procedimento di natura edilizia; i provvedimenti abilitativi sostituiscono quindi quelli previsti dal t.u. di cui al d.P.R. 380/2001. Pres. Lignani, Est. Ungari - H. s.p.a. (Avv.ti de Lorenzo e Sartorio) c. Comune di Nocera Umbra (Avv. Caforio) e Provincia di Perugia (Avv. Minciaroni) - T.A.R. UMBRIA - 12 maggio 2005, n. 271

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Potere regolamentare del Comune - Limiti. Il potere regolamentare dei comuni non può riguardare la tutela igienico-sanitaria, esaurientemente assicurata dalla fissazione, ad opera dello Stato, di livelli massimi di esposizione inderogabili; può invece, in quanto riconducibile al generale potere di pianificazione delle utilizzazioni del territorio, essere rivolto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, e precipuamente a conseguire fini di tutela paesaggistica e ambientale, questi ultimi consistenti nella minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici sull'intero territorio comunale. L’esercizio del potere di pianificazione urbanistica in questione richiede (in applicazione di un principio desumibile dall'art. 9 della legge 36/2001) la previa valutazione di compatibilità con le esigenze operative del servizio, attraverso un confronto dialettico con i gestori delle reti e la loro partecipazione propositiva al procedimento. Pres. Lignani, Est. Ungari - H. s.p.a. (Avv.ti de Lorenzo e Sartorio) c. Comune di Nocera Umbra (Avv. Caforio) e Provincia di Perugia (Avv. Minciaroni) - T.A.R. UMBRIA - 12 maggio 2005, n. 271

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Comune - Introduzione di divieti e limiti - Possibilità - Presupposti. I divieti di localizzazioni con riferimento a zone omogenee, le previsioni di distanze minime, le previsioni di caratteristiche strutturali o funzionali degli impianti, possono essere legittimamente introdotti dal Comune soltanto se ed in quanto: 1) finalizzati ad un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti (venendo in questo caso in rilievo l'apprezzamento di interessi più propriamente paesaggistici, vale a dire di natura culturale); 2) finalizzati alla minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici sul territorio comunale, sulla base di una concreta rilevazione dei livelli di esposizione presenti nelle diverse aree; 3) compatibili (in entrambi i casi predetti), con una adeguata funzionalità del servizio pubblico di telefonia radiomobile (funzionalità che deve essere riferita alla rete di ogni gestore interessato, per evidenti motivi di tutela della concorrenza e del mercato). Pres. Lignani, Est. Ungari - H. s.p.a. (Avv.ti de Lorenzo e Sartorio) c. Comune di Nocera Umbra (Avv. Caforio) e Provincia di Perugia (Avv. Minciaroni) - T.A.R. UMBRIA - 12 maggio 2005, n. 271

Inquinamento elettromagnetico - Telefonia mobile - Individuazione dei siti di localizzazione e delle caratteristiche degli impianti - Principio di leale collaborazione tra Comuni e gestori. L’individuazione dei siti di localizzazione e delle caratteristiche degli impianti di telefonia mobile deve avvenire nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Comune e gestori; i gestori, tuttavia, hanno pur sempre l’onere di fornire, nell’ambito del procedimento di elaborazione dei regolamenti, le informazioni sulla funzionalità e sulle esigenze del servizio in loro possesso; tale onere va inteso come onere della prova contraria rispetto all’adeguatezza delle proposte del Comune, ovvero come dimostrazione adeguata della infungibilità funzionale (apprezzabile minor efficacia sotto il profilo tecnico) di un possibile sito, o di un possibile impianto, rispetto alle alternative ipotizzate dal Comune; con la conseguenza che, laddove tali alternative localizzative o realizzative, che consentano di minimizzare i livelli di esposizione sul territorio comunale, presentino un’adeguata efficacia funzionale, quest’ultime, ancorché comportino costi diretti o indiretti maggiori (purché si tratti di tecnologie aziendalmente disponibili - argomentando alla luce dei principi della disciplina comunitaria della tutela ambientale, a partire dalla Direttiva 96/61/CEE, I.P.P.C.), possono legittimamente essere imposte dal Comune mediante lo strumento regolamentare. Pres. Lignani, Est. Ungari - H. s.p.a. (Avv.ti de Lorenzo e Sartorio) c. Comune di Nocera Umbra (Avv. Caforio) e Provincia di Perugia (Avv. Minciaroni) - T.A.R. UMBRIA - 12 maggio 2005, n. 271

Inquinamento elettromagnetico - Infrasrtrutture di telecomunicazioni - Comune - Norme urbanistiche - Imposizione dell’installazione di un sistema di monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche - Entrata in vigore del codice delle comunicazioni - Implicita abrogazione della norma comunale - Arrt. 87 e 93 D. Lgs. 259/03. Ai sensi dell’art. 87 del codice del d. lgs. 259/03, il controllo radioprotezionistico è di competenza dell’ARPAV e non dell’amministrazione comunale, la quale non può peraltro imporre, ex art. 93 dello stesso decreto legislativo, ai gestori delle infrastrutture di telecomunicazioni , oneri o canoni che non siano stabiliti per legge: ne deriva che deve ritenersi implicitamente abrogata dall’entrata in vigore del codice delle comunicazioni la norma urbanistica comunale che imponga l’installazione di un sistema di monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche. Pres. Trivellato, Est. Stevanato - V.O. N.V. (Avv. Mantovan) c. Comune di Sernaglia della Battaglia (Avv. Masutti) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 5 maggio 2005, n. 1944

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - N.T.A. del prg - Divieto di installazione in zone residenziali - Illegittimità. E’ illegittima la N.T.A. del p.r.g. comunale la quale preveda l’indiscriminato divieto di installazione degli impianti di telefonia mobile su tutte le zone classificate residenziali o destinate a servizi pubblici se “comportanti la presenza prolungata degli utenti”. Tale norma sostanzia infatti una surrettizia misura radioprotezionistica, inibita alla competenza comunale, ed elude la circostanza che, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259, gli impianti stessi sono ricondotti ad opere di urbanizzazione primaria con conseguente impossibilità di circoscriverne la realizzazione nell’ambito di specifiche zone omogenee del territorio comunale, o di imporre agli impianti medesimi vincoli stringenti. Pres. Stevanato, Est. Rocco - H. s.p.a. (Avv.ti Bardelli, Bazzani, Recla e Sacchetto) c. Comune di Musile di Piave (Avv. Borgato Fagotto) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 24 marzo 2005, n. 1206

Inquinamento elettromagnetico - Stazioni radio base - Comune - Installazione - Individuazione di una specifica area sul territorio comunale - Illegittimità. L’individuazione di un’unica area in ambito comunale, nella quale sono installabili le stazioni radio base, è illegittima, stante il fatto che essa si traduce in una disposizione finalizzata a perseguire scopi sanitari che in forza dell’attuale legislazione spettano in via esclusiva allo Stato. Pres. Trivellato, Est. Antonelli - H. s.p.a. (Avv.ti bardelli, Bazzani, recla e Sacchetto) c. Comune di Stanghella (n.c.) e Unione Metropolis (Avv. Carfagna) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 11 marzo 2005, n. 931

Inquinamento elettromagnetico - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche - Art. 86 D. Lgs. 259/2003 - Prevalenza sulla normativa urbanistica comunale - Fondamento. L’art. 86 del codice delle comunicazioni elettroniche (approvato con d. lgs. 1.8.2003 n. 259), che stabilisce che “le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria”, prevale sulla normativa urbanistica comunale. Pres. Trivellato, Est. Stevanato - V.O.N.V. (Avv. Mantovan) c. Comune di Cittadella (Avv. Cartia) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 11 marzo 2005, n. 929

Inquinamento elettromagnetico - Impianti radioelettrici - Installazione - Art. 87, co. 9, d.lgs. 259/03 - Silenzio assenso - In mancanza della pronuncia dell’organo competente ad effettuare i controlli - Non si forma. Il silenzio assenso ex art. 87, co. 9, d. lgs. 259/03 sulle istanze di autorizzazione all’installazione di impianti radioelettrici non si forma in mancanza della pronuncia dell’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’art. 14 L. 36/01 (ARPAV nella Regione Veneto). Pres. Trivellato, Est. Stevanato - V.O.N.V. (Avv. Mantovan) c. Comune di Fiesso d’Artico (Avv. Chinello) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 11 marzo 2005, n. 928

Inquinamento elettromagnetico - Infrastrutture di telecomunicazione - Localizzazione - Comuni - Potere urbanistico - Art. 8 L. 36/2001 - Limiti. L’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 ha attribuito ai Comuni il potere di disciplinare, con apposito regolamento, la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione nell’ambito del loro territorio, purché tale disciplina non si risolva in un impedimento che rende impossibile in concreto, o comunque estremamente difficile, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni (cfr. sent. Corte Cost. n. 307/2003 e n. 324/2003). Detto potere urbanistico, nel disegno della legge n. 36/2001, incontra un limite intrinseco, dato dalla previsione di cui all’art. 3, comma 1, che attribuisce alla competenza della Regione l’indicazione di criteri localizzativi per individuare i siti in cui allocare gli impianti (di talchè, la individuazione dei siti non può prescindere dal previo intervento regionale, che deve stabilire i criteri generali, cui i Comuni dovranno conformarsi) e un limite estrinseco, per cui la concreta individuazione dei siti deve avvenire in modo tale che la realizzazione della rete assicuri la copertura del servizio pubblico nell’intero territorio comunale, cioè con modalità tali che non venga pregiudicato l’interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione. Pres. Giovannini, Est. Romeo - Comune di Verbania (Avv.ti Contaldi e Barosio) c. V.O. n.v. (Avv. Manzi) - (Annulla T.A.R. PIEMONTE, Sez. I, n. 29/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 1 marzo 2005 (Ud. 26 novembre 2004), n. 813

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Localizzazione - Comune - Limiti. Il Comune ha il potere di disciplinare sotto un profilo strettamente urbanistico-edilizio la localizzazione delle opere di urbanizzazione, quali sono state qualificate ex lege gli impianti di telefonia mobile (come tali, peraltro, suscettibili di essere posizionate in ogni parte del territorio comunale); tuttavia, nell’esercizio di detto potere, è necessario assicurare l’interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio. Pres. Trivellato, Est. Farina - T. s.p.a. (Avv. Vedova) c. Comune di Sanguinetto (Avv.ti Picotti e Suppiej) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 21 febbraio 2005, n. 730

Inquinamento elettromagnetico - Installazione di stazioni radio base - Regolamento comunale - Autonoma e immediata impugnazione - Onere - Sussistenza - Solo ove suscettibili di produrre in via diretta e immediata una lesione concreta e attuale. I regolamenti comunali (che, nella specie,impongono divieti generalizzati di installazione di stazioni radiobase di telefonia cellulare) devono essere oggetto di autonoma e immediata impugnazione solo quando sono suscettibili di produrre, in via diretta e immediata una concreta e attuale lesione dell’interesse di un determinato soggetto; se invece la lesione deriva dall’atto di applicazione concreta, le disposizioni regolamentari vanno impugnate solo congiuntamente al provvedimento applicativo, che, solo, rende attuale e certa la lesione dell’interesse protetto (Consiglio di Stato, IV, 12.10.1999, n.1558; 27.7.1987, n.449). Pres. Trotta, Est. De Felice - R.F.I. s.p.a. (Avv.ti Cacciavillani, Cacciavillani e Manzi) c. Comune di Brasiliano (Avv. Paliotti) e altro (n.c.) - (Annulla T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 116/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 14 febbraio 2005 (C.C. 23 novembre 2004), sentenza n. 450 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici - Competenza - Comune - Difetto - Anche se la stessa finalità è perseguita tramite il formale utilizzo di strumenti urbanistici. La fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti con normativa statale non rientra nell’ambito delle competenze attribuite ai comuni dall’art. 8 L.36/2001. Alla stregua della disposizione in esame, inoltre, non è consentito che il comune, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adotti misure che nella sostanza costituiscono una deroga ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali ad esempio il generalizzato divieto di installazione di stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di misure che pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, e così via), non siano in realtà funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo. Pres. Trotta, Est. De Felice - R.F.I. s.p.a. (Avv.ti Cacciavillani, Cacciavillani e Manzi) c. Comune di Brasiliano (Avv. Paliotti) e altro (n.c.) - (Annulla T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 116/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 14 febbraio 2005 (C.C. 23 novembre 2004), sentenza n. 450 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Autorizzazione ex art. 87 D. lgs. 259/03 - Valenza urbanistica - Sussistenza - Giudizio di conformità urbanistica - E’ incluso. L’autorizzazione rilasciata ex art. 87 del D.lgs. n. 259/03 assume anche valenza edilizia, essendo onere dell’amministrazione comunale, nel perseguimento dell’esigenza di semplificazione amministrativa indicata dallo stesso art. 87, comma 9, svolgere all’interno dello stesso procedimento anche la necessaria fase istruttoria inerente al giudizio di conformità urbanistica del progetto presentato, con conseguente assorbimento del permesso di costruire. Pres. Trivellato, Est. Farina - V.O. n.v. (Avv. Mantovan) c. Comune di Padova (Avv.ti De Simoni, Montobbio, Mizzoni, Lotto, Bernardi, Bicocchi e Munari) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 11 febbraio 2005, n. 658

Inquinamento elettromagnetico - Norme regolamentari - Comuni - Valenza urbanistica - Competenza - Sussistenza - Valenza radioprotezionistica - Competenza - Esclusione. I Comuni hanno competenza ad emanare norme regolamentari con valenza urbanistico-edilizia, ma non invece norme regolamentari che abbiano valenza radioprotezionistica, cioè sanitaria. Infatti, per essere legittimo, il potere comunale non può interferire con quello riservato allo Stato che fissa i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, nel presupposto indefettibile che la tutela della salute è un’esigenza di carattere unitario. Pres. Trivellato, Est. Farina - V.O. n.v. (Avv. Mantovan) c. Comune di Padova (Avv.ti De Simoni, Montobbio, Mizzoni, Lotto, Bernardi, Bicocchi e Munari) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 11 febbraio 2005 n. 658

Inquinamento elettromagnetico - Servizio di telefonia mobile - Installazione - N.T.A. del P.R.G.comunale - Limitazione in specifici siti del territorio - Illegittimità - Contrasto con l’art. 86 D. Lgs. 259/2003. E’ illegittima la N.T.A. del P.R.G. comunale che limiti l’installazione degli impianti destinati al servizio di telefonia mobile soltanto in specifici siti del territorio comunale, in quanto essa confligge con l’art. 86 del D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259, laddove dispone l’assimilazione de iure degli impianti medesimi alle opere di urbanizzazione primaria, con la conseguenza che spetta al gestore del servizio la scelta se installare le infrastrutture in proprietà pubbliche o private comunque idonee alle esigenze di funzionamento della rete. Pres. Trivellato, Est. Rocco - V.O. n.v. (Avv. Mantovan) c. Comune di Albignasego (Avv. Lorigiola) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 11 febbraio 2005, n. 644

Inquinamento elettromagnetico - Stazioni radio base - Istanza per l’installazione presentata in vigenza del D. Lgs. 198/2002 - Assoggettabiltà a regime concessorio - Fondamento. L’attività di installazione di strutture radio base, che ha indubbia incidenza sul corretto assetto del territorio, è sussumibile nella disciplina urbanistica-edilizia: ove l’istanza sia stata presentata in vigenza del D. Lgs. 198/2002, è assoggettata, come espressamente sancito dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001, al regime concessorio. L’assimilazione degli interventi alle opere di urbanizzazione primaria (introdotta dall’art. 86 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259), infatti, è circoscritta dall’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 198/2002, alle sole infrastrutture ex artt. 7, 8 e 9, tra le quali non sono annoverabili le stazioni radio base di telecomunicazione. Pres. Bianchi, Est. Scudeller - V.O.N.V. (Avv. Brizzolari) c. Comune di Veroli (Avv. Spirito) - T.A.R. LAZIO, Latina - 27 gennaio 2005, n. 217

Inquinamento elettromagnetico - Installazione di stazioni radio base - Procedimento autorizzatorio - Rapporto tra il codice delle comunicazioni elettroniche e il Testo unico dell’edilizia - Procedimento di cui all’art. 87 d. lgs. 259/2003 - Contiene e assorbe anche la verifica di compatibilità urbanistico edilizia. Il rapporto tra la disciplina dettata dal Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 ottobre 2003, n. 259), che all’art. 87 subordina l’installazione di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GMS/UMTS al rilascio ad opera dell’Ente locale di apposita autorizzazione, e il nuovo Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), che all’art. 3, lett. e), ricomprende espressamente tra gli "interventi di nuova costruzione", come tali assoggettati a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 dello stesso D.P.R., “gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune” (e.2), nonché “l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione” (e.4), va risolto nel senso che il procedimento autorizzatorio previsto dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche è da ritenere unico, contenendo ed assorbendo anche la verifica della compatibilità urbanistico edilizia dell’intervento, di cui al Testo Unico dell’edilizia. Pres. Schinaia, Est. Garofoli - Comune di Cinto Caomaggiore (Avv. Perulli) c. V.O. N.V. (Avv.ti Manzi e Mantovan) - (Conferma T.A.R. VENETO, n. 2579/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 gennaio 2005 (c.c. 11 gennaio 2005), sentenza n. 100 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Impianto di telefonia mobile - Realizzazione - D.I.A. - Sufficienza - Artt. 87 e 88 D. Lgs. 259/03 - Principio di specialità - Prevalenza sul D.P.R. 380/03. Per il principio di specialità, le norme di cui agli artt. 87 ed 88 D.L.vo n. 259/03, che richiedono la D.I.A per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile., prevalgono sull’art. 3 del D.P.R. n. 380/03. Pres. Coraggio, Est. Passarelli Di Napoli - H. s.p.a. (Avv. Sartorio) c. Comune di Villaricca (Avv. Turturiello) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 14 gennaio 2005, n. 120

Inquinamento elettromagnetico - Codice delle comunicazioni elettroniche - Autorizzazione ex art. 87 - Valenza edilizia - Sussistenza. L’autorizzazione rilasciata ex art. 87 del d. lgs. 259/03, tenuto conto della specialità della normativa recata dal codice delle comunicazioni elettroniche, ha anche valenza edilizia, essendo onere dell’amministrazione comunale, nel perseguimento dell’esigenza di semplificazione amministrativa indicata dallo stesso art. 87 (comma 9), svolgere all’interno del procedimento anche la necessaria fase istruttoria inerente al giudizio di conformità urbanistica del progetto presentato, con assorbimento, quindi, del permesso di costruire. Pres. f.f. ed Est. Stevanato - I.S.T.F.E.d.P e altri (Avv.ti Ceruti e Arceboni) c. Comune di Padova (Avv.ti De Simoni, Montobbio, Mizzoni, Lotto e Bernardi) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 3 dicembre 2004, n. 4234

Inquinamento elettromagnetico - Stazione radio base - Installazione - Autorizzazione - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione. La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241 non è dovuta nella ipotesi di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base in quanto gli interessi coinvolti dal provvedimento sono di tale varietà ed ampiezza da rendere difficilmente individuabili tutti i soggetti che dall'emanazione dell'atto potrebbero ricevere nocumento. Pres. f.f. ed Est. Stevanato - I.S.T.F.E.d.P e altri (Avv.ti Ceruti e Arceboni) c. Comune di Padova (Avv.ti De Simoni, Montobbio, Mizzoni, Lotto e Bernardi) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 3 dicembre 2004, n. 4234

Inquinamento elettromagnetico - Stazioni radio base preesistenti - Regolamento comunale - Possibilità di riconfigurazione solo a seguito di riduzione delle emissioni - Illegittimità - Norma afferente alla categoria radioprotezionistica, riservata allo Stato. La norma urbanistica comunale che ammette la riconfigurazione di stazioni radio base preesistenti soltanto se il gestore riduce le emissioni è illegittima, non appartenendo all’amministrazione comunale il potere di introdurre, nello strumento urbanistico, norme esclusivamente radioprotezionistiche. Infatti, per essere legittimo, il potere comunale non può interferire con quello riservato allo Stato che fissa i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, sul presupposto indefettibile che la tutela della salute è un’esigenza di carattere unitario. Pres. f.f. ed Est. Stevanato - V.O.N.V. (Avv. Mantovan) c. Comune di Zevio (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 3 dicembre 2004, n. 4232

Inquinamento elettromagnetico - Impianto per telefonia mobile - Installazione - Parere negativo e contestuale avviso di convocazione della conferenza di servizi - Atto infraprocedimentale - Impugnabilità - Esclusione. Il parere negativo alla richiesta di autorizzazione all’installazione di un impianto per telefonia mobile, nel corpo del quale si dia avviso della convocazione della conferenza di servizi ex art. 87, co. 6, d.lgs. 259/03, in quanto atto infraprocedimentale, non può essere oggetto di impugnazione giurisdizionale. Pres. f.f. ed Est. Stevanato - T. s.p.a.(Avv. Vedova) c. Comune di Rovigo (Avv. Lembo) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 3 dicembre 2004, sentenza n. 4230

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Comune - Potere di localizzazione - Sussistenza - Divieto di realizzazione dell’impianto in area destinata a parco pubblico - Legittimità. In materia di installazione di impianti di telefonia mobile, come si evince dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, il comune è comunque titolare di un potere di localizzazione e pertanto, anche se la destinazione di zona non può di per sé precludere l’installazione dell’impianto, deve ritenersi consentito al sindaco il divieto di realizzazione dell’impianto stesso in un’area destinata a parco pubblico. Pres. f.f. Nappi, Est. Passarelli di Napoli - H. s.p.a. (Avv. Sartorio) c. Comune di Casalnuovo di Napoli (Avv. Bergamo) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - ordinanza 10 novembre 2004, n. 5210 (Vedi: Ordinanza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Localizzazione di stazioni di telefonia mobile - Regolamento comunale - Preferenza per i siti di proprietà comunale - Illegittimità - Possibilità di installazione in ogni parte del territorio comunale - Sussistenza - D. Lgs. 259/03. La preferenza espressa nel regolamento comunale sulla localizzazione delle stazioni di telefonia mobile su siti di proprietà comunale, contrasta con la normativa vigente che consente di sistemare queste strutture in ogni parte del territorio comunale, per le loro caratteristiche che li individuano quali opere di interesse nazionale. Tale interpretazione discende non solo dal fatto che le strutture di che trattasi sono equiparate ad opere di urbanizzazione ma anche dalla lettera della legge, visto che il d. lgs. 259/03, all’articolo 89, espressamente prevede che l’operatore che fornisca reti di comunicazione elettronica può aver il diritto di installare le proprie infrastrutture, non solo su proprietà pubblica ma anche su proprietà private. Pres. ed Est. Catoni - T. (Avv. Longobardi) c. Comune di Chieti (Avv.ti Trifone, Tracanna e Morgione) - T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 4 novembre 2004, n. 875

Inquinamento elettromagnetico - Imposizione di distanza minima da siti sensibili - Illegittimità - Salvaguardia della salute - E’ demandata allo Stato. In tema di infrastrutture per telefonia mobile, l’imposizione di una distanza minima rispetto a siti sensibili quali scuole, case di cura, ospedali è illegittima, dal momento che la salvaguardia della salute, demandata allo Stato e non agli enti locali, è garantita ed assicurata dal rispetto dei limiti di esposizione e dai parametri legislativamente fissati. Pres. ed Est. Catoni - T. (Avv. Longobardi) c. Comune di Chieti (Avv.ti Trifone, Tracanna e Morgione) - T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 4 novembre 2004, n. 875

Inquinamento elettromagnetico - Installazioni di telefonia mobile - Limiti di cui al D.M. 381/98 - Riguardano le sole installazioni site in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore. Non può essere imposto, con regolamento comunale, il rispetto dei limiti di cui al D.M. 381/98 per qualsiasi installazione di telefonia mobile, posto che detti limiti riguardano esclusivamente le strutture site in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore. Pres. ed Est. Catoni - T. (Avv. Longobardi) c. Comune di Chieti (Avv.ti Trifone, Tracanna e Morgione) - T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 4 novembre 2004, n. 875

Inquinamento elettromagnetico - Installazione di un antenna su immobile abusivo - Difetto di legalità urbanistica - Preclusione di qualsiasi intervento sull’immobile - Esclusione. Il difetto di legalità urbanistica non può di per sé precludere qualsiasi intervento sull’immobile, specie qualora si tratti dell’istallazione di un’antenna che non presenta alcun nesso con l’abuso preesistente. Pres. Coraggio, Est. Passarelli Di Napoli - H. s.p.a. (Avv. Sartorio) c. Comune di Caserta (Avv. Centore) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 3 novembre 2004, n. 16248

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Comune - Sospensione delle installazioni nelle more dell’individuazione di apposite aree per la collocazione - Illegittimità - Artt. 87 e 88 D. L.vo 259/03. Il Comune non può bloccare indiscriminatamente e sine die la realizzazione degli impianti di telefonia mobile, nelle more dell’individuazione di apposite aree per la collocazione, atteso che dalla normativa di cui agli artt. 87 ed 88 del D.L.vo n. 259/03 non solo non si evince un tale potere, ma, al contrario, appare chiara l’intenzione del legislatore di accelerare la realizzazione di tali impianti; ciò stante, se è vero che la pianificazione del territorio spetta agli enti locali, è altrettanto vero che subordinare la realizzazione degli impianti ad un espresso intervento pianificatorio dei Comuni costituirebbe un serio ostacolo alla realizzazione della rete. Pres. Coraggio, Est. Passarelli Di Napoli - T. s.p.a. (Avv. Zucchi) c. Comune di Maddaloni (Avv. Saracco) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 3 novembre 2004, n. 16243

Inquinamento elettromagnetico - Installazione di impianti di telefonia mobile - Comune - Disposizioni regolamentari o provvedimentali - Previsione di assoggettabilità a permesso di costruire piuttosto che a D.I.A. - Contrasto con le prescrizioni di rango nazionale. Devono ritenersi invalide, per contrasto con le prescrizioni di rango nazionale (art. 87, c. III, D. Lvo. n. 259/03), le determinazioni comunali, sia regolamentari che provvedimentali, che impongono l'assoggettabilità dell’installazione di impianti di telefonia mobile a permesso di costruire, anziché a dichiarazione di inizio attività. H. s.p.a. (Avv.ti Agostinaccio e Sartorio) c. Comune di Manfredonia T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. II - 18 ottobre 2004, n. 4570

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Regolamento comunale - Imposizione di distanze tra l’impianto e le aree abitate - Illegittimità - Esclusiva competenza statale. Il regolamento comunale che impone specifiche distanze tra l’impianto di telefonia mobile ed un’area abitata introduce illegittimamente un limite diverso rispetto a quelli espressi in termini di generazione di campo elettrico e di campo magnetico, di esclusiva competenza statale fissati con D. M. n. 381 del 1998. Pres. Cicciò, Est. Giovannini - V.O. N.V. (Avv.ti Telmon e Troiano) c. Comune di Torrile (Avv. Mendogni) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma - 12 ottobre 2004, n. 674

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Regolamento comunale - Individuazione di “aree sensibili” - Illegittimità - L.R. Emilia Romagna n. 30/2000 - Esclusiva competenza regionale. Il regolamento comunale che individui tipologie di aree sensibili entro le quali è vietata la realizzazione di impianti di telefonia mobile si pone in contrasto con le disposizioni della Regione Emilia Romagna (artt. 9 e 10 L.R. 30/2000), a norma delle quali l’individuazione di dette aree compete esclusivamente alla Regione. Pres. Cicciò, Est. Giovannini - V.O. N.V. (Avv.ti Telmon e Troiano) c. Comune di Torrile (Avv. Mendogni) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma - 12 ottobre 2004, n. 674

Inquinamento elettromagnetico - Comune - Esercizio dei poteri urbanistici - Limiti - Misure tipicamente urbanistiche finalizzate alla tutela della salute - Deroga ai limiti di esposizione stabiliti dallo Stato - Illegittimità. La fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato (con il D.M. 381/1998) non rientra nell’ambito delle competenze attribuite ai Comuni ai quali, ai sensi dell’art. 8 ult. comma della L. 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sull’elettromagnetismo), spetta l’adozione di appositi regolamenti “per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. Alla stregua della disposizione in esame nemmeno è consentito che il Comune, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adotti misure che, nella sostanza, costituiscono una deroga ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali, ad esempio, il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio-base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero di introdurre misure che, pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc….), non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo. Pres. Ravalli, Est. Palatiello - O.P.I. s.p.a. (Avv.ti Sartorio, Borrega e Vantaggiato) c. Comune di Corigliano d’Otranto (Avv. Maiorano) - T.A.R. PUGLIA, Lecce - 11 ottobre 2004, n. 7173

Inquinamento elettromagnetico - Protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Provincia autonoma di Trento - Potestà legislativa e regolamentare provinciale - Sussistenza. L’accertata potestà legislativa e regolamentare della Provincia Autonoma di Trento in materia di ambiente, inglobante anche la protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici non risulta scalfita dall’intervenuta legge-quadro 22.2.2001, n. 36 (protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), data l’espressa salvaguardia posta per le Regioni ad autonomia speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano - con richiamo ai rispettivi Statuti ed alle relative norme di attuazione - dall’art. 1, II comma, della stessa legge, né dal già vigente D.lgs. 4.9.2002, n. 198 stante il principio della non estensione automatica al Trentino-Alto Adige della legislazione statale fissato da specifica norma di attuazione. Pres. Numerico, Est. Tomaselli - V.O.N.V. (Avv.ti Troiano, Telmon e Radice) c. Comune di Rovereto (Avv.ti Manica e Dalbosco) e Provincia Autonoma di Trento (Avv.ti Pedrazzoli, Spinelli e de Pretis) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Sede di Trento - 8 ottobre 2004, n. 326

Inquinamento elettromagnetico - Infrastrutture di comunicazione - Norme urbanistiche comunali - Divieto di installazione in zone “B2”, verde pubblico e centro urbano - Illegittimità - Contrasto con l’art. 86 d. lgs. 259/2003. Sono illegittime le norme urbanistiche comunali che precludono l’installazione di infrastrutture di comunicazione nelle zone classificate quale “B2”, “verde pubblico” e nel centro abitato, stante l’art. 86 del codice delle comunicazioni elettroniche (approvato con d. lgs. 1.8.2003 n. 259), ai sensi del quale “le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria”. Pres. trivellato, Est. Stevanato - T. S.p.A. (Avv. Vedova) c. Comune di Montecchio Precalcino (Avv.ti Zampieri e Tonolo) e altro (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 8 ottobre 2004, n. 3621

Inquinamento elettromagnetico - Stazione radio base - Concessione edilizia - Residente nelle immediate vicinanze - Proposizione del ricorso - Interesse qualificato - Sussistenza - L.1150/1942 e succ. mod. Coloro che risiedono nelle immediate vicinanze di una stazione radiobase, vantano un interesse qualificato alla proposizione del ricorso avverso la concessione edilizia rilasciata per l’installazione, ai sensi dell’art. 31, comma 9, L. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall’art. 10 L. 6 agosto 1967 n. 765, che ha riconosciuto una posizione qualificata e differenziata in capo al proprietario di un immobile sito nella zona in cui la costruzione è permessa ed a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa. Pres. Varrone, Est. Salemi - W. S.p.A. (Avv. Sartorio) c. D.P.F. e altri (Avv. Brancaccio) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R.. Campania, Salerno, Sez. II, n. 885/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez., VI - 24 settembre 2004, n. 6255

Inquinamento elettromagnetico - Valutazione Impatto Ambientale - Installazione stazione radiobase - Obbligo di espletamento della V.I.A. anche in assenza di specifica normativa regionale - Sussiste. L’art. 2 bis del decreto legge n. 115 del 1997, come convertito nella legge n. 189 del 1997, ha previsto, nei primi due commi, che “nell’installazione e nell’uso delle infrastrutture le imprese devono garantire la compatibilità delle infrastrutture stesse con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da essi generati”, e che “la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale”. Detta prescrizione non assume valore meramente programmatico, ma impone, in via immediatamente precettiva, l’obbligo di espletamento della V.I.A. anche in assenza di specifica normativa regionale (cfr. ordinanze 4 giugno 2002, n. 2329; 14 dicembre 2001, n. 6637; 6 novembre 2001, n. 5943; sentenze 28 marzo 2003, n. 1619 e 26 settembre 2003, n. 5502). - Pres. Varrone, Est. Salemi - Wind S.p.A. (Avv. Sartorio) c. D.P.F. e altri (Avv. Brancaccio) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R.. Campania, Salerno, Sez. II, n. 885/2003). CONSIGLIO DI STATO, Sez., VI - 24 settembre 2004 (c.c. 28.05.2004), n. 6255 (vedi: sentenza per esteso)

Valutazione Impatto Ambientale - Procedure per la V.I.A. - Natura - Funzione - Derivazione comunitaria - Fattispecie: installazione di una stazione radiobase. In tema di valutazione d’impatto ambientale, le opportune procedure di V.I.A. possono essere svolte dalla amministrazioni competenti, pur in mancanza di un quadro normativo regionale, secondo modalità semplificate rispetto alla procedura rituale di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 per la V.I.A. di derivazione comunitaria. Si è, altresì, aggiunto che la semplificazione di carattere procedurale non può naturalmente mutare, pena l’interpretazione abrogans del richiamo legislativo alla V.I.A., il proprium contenutistico della V.I.A. che, lungi dall’isterilirsi da una mera verifica sanitaria del rispetto dei limiti di emissione, si concreta nella verifica complessiva e sinergica degli effetti diretti ed indiretti di un determinato progetto sui profili ambientali, paesaggistici, territoriali e sanitari (Fattispecie: emissioni elettromagnetiche provocate dall’installazione di una stazione radiobase). - Pres. Varrone, Est. Salemi - Wind. S.p.A. (Avv. Sartorio) c. D.P.F. e altri (Avv. Brancaccio) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R.. Campania, Salerno, Sez. II, n. 885/2003). CONSIGLIO DI STATO, Sez., VI - 24 settembre 2004 (c.c. 28.05.2004), n. 6255 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) - Intervento successivo al rilascio del titolo abilitativo all’edificazione - Illegittimità - Funzione del parere sull’impatto ambientale - Presupposto di legittimità - Interessi affievolito dei gestori degli impianti rispetto alle scelte regionali. Non può il parere regionale sulla compatibilità ambientale intervenire legittimamente anche successivamente al rilascio del titolo abilitativo all’edificazione. In quanto, la funzione del parere regionale sull’impatto ambientale (art. 2 bis d.l. n. 115 del 1997, conv. L. n. 189 del 1997), non è quella di rendere efficace un titolo edilizio emesso in precedenza (sia esso una concessione o una autorizzazione), bensì quella di valutare ex ante le specifiche caratteristiche del progetto di impianto e del sito individuato dal richiedente. Sicché, la valutazione regionale - senza possibilità di inversioni procedimentali non previste dalla legge - deve essere effettuata prima del rilascio del titolo edilizio, quale suo presupposto di legittimità, proprio perché essa deve avere per oggetto l’incidenza del manufatto sul circostante contesto ambientale: nel sistema previsto dal riportato art. 2 bis, risultano recessivi gli interessi di cui sono portatori i gestori degli impianti, nel senso che l’autorità edilizia neppure può incidere - con atti abilitativi di per sé tali da far sorgere aspettative - sulle scelte regionali (C.d.S., 2003, n. 5502). (Fattispecie: installazione di una stazione radiobase) - Pres. Varrone, Est. Salemi - Wind. S.p.A. (Avv. Sartorio) c. D.P.F. e altri (Avv. Brancaccio) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R.. Campania, Salerno, Sez. II, n. 885/2003). CONSIGLIO DI STATO, Sez., VI - 24 settembre 2004 (c.c. 28.05.2004), n. 6255

Inquinamento elettromagnetico - Insediamenti di strutture di telefonia cellulare - Comune - Strumenti pianificatori - Limiti finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale - Introduzione - Condizioni. Il Comune ha la potestà urbanistica di imporre limiti, attraverso strumenti pianificatori, agli insediamenti di strutture di telefonia cellulare in determinate zone, al fine di diminuire l’impatto ambientale, ma deve in ogni caso rendere possibile una localizzazione alternativa degli impianti in modo da assicurare che il segnale raggiunga con buone caratteristiche qualitative le stazioni mobili in possesso dei singoli utenti nel territorio. Pres. Sammarco, Est. Di Sciascio - V.O. N.V. (Avv.ti Mantovan e Sadar) c. Comune di Trieste (Avv.ti Girali e Danese) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - 2 settembre 2004, n. 552 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Installazione di stazioni radio base - Comune - Introduzione di limiti generalizzati diretti alla tutela dall’esposizione ai campi elettromagnetici - In assenza di accertamenti tecnici - Illegittimità. Non è consentito al Comune introdurre divieti assoluti e generalizzati di installazione di stazioni radio base su immobili determinati, per ridurre l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, senza nessun accertamento tecnico che induca a ritenere superati i valori di esposizione. Pres. Sammarco, Est. Di Sciascio - V.O. N.V. (Avv.ti Mantovan e Sadar) c. Comune di Trieste (Avv.ti Girali e Danese) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - 2 settembre 2004, n. 552 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Installazione di stazioni radio base - Comune - Divieto di installazione su immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/99 - Illegittimità. Non è consentito al Comune introdurre un divieto generale di installazione di stazioni radio base su immobili vincolati in base al Titolo I° del D. Lgs. n. 490/99, posto che non spetta al Comune la funzione di tutela dei beni culturali. Pres. Sammarco, Est. Di Sciascio - V.O. N.V. (Avv.ti Mantovan e Sadar) c. Comune di Trieste (Avv.ti Girali e Danese) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - 2 settembre 2004, n. 552 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Telefonia mobile - Installazione di un’antenna - Sospensione sine die in attesa del regolamento comunale - Illegittimità. E’ illegittima la sospensione sine die dell’installazione di un’antenna per telefonia mobile in attesa dell’emanazione di un regolamento sulla sistemazione di antenne telefoniche, anche nell’ipotesi in cui la materia voglia essere regolamentata esclusivamente sotto il profilo urbanistico. In tal caso, infatti, il Comune avrebbe dovuto opporre un motivato diniego, indicando i motivi espressi alla base dell'incompatibilità con la disciplina urbanistica della soluzione proposta dalla società per l'installazione dell'antenna. Pres. ed Est. Catoni - H. (Avv.ti De Lorenzo e Sartorio) c. Comune di Vasto (n.c.) - T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 1 settembre 2004, n. 755

Inquinamento elettromagnetico - Telefonia mobile - Comune - Poteri - Sono solo quelli urbanistici - Limiti - D. Lgs. 259/03. Gli unici aspetti per i quali il Comune può intervenire in materia di telefonia mobile sono soltanto quelli urbanistici, da utilizzare nel rispetto delle limitazioni imposte dalla legge sulle telecomunicazioni (decreto legislativo 259/03). Pres. ed Est. Catoni - H. (Avv.ti De Lorenzo e Sartorio) c. Comune di Vasto (n.c.) - T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 1 settembre 2004, n. 754

Inquinamento elettromagnetico - Comune - Potere regolamentare - Tutela igienico sanitaria - Non rientra - Corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti - Rientra. In materia di inquinamento elettromagnetico, il potere regolamentare dei comuni non può riguardare la tutela igienico-sanitaria, esaurientemente assicurata dalla fissazione, ad opera dello Stato, di livelli massimi di esposizione inderogabili; può invece, in quanto riconducibile al generale potere di pianificazione delle utilizzazioni del territorio, essere rivolto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, e precipuamente a conseguire fini di tutela sia paesaggistica, che ambientale, questi ultimi consistenti nella minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici sull'intero territorio comunale. Pres. Lignani, Est. Ungari - V.O. (Avv.ti Graziano e Deuringer) c. Comune di Bevagna (Avv. Marchetti) - T.A.R. UMBRIA - 31 agosto 2004, n. 490 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Comune - Esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica - Previa valutazione di compatibilità con le esigenze operative del servizio - Necessità - Gestori - Partecipazione al procedimento - Deve essere assicurata - Tutela della concorrenza - Alternative localizzative compatibili con la funzionalità delle reti - Possono legittimamente essere imposte. L'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, ed in particolar modo la localizzazione dei siti di installazione degli impianti di radiotelefonia mobile richiede (in applicazione di un principio desumibile dall'art. 9 della legge 36/2001) la previa valutazione di compatibilità con le esigenze operative del servizio, attraverso un confronto dialettico con i gestori delle reti e la loro partecipazione propositiva al procedimento, al fine di garantire la parità di condizioni fra i diversi gestori e a tutela della concorrenza, uno dei cui principali fattori è costituito dalla “copertura” del territorio. Alla luce della sentenza Corte Cost. n. 307/2003, i gestori non sono tenuti a dimostrare l’“indispensabilità funzionale”: laddove le alternative localizzative o realizzative, che consentano di minimizzare i livelli di esposizione sul territorio comunale, presentino un’adeguata efficacia funzionale, quest’ultime, ancorché comportino costi diretti o indiretti maggiori possono legittimamente essere imposte dal Comune mediante lo strumento regolamentare previsto dalla legge. Pres. Lignani, Est. Ungari - V.O. (Avv.ti Graziano e Deuringer) c. Comune di Bevagna (Avv. Marchetti) - T.A.R. UMBRIA - 31 agosto 2004, n. 490 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Comune - Divieto generalizzato all’installazione di impianti sul territorio comunale - Illegittimità - Divieti di localizzazione con riferimento a zone omogenee - Compatibilità con adeguata funzionalità del servizio di telefonia radiomobile - Legittimità. Il Comune non può legittimamente introdurre un divieto generalizzato all'installazione di impianti sul territorio comunale, perchè ciò equivarrebbe alla negazione dell'esercizio del servizio pubblico; può invece legittimamente introdurre divieti di localizzazioni con riferimento a zone omogenee, previsioni di distanze minime, di caratteristiche strutturali o funzionali degli impianti, se finalizzati ad un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti; se finalizzati alla minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici sul territorio comunale, sulla base di una concreta rilevazione dei livelli di esposizione presenti nelle diverse aree; se compatibili, con una adeguata funzionalità del servizio pubblico di telefonia radiomobile, a parità di condizioni fra i gestori. Pres. Lignani, Est. Ungari - V.O. (Avv.ti Graziano e Deuringer) c. Comune di Bevagna (Avv. Marchetti) - T.A.R. UMBRIA - 31 agosto 2004, n. 490 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Stazione radiobase - D.I.A. - Presentata ai sensi del d. lgs. 198/02 - Automatica conversione in D.I.A. ex art. 87 cod. comunicazioni - Impossibilità - Ragione. La d.i.a. presentata per la realizzazione di una stazione radiobase per telefonia mobile ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, 5 e 6 del d. lgs. 198/02 (dichiarato incostituzionale con sent. Corte cost. 1.10.2003 n. 303), non può automaticamente essere convertita in denuncia di inizio attività ex art. 87 d. lgs. 1.8.2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche). Ciò in quanto la d.i.a. costituisce ex se titolo e vale dunque il principio tempus regit actum: il titolo formato in un certo momento non può convertirsi in un titolo diverso, sorretto da una normativa posteriore, anche in relazione all’esigenza che la documentazione a corredo della d.i.a. (soprattutto, il parere tecnico dell’ARPAV) sia attuale e formata nella vigenza della nuova normativa di riferimento. Pres. Trivellato, Est. Stevanato - H. S.p.A. (Avv.ti Bardelli, Bazzani e Papi Rossi) c. Comune di S.Zenone degli Ezzelini (Avv.ti Sartorato e Stivanello Gussoni) - T.A.R. Veneto, Sez. II - 13 luglio 2004, n. 2314

Inquinamento elettromagnetico - Traliccio - Vincolo paesaggistico - Valutazione estetica negativa dell’amministrazione - Legittimità. E’ sorretta da motivazione esauriente e non illogica la valutazione estetica negativa circa l’impatto di un traliccio sul paesaggio collinare e lacuale protetto dal vincolo paesaggistico che protegge un valore primario dell’ordinamento. Pres. Trivellato, Est. Stevanato - A.I. S.p.A. (Avv. Cassola) c. Comune di Bardolino (Avv.ti Fratta Pasini e Pinello) - T.A.R. Veneto, Sez. II - 13 luglio 2004, n. 2313

Inquinamento elettromagnetico - Reti di telefonia cellulare - Protocollo d’Intesa tra Comune e gestori - Impugnazione - Mancata notifica ai gestori controinteressati - Inammissibilità. E’ inammissbile il ricorso proposto avverso il Protocollo d’intesa tra Comune e gestori delle reti di telefonia cellulare, in difetto di notifica ai gestori, controinteressati in senso formale e sostanziale. Pres. Vacirca, est. Di Nunzio - T. S.p.A. (Avv. Carbone) c. Comune di San Miniato (Avv.ti Biondi e Bagnoli) e Dirigente Sett. Pianificazione e Uso del Territorio (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 5 luglio 2004, n. 2388

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Regolamento edilizio - Limiti alla localizzazione - Potere urbanistico edilizio comunale - Sussistenza - Condizioni - Interesse nazionale alla capillare distribuzione del servizio - Deve essere assicurato. E’ illegittima la limitazione prevista nel regolamento edilizio, relativa alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile esclusivamente in alcune zone del territorio comunale, in quanto - fermo restando il potere comunale di disciplinare sotto un profilo strettamente urbanistico-edilizio la localizzazione delle opere di urbanizzazione, quali sono state qualificate ex lege le opere in oggetto, come tali, peraltro, suscettibili di essere posizionate in ogni parte del territorio comunale - è pur sempre necessario assicurare l’interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio. Pres. f.f. Stevanato, Est. Farina - H. S.p.A. (Avv.ti Bardelli, Bazzani, Recla e Sacchetto) c. Comune di Loria (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 25 giugno 2004, n. 2179

Inquinamento Elettromagnetico - Urbanistica e edilizia - Principio di specialità - D.Lgs. n. 259/03 - Applicabilità - D.P.R. n. 380/01 - Inapplicabilità - Fattispecie: realizzazione delle stazioni radio base di telefonia cellulare. La realizzazione delle stazioni radio base di telefonia cellulare, per il principio di specialità, deve ritenersi disciplinata dalle norme di cui al D.Lgs. n. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e non anche da quelle di cui al D.P.R. n. 380/01 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Presidente GIULIA - relatore GIORDANO, SOC H3G SPA (Avv. DE LORENZO e SARTORIO) c. COMUNE DI FORMELLO (avv. ROSCIONI) TAR LAZIO Sez. II Bis, 24 Giugno 2004, ORDINANZA n. 3492 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Impianti per telecomunicazione - Installazione - D. L.vo 198/2002 - Dichiarazione di incostituzionalità - D. L.vo 259/2003 - Compatibilità con qualsiasi previsione urbanistica - Esclusione - Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - Verifica di compatibilità con il p.r.g. - Necessità e condizioni. A seguito della dichiarazione di incostituzionalità del d.lvo 4 settembre 2002, n. 198 (sent. Corte Cost. n. 303/2003), che rendeva gli impianti per le telecomunicazioni compatibili con qualsivoglia destinazione urbanistica, è intervenuto il d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, che non ha riprodotto la possibilità di installare le antenne in ogni parte del territorio comunale, ma ha solo assimilato gli impianti per le telecomunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, c.3), riammettendo la possibilità per le amministrazioni comunali di dar corso alla verifica di compatibilità degli impianti stessi con le norme del piano. E’ pertanto legittimo lo scrutinio dei progetti per le antenne alla luce del prgc, nel caso in cui le norme comunali non costituiscano un insormontabile ostacolo alla realizzazione del primario interesse dell’installazione di una efficiente rete nazionale. Pres. Gomez de Ayala, Est. Peruggia - S.M.C. S.p.A. (Avv.ti Perin e Borghi) c. Comune di Ciriè (Avv. Montanaro) - T.A.R PIEMONTE, 23 giugno 2004, n. 1184

Inquinamento elettromagnetico - D. Lgs. 198/2002 - Dichiarazione di incostituzionalità - Atto autorizzatorio rilasciato ex D. Lgs. 198/2002 - Persistenza in forza del sopravvenuto D. Lgs. 259/2003. L’art. 86, comma 3 del dl.vo 1 agosto 2003, n. 259 assimila le infrastrutture di reti pubbliche alle opere di urbanizzazione primaria, per cui deve ritenersi illegittima una norma del regolamento edilizio che limiti la possibilità di installare tali impianti sul territorio comunale. Ne consegue che l’intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del d. lvo 1 agosto 2002, n. 198, in forza del quale era stato rilasciato l’atto autorizzativo, non muta sostanzialmente la situazione in diritto: infatti la norma sopravvenuta sopra citata si interpone e conferisce il fondamento al mantenimento dell’atto già rilasciato. Pres. Gomez de Ayala, Est. Peruggia - S.M.C. S.p.A. (Avv.ti Perin e Borghi) c. Comune di Oleggio (Avv. Barosio), N.E.C. (Avv.ti Correnti, Bossi e Redi) - T.A.R PIEMONTE, 23 giugno 2004, n. 1182

Inquinamento elettromagnetico - Codice delle Comunicazioni - Art. 87 - Carattere derogatorio rispetto al Testo Unico per l’Edilizia. Le disposizioni di cui al codice delle comunicazioni (D. Lgs. 259/2003), che prevedono (art. 87) un procedimento particolare per conseguire il titolo necessario per installare le antenne, assumono pieno carattere derogatorio rispetto al testo unico per l’edilizia. Pres. Gomez de Ayala, Est. Peruggia - H. S.p.A. (Avv.ti Bardelli, Bazzani, Recla e Montanaro) c. Comune di Santa Vittoria d’Alba (Avv.ti Martinetti e Giacardi) - T.A.R PIEMONTE, 23 giugno 2004, n. 1176

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telecomunicazione - Riparto di competenza tra gli Enti - Comune - Atti pianificatori - Esclusione di zone del territorio comunale dalle previsioni per insedianti per telecomunicazioni - Illegittimità - Contrasto con l’art. 8 L.36/2001. L’intervenuta caducazione del d.lvo 4 settembre 2002, n. 198 non ha comportato il sostanziale mutamento della legislazione nella parte che riguarda il riparto delle competenze tra gli enti. Non è data quindi ai Comuni la potestà di escludere zone più o meno ampie del territorio dalla previsione degli insediamenti per telecomunicazioni, ove ciò non risponda a precise esigenze di pianificazione urbanistica od a ben individuate ragioni sanitarie. L’atto pianificatorio comunale si pone altrimenti in contrasto con l’art. 8 della legge 21 febbraio 2001, n. 36 oltre che con i principi individuati dalla corte costituzionale, i quali richiedono comprovate ragioni di natura sanitaria ai fini dell’ammissione dell’amministrazione locale al controllo delle emissioni o all’imposizione di divieti. Pres. Gomez de Ayala, Est. Peruggia - S.M.C. S.p.A. (Avv.ti Perin, Cossalter e Borghi) c. Comune di Verbania (Avv. Barosio) - T.A.R PIEMONTE, 23 giugno 2004, n. 1174

Inquinamento elettromagnetico - Infrastrutture di comunicazione - D. Lgs. 259/2003 - Opere di urbanizzazione primaria - Equiparazione - Comune - Localizzazione urbanistica - Potere - Sussistenza - Condizioni. L’art. 86, comma 3 D.L.vo 1° agosto 2003, n. 259, che ha equiparato le infrastrutture delle reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, non ha messo in discussione il potere del Comune di disciplinare la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione nell’ambito del proprio territorio, purché tale disciplina non si risolva in un impedimento che rende impossibile in concreto, o comunque estremamente difficile, la realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni. Per tale ragione il regime giuridico di tali infrastrutture non è completamente identico a quello delle opere di urbanizzazione primaria, dovendo il relativo criterio di localizzazione essere finalizzato non già a soddisfare esigenze proprie di un insediamento abitativo, bensì a consentire la realizzazione della rete in modo tale che questa assicuri la copertura del servizio pubblico nell’intero territorio comunale, nel rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti. Pres. Gomez de Ayala, Est. Baglietto - T.I. S.p.A. (Avv.ti Montanaro e Ingicco) c. Comune di Saluggia (n.c.) - T.A.R PIEMONTE, 23 giugno 2004, n. 1170

Inquinamento elettromagnetico - Impianto di telefonia mobile - Comune - Prescrizione di distanza minima tra impianto e luoghi destinati alla presenza di persone - Illegittimità - Contrasto con normativa nazionale (L. 36/2001) e relativo riparto di competenze. La prescrizione comunale di una distanza minima tra la fonte di emissione di un impianto di telefonia mobile e i luoghi destinati alla presenza di persone è da ritenersi illegittima sia per contrasto con la normativa nazionale sui limiti alle emissioni elettromagnetiche e al relativo riparto di competenze (artt. 4 e 8 legge 22.2.2001, n. 36), sia per la mancanza di una motivazione che espliciti il fondamento scientifico del criterio adottato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3.6.2002, n. 3098; TAR Lazio, sez. II, 6.10.2001, n. 8170). Pres. Gomez de Ayala, Est. Vigotti - V.O. N.V. (Avv.ti Merani e Lauria) c. Comune di Tortona e altri (n.c.) - T.A.R PIEMONTE, 23 giugno 2004, n. 1166

Inquinamento elettromagnetico - Regolamento comunale per l’istallazione di nuovi impianti di telecomunicazione - Impugnazione in assenza di atti applicativi - Atto regolamentare non immediatamente lesivo - Carenza di interesse attuale. E’ carente d’interesse attuale, come riflesso della carenza di lesività, il ricorso proposto avverso il regolamento comunale per l’installazione di nuovi impianti per telecomunicazioni, nell’ipotesi in cui l’amministrazione non abbia adottato atti applicativi di sorta. Pres. Zingales, Est. Messina - V.O.N.V. (Avv.ti Libertini e Bonura) c. Comune di San Fratello (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. II - 8 giugno 2004, n. 1565

Inquinamento elettromagnetico - Comuni - Regolamento finalizzato alla minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici - Potere - Sussistenza - Limiti - Rispetto delle prescrizioni dettate a livello statale e regionale. Benché l’art.8 della L. n. 36/01 attribuisca ai Comuni il potere di adottare un regolamento per minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, detto potere deve essere esercitato nel rispetto delle altre competenze attribuite in materia allo Stato ed alla Regione, onde evitare l’introduzione a livello locale di limiti e prescrizioni diversi da quelli individuati a livello superiore. Pres. Trivellato, Est. Farina - A.I. S.p.A. (Avv. Cassola) c. Comune di Villaverla (Avv. Meneguzzo) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 1 giugno 2004, n. 1753

Inquinamento elettromagnetico - Infrastrutture di comunicazioni elettroniche - Sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003 - Illegittimità costituzionale del d. lgs. 198/2002 - Art. 4 D.L. 315/2003, conv. in L. 5/2004 - Estensione della disciplina di cui al D. Lgs. 259/2003 ai procedimenti in corso alla data dell’8 ottobre 2003. Successivamente alla sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’intero decreto legislativo n.198 del 2002, l’art.4 del D.L. 14 novembre 2003 n.315, convertito in legge 16 gennaio 2004, n.5, ha sostituito la cassata disciplina in materia di procedimenti di rilascio d’autorizzazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche, con quella di cui al D.Lgs. 1° agosto 2003, n.259 (“I procedimenti di rilascio di autorizzazione all’istallazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002 n.198 ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.303 del 1° ottobre 2003 sono disciplinati dal decreto legislativo 1° agosto 2003 n.259”). L’art.87 del sopra richiamato D.Lgs. n.259 del 2003, le cui disposizioni replicano quelle di pari contenuto dettate dagli artt.5 e 6 del D.Lgs. n.198 del 2002 si estende pertanto a tutti i procedimenti già regolati dal D.Lgs. n.198 del 2002 ancora in corso, sia per eventuale pendenza dei termini procedimentali, sia per essere stati fatti oggetto d’impugnazione mediante giudizio non definito alla data dell’8 ottobre 2003 di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.303 del 2003. Pres. ed Est. Giambartolomei - Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. (Avv.ti Alesi, Contardi e Rocciola) c. Comune di Ancona (Avv. Fraticelli) - T.A.R MARCHE, Ancona - 24 aprile 2004, n. 185 (vedi sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Stazioni radio base - D. Lgs. 259/2003 - Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - Comune - Potere di localizzazione in ambiti determinati del territorio - Permanenza. L’intervenuta assimilazione delle opere per stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria (ex comma 3 dell’art. 86 del D. Lgs. n. 259/2003) non preclude al Comune, nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica, la localizzabilità di dette opere in determinati ambiti del territorio, sempre che sia in tal modo assicurato l’interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio. Pres. Salvatore, Est. Cacace - Comune di Stra (Avv.ti Petretti e Ceruti) c. Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - ord. 6 aprile 2004, n. 1612

Elettrosmog - Beni culturali e ambientali - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Autorizzazione paesaggistica - Annullamento - Legittimità - Tutela del primario interesse ambientale - Assetto territoriale-paesaggistico - Motivazione - Fattispecie: realizzazione di una stazione radio base. E’ adeguatamente motivato l’atto di diniego del nulla osta della Soprintendenza con il quale sia stato diffusamente evidenziato come l’autorizzazione comunale abbia previsto la realizzazione di una stazione radio base senza alcuna motivazione, neppure verificando le conseguenze che essa - per le sue caratteristiche tipologiche e l’altezza - determinerebbe sull’area in questione, “di primario interesse ambientale, caratterizzato da vedute d’incomparabile bellezza e da quadri naturali incorniciati da zone boschive, lussureggianti suggestive”. In specie, la Sezione ha rilevato come non risulti “alcuna effettiva valutazione svolta dal Comune circa l’impatto delle opere da realizzarsi con l’assetto territoriale-paesaggistico”: l’autorizzazione si è basata unicamente su una generica frase di richiamo alla normativa “in materia di valutazione di impatto ambientale” e cioè risulta priva di qualsiasi motivazione. Essa neppure si può evincere dal richiamato nulla osta del Corpo forestale dello Stato poiché tale atto è limitato ad assentire l’opera sotto il profilo idrogeologico, senza formulare alcuna valutazione attinente agli aspetti ambientali e paesaggistici (peraltro di esclusiva competenza del Comune, quale autorità subdelegata dalla Regione Calabria). Pres. GIOVANNINI - Est. MARUOTTI - s.p.a. Siemens Mobile Comunications (avv. Belvini) c. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Calabria-Cosenza (Avvocatura Generale dello Stato) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sez. II, 10 marzo 2003, n. 553). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004, Sentenza n. 1063 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Installazione di impianto di radiotelecomunicazione - Comune - Giudizio di non compatibilità con la destinazione urbanistica di zona - Pertinenza - Finalità di protezione della salute pubblica - Estraneità. Il giudizio di non compatibilità dell’intervento di installazione di un impianto di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare G.S.M, con la destinazione e la normazione della zona in cui esso ricadrebbe (nella specie, “Parco urbano territoriale”) riveste carattere squisitamente urbanistico ed è conforme alla natura ed allo scopo dei provvedimenti di assenso edilizio demandati ai Comuni, senza debordare in valutazioni e/o finalità di protezione della salute pubblica dai campi di influenza delle onde elettromagnetiche. La legittimità del diniego non può non essere valutata che alla stregua del quadro legislativo esistente ed operante alla data del provvedimento dirigenziale di diniego (30 luglio 2001), dovendosi prescindere dalla normativa sopravvenuta, tra cui quelle disposizioni del D.Lgs. n.198/2002 che, in ipotesi, avrebbero consentito deroghe alla precedente L. 22.2.2001, n.36 ovvero, proprio per quanto concerne le infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici, agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento. Pres. Giambartolomei, Est. Tacchi - Blu spa (Avv.ti Clarizia e Paolantonio) c. Comune di Fabriano (Avv. Rossini) - T.A.R. MARCHE, Ancona, 3 febbraio 2004, n. 52

Inquinamento elettromagnetico - Installazione di impianto di radiotelecomunicazione - Vincolo paesaggistico-ambientale - D. Lgs. 490/1999 - Obbligo di valutazione - Sussistenza. In sede di esame di istanza di concessione edilizia pertinente il progetto di installazione di un impianto di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare G.S.M deve tenersi conto dell’esistenza di un vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. n. 490 del 29.10.1999 posto che il D.Lgs. n.198/2002, pur liberalizzando al massimo la localizzazione degli impianti di telecomunicazioni, fa espressamente salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel D.Lgs. n. 490/1999. Pres. Giambartolomei, Est. Tacchi - Blu spa (Avv.ti Clarizia e Paolantonio) c. Comune di Fabriano (Avv. Rossini) - T.A.R. MARCHE, Ancona, 3 febbraio 2004, n. 52

Inquinamento elettromagnetico - Infrastrutture per stazione radiobase di telefonia mobile - Parere dell’ARPA fondato su dichiarazioni di parte non corrispondenti alla realtà - Onere istruttorio - Mancato assolvimento - Illegittimità - Concessione edilizia susseguente - Illegittimità - Successiva sostituzione con nuovo parere favorevole - Irrilevanza. In tema di installazione di infrastrutture per una stazione radiobase di telefonia mobile, il parere dell’ARPA che si fondi su dichiarazioni di parte non corrispondenti alla realtà, non verificati, non assolve all’onere istruttorio incombente sull’agenzia. Poiché tale parere costituisce presupposto indispensabile, ai sensi dell’art. 6, 23° comma, della L.R. n. 13/00, per il rilascio della concessione edilizia, l’illegittimità dell’atto infraprocedimentale ridonda sull’atto finale del procedimento. Non rileva che, in seguito, il parere viziato sia stato revocato e sostituito da altro, del pari favorevole, in quanto la funzione consultiva non può essere esercitata a posteriori. Pres. SAMMARCO, Est. DI SCIASCIO - Lena e altri (Avv.ti de Grisogono e Zecchin) c. Comune di Trieste (Avv.ti Girali e Filippuzzi) e nei confronti di H3G s.p.a. (Avv.ti Bardelli, Recla e Tudor) T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste - 26 gennaio 2004, n. 1

Inquinamento elettromagnetico - Diniego di concessione edilizia per edificio ad uso residenziale da realizzare in prossimità di elettrodotto - Illegittimità - Profili attinenti alla tutela della salute - Possono trovare apprezzamento solo in sede di predisposizione degli strumenti urbanistici. I profili attinenti alla tutela della salute possono trovare apprezzamento esclusivamente in sede di predisposizione degli strumenti urbanistici e nell'osservanza dei procedimenti propri di adozione di questi ultimi, restando, viceversa, escluso che tali profili, ove non recepiti nella pianificazione generale o non contemplati in specifiche disposizioni legislative o regolamentari, possano trovare ingresso per negare singoli provvedimenti concessori, altrimenti non in contrasto con la vigente normativa (Cfr. Consiglio di stato , Sez. VI, 29 gennaio 2002, n. 489). Ne consegue l’illegittimità del diniego di concessione edilizia per la costruzione di una palazzina ad uso residenziale motivato con “motivi igienico-sanitari”, in quanto “la prevista edificazione in prossimità di un elettrodotto da 132 Kv, valutata sulla base della normativa vigente e sulle attuali conoscenze scientifiche nonché sulle recenti evidenze di correlazione tra aumento del rischio per la salute ed esposizione ai campi elettromagnetici, procura nocumento alla salute della popolazione.” Pres. SAMMARCO, Est. FARINA - Schromek (Avv.ti A ed R. Cuccagna) c.Comune di Trieste (Avv.ti Giraldi e Filippuzzi) - T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste - 26 gennaio 2004, n. 6

Inquinamento elettromagnetico - Infrastrutture per stazioni radio-base - Titolo edilizio - Impugnazione - Soggetti che vivono nelle immediate vicinanze - Legittimazione - Sussistenza. I soggetti che vivono nelle immediate vicinanze di infrastrutture per stazioni radio-base sono legittimati a dolersi delle eventuali illegittimità del titolo edilizio che ne ha consentito la realizzazione. Pres. Stefanato, Est. Rocco - Viero e altri (Avv.ti Donella, Bissoli e Lugoboni) c. Comune di Verona (Avv.ti Moretto, Caineri, Squadroni, Mondatori e Michelon) - T.A.R. VENETO, Venezia, Sez. II - 20 gennaio 2004, n. 176 (vedi sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Infrastrutture per stazioni radio-base - Concessione edilizia rilasciata ex D. Lgs. 198/2002 - Illegittimità in via derivativa - La dichiarazione di illegittimità costituzionale travolge i provvedimenti che si basano sulla norma annullata. L’autorizzazione / concessione edilizia per l’ installazione delle stazioni radio base rilasciata in virtù delle disposizioni di cui al D.Lg. 198/2002 va dichiarata illegittima in via derivativa, atteso che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma la rende inapplicabile, travolgendo di fatto tutti i provvedimenti che su di essa si basano, i cui rapporti non possano ritenersi esauriti. Pres. Stefanato, Est. Rocco - Viero e altri (Avv.ti Donella, Bissoli e Lugoboni) c. Comune di Verona (Avv.ti Moretto, Caineri, Squadroni, Mondatori e Michelon) - T.A.R. VENETO, Venezia, Sez. II - 20 gennaio 2004, n. 176 (vedi sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione - Natura - Opere di urbanizzazione primaria - NTA al PRG - Limite all’installazione nelle sole aree per servizi - Illegittimità. Ai sensi dell’art. 86, comma 3° D. Lgs. 1.8.03 n. 259 le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria; alla luce di tale norma deve ritenersi illogico il presupposto di una norma delle NTA al PRG (adottato dopo l’entrata in vigore del citato D. L.vo), che preveda per gli impianti di telefonia mobile la possibilità di installazione nelle sole aree per servizi. Pres. Trivellato - Vodafone Omnitel N.V. (Avv. Mantovan) c. Comune di Cinto Caomaggiore (Avv. Perulli) - T.A.R. VENETO, Venezia, Sez. II - 19 gennaio 2004, n. 149

Inquinamento elettromagnetico - Impianto radio base di telefonia cellulare - Procedimento di autorizzazione - Sportello unico delle attività produttive - Permesso di costruire - Necessità - Provvedimento autorizzatorio sottoscritto del dirigente dello sportello unico - Non è equipollente al permesso di costruire. Nel procedimento di autorizzazione al permesso di costruire un impianto radio base di telefonia cellulare, rilasciata secondo la disciplina dello sportello unico delle attività produttive (d.p.r. 447/98), va acquisita, ove necessaria, anche la concessione edilizia (ora permesso di costruire, dopo l’entrata in vigore del d.p.r. 380/01), ex art. 6, co. 8, del d.p.r. 447/98. A tal fine il provvedimento di autorizzazione sottoscritto dal dirigente dello sportello unico non può ritenersi equipollente al permesso di costruire. Pres. Trivellato, Est. Farina - Modica e altri (Avv. Domenichelli) c. Comune di Venezia (Avv.ti Gidone, Morino e Iannotta) e altro (n.c.)- T.A.R. VENETO, Venezia, Sez. II - 19 gennaio 2004, n. 145

Inquinamento elettromagnetico - Stazioni radio base - Natura - Opere di urbanizzazione primaria - Art. 86, c. 3 D. L.vo 259/03 - Localizzazione in zone residenziali - Legittimità. Ai sensi dell’art. 86 comma 3° D. L.vo n. 259/03 le stazioni radio base devono ritenersi assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e come tali devono ritenersi localizzabili anche nelle zone residenziali perequate. Pres. Trivellato, Est. Rocco - S.p.A. Ericsson Telecomunicazioni (Avv.ti Vianello e Veronese) c. Comune di Strà (Avv. Ceruti) - T.A.R. VENETO, Venezia, Sez. II - 19 gennaio 2004, n. 144

 Inquinamento elettromagnetico - Stazioni radio base - Deliberazione consiliare - Individuazione dei siti per l’installazione a tutela della salute pubblica - Illegittimità. Le deliberazioni consiliari che individuano i siti provvisori e definitivi per l’installazione delle stazioni radio base e confermano i siti per l’installazione della telefonia mobile in difformità alla L. 36 del 2001 e al D.M. 381 del 1998, muovendo dal presupposto di “salvaguardare la salute dei cittadini”, sono illegittime, riferendosi ad una funzione che esula dalle competenze attribuite all’Amministrazione comunale. Pres. Trivellato, Est. Rocco - S.p.A. H3G (Avv.ti Bardelli, Bazzani, Papi Rossi e Sacchetto) c. Comune di Este (Avv.ti Domenichelli e Zambelli) - T.A.R. VENETO, Venezia, Sez. II - 19 gennaio 2004, n. 141

Inquinamento elettromagnetico - Impianti radio base - N.T.A. del P.R.G. - Divieto generalizzato di localizzazione nella fascia di 200 metri da edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/1999 - Illegittimità. E’ illegittima l’articolo delle N.T.A. del P.R.G. laddove dispone un generale divieto di localizzazione degli impianti radio base in una fascia di m. 200 dagli edifici vincolati ai sensi del T.U. approvato con D L.vo 29 ottobre 1999 n. 490. Viene così, infatti, introdotto un aprioristico divieto che confligge con il principio contenuto nell’art. 8, comma 61 della L. n. 36 del 2001 e che surrettiziamente sostituisce, in via del tutto illegittima, la competenza del Ministero dei Beni Culturali con una competenza del Comune. Pres. Trivellato, Est. Rocco - S.p.A. H3G (Avv.ti Bardelli, Bazzani, Papi Rossi e Sacchetto) c. Comune di Este (Avv.ti Domenichelli e Zambelli) - T.A.R. VENETO, Venezia, Sez. II - 19 gennaio 2004, n. 141

Inquinamento elettromagnetico - Impianti radio base - Permesso di costruire - Necessità - Gli impianti radio base devono essere sorretti - sotto il profilo urbanistico - da concessione edilizia (ora: permesso di costruire) e non da semplice autorizzazione. Ciò risulta anche più vero, dopo che la Corte Costituzionale ha annullato il decreto Gasparri (D. Lgs. n. 198/2002) la normativa che consentiva la realizzazione di tali impianti con mera autorizzazione. Pres. Trivellato, Est. Rocco - Comelato e altri (Avv. Acerboni) c. Comune Comune di Venezia (Avv.ti Gidone, Morino e Iannotta) e Regione Veneto (Avv.ti Morra, Munari e Zanlucchi) - T.A.R. VENETO, Venezia, Sez. II - 8 gennaio 2004, n. 1

Elettrosmog - Installazione di stazione radio base alla rete cellulare - Art 32 D.L. 269/2003 - Condono - Sospensione dei giudizi - Applicabilità. La sospensione dei giudizi conseguente al disposto dell’art. 32 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e norme ivi richiamate (in particolare, art.44 legge 28 febbraio 1985, n.47) è applicabile anche all’ipotesi di lavori consistenti nella installazione di una stazione radio base alla rete cellulare. Pres. Giallombardo, Est. Taormina - Wind Telecomunicazioni S.p.A: (Avv. Ferrara) c. Comune di Caltanissetta (Avv. Dalù) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 2 gennaio 2004, n. 25

Inquinamento elettromagnetico - Domanda di sospensione dell’esecuzione (in via incidentale) del Regolamento per l'organizzazione e la realizzazione della dislocazione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia cellulare - Diniego - Pianificazione localizzativa - Necessità - L. n. 205 del 2000. La domanda di sospensione dell’esecuzione del “Regolamento per l'organizzazione e la realizzazione della dislocazione sui territorio comunale degli impianti radiotelevisivi e di telefonia cellulare a tutela della salute e della salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”, presentata in via incidentale, non deve essere accolta, considerato che l’istallazione d’impianti di telefonia mobile da parte dei vari gestori non può prescidere da una previa compiuta definizione in via generale della pianificazione localizzativa, la quale -a sua volta- presuppone una collaborativa partecipazione da parte dei gestori medesimi. (In specie, è stato ritenuto che non sussistevano i presupposti richiesti dall’art. 21, settimo comma della Legge 1971, n.1034, come sostituito dall’art. 3 (Disposizioni generali sul processo cautelare) della legge n. 205 del 2000). Pres. Perrelli - Est. Pasca - TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA (Avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Trani ed altro (Avv. Narcisi) TAR PUGLIA, Sede di Bari Sez. II - 18 dicembre 2003, Ordinanza n. 949 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica - Inquinamento elettromagnetico - stazioni radio base - Condono (art. 31 l. n. 47/1985 e succ. mod.) - Servizio pubblico - Impianti tecnologici - Assenza di specifiche prescrizioni - Condizioni. In assenza di specifiche prescrizioni, deve ritenersi che la realizzazione degli impianti tecnologici come le stazioni radio base non sia soggetta a prescrizioni urbanistico edilizie preesistenti, dettate con riferimento ad altre tipologie di opere, elaborate quindi con riferimento a possibilità di diversa utilizzazione del territorio, nell’inconsapevolezza del fenomeno della telefonia mobile e dell’inquinamento elettromagnetico in generale. Il titolo concessorio infatti non può essere negato se non con riguardo ad una specifica disciplina conformativa che prenda in considerazione le reti infrastrutturali tecnologiche necessarie per il funzionamento del servizio pubblico. CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 24 novembre 2003, sentenza n. 7725

La “tutela dell’ambiente” - il potere dello Stato di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni - tutela della salute - inquinamento elettromagnetico - governo del territorio - localizzazione di impianti o attività. La “tutela dell’ambiente”, più che una “materia” in senso stretto, rappresenta un compito nell’esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste; e che ciò non esclude affatto la possibilità che leggi regionali, emanate nell’esercizio della potestà concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella “residuale” di cui all’art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (cfr. sentenze n. 407 del 2002 e n. 222 del 2003). Nel caso delle discipline regionali impugnate, (installazione degli impianti fissi di telecomunicazione o radiotelevisivi e di trasporto di energia...) esse attengono essenzialmente agli ambiti materiali - richiamati del resto anche dal ricorrente - della “tutela della salute”, minacciata dall’inquinamento elettromagnetico, dell’“ordinamento della comunicazione” (per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione o radiotelevisivi), della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” (per quanto riguarda gli elettrodotti), oltre che, più in generale, del “governo del territorio” (che comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività): tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa “concorrente” delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, e pertanto caratterizzati dal vincolo al rispetto dei (soli) principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Corte Costituzionale 7 ottobre 2003 Sentenza n. 307 (vedi: sentenza per esteso)

La disciplina di principio stabilita dalla legge quadro 2001 n.36 - le funzioni spettanti allo Stato - le competenze delle Regioni e degli enti locali - il regime transitorio - soglie di esposizione per la popolazione - standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico - limiti di esposizione - valori di attenzione - cautela - progressiva minimizzazione dell’esposizione - criteri localizzativi - migliori tecnologie disponibili - l’impatto negativo degli impianti sul territorio - tracciati degli elettrodotti - la disciplina dei procedimenti autorizzativi - uso del loro territorio - interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali. La legge statale 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), si applica a tutti gli impianti che possono comportare l’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, e in particolare sia agli elettrodotti, sia agli impianti radioelettrici (art. 2, comma 1), stabilisce distintamente le funzioni spettanti allo Stato (artt. 4 e 5) e le competenze delle Regioni e degli enti locali (art. 8), e disciplina specificamente i piani di risanamento (art. 9), i controlli (art. 14), le sanzioni (art. 15) e il regime transitorio applicabile in attesa dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulle soglie di esposizione per la popolazione, previsto dall’art. 4, comma 2 (art. 16: cfr. oggi d.P.C.m. 8 luglio 2003). In particolare, nel sistema della legge, gli standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico si distinguono (art. 3) in “limiti di esposizione”, definiti come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per assicurare la tutela della salute; “valori di attenzione”, intesi come valori di campo da non superare, a titolo di cautela rispetto ai possibili effetti a lungo termine, negli ambienti abitativi e scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate; e “obiettivi di qualità”. Questi ultimi sono distinti in due categorie, di cui una consiste ancora in valori di campo definiti “ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione” (art. 3, comma 1, lettera d, n. 2), l’altra invece - del tutto eterogenea - consiste nei “criteri localizzativi, (…) standard urbanistici, (…) prescrizioni e (…) incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili” (art. 3, comma 1, lettera d, n. 1). La legge attribuisce allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità del primo dei due tipi indicati, cioè dei valori di campo definiti ai fini della ulteriore progressiva “minimizzazione” dell’esposizione (art. 4, comma 1, lettera a), mentre attribuisce alla competenza delle Regioni la indicazione degli obiettivi di qualità del secondo dei tipi indicati, consistenti in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni (art. 3, comma 1, lettera d, n. 1, e art. 8, comma 1, lettera e). Al di là della discutibile terminologia, la logica della legge è quella di affidare allo Stato la fissazione delle “soglie” di esposizione, graduate nel modo che si è detto, alle Regioni la disciplina dell’uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, cioè le ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurre il più possibile l’impatto negativo degli impianti sul territorio (anche se poi alcune scelte localizzative sono a loro volta riservate allo Stato: è il caso dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV: art. 4, comma 1, lettera g), oltre che la disciplina dei procedimenti autorizzativi (cfr. art. 8, comma 1, lettera c): ciò, in coerenza con il ruolo riconosciuto alle Regioni per quanto attiene al governo e all’uso del loro territorio. E’ vero che la stessa legge prevede poi l’emanazione di un regolamento statale destinato a contenere anche misure relative alla localizzazione degli impianti e altre misure dirette ad “evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici” e a tutelare gli “interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali”, nonché una disciplina dei “principi” relativi ai procedimenti autorizzativi (art. 5 e art. 8, comma 1, lettera a). Ma, a prescindere da ogni considerazione circa la sorte che potrà riservarsi a tale potestà regolamentare a seguito della entrata in vigore del nuovo art. 117, sesto comma, della Costituzione, che limita la potestà regolamentare dello Stato alle sole materie di competenza statale esclusiva, la circostanza che il regolamento previsto non è stato emanato, in assenza inoltre di qualsiasi disciplina legislativa transitoria su questi temi, rende superflua ogni ulteriore disamina in argomento, restando fermo che le leggi regionali impugnate devono essere valutate in relazione alla loro conformità o meno ai soli principi fondamentali contenuti nella legge quadro. Corte Costituzionale 7 ottobre 2003 Sentenza n. 307 (vedi: sentenza per esteso)

Impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su “ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido” - art. 10, comma 1, della legge pugliese - campo elettromagnetico prescritto dal d.m. n. 381 del 1998 - criterio di localizzazione la cui definizione è rimessa alle Regioni. E’ poi impugnato l’art. 10, comma 1, della legge pugliese, ai cui sensi è vietata l’installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su “ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido”. Secondo il ricorrente tale divieto assoluto avrebbe un contenuto diverso ed eccedente rispetto all’unico parametro del valore di campo elettromagnetico prescritto dal d.m. n. 381 del 1998, cui rinvia la norma transitoria dell’art. 16 della legge quadro. La questione è infondata. Il divieto in questione, riferito a specifici edifici, non eccede l’ambito di un “criterio di localizzazione”, in negativo, degli impianti, e dunque l’ambito degli “obiettivi di qualità” consistenti in criteri localizzativi, la cui definizione è rimessa alle Regioni dall’art. 3, comma 1, lettera d, e dall’art. 8, comma 1, lettera e, della legge quadro; né di per sé è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle reti. Corte Costituzionale 7 ottobre 2003 Sentenza n. 307 (vedi: sentenza per esteso)

Rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti - costruzione, modificazione e risanamento degli impianti - localizzazione degli impianti - adozione o approvazione di piani di risanamento - competenza Regioni. In base alla legge quadro 2001/36 è naturale conseguenza che vi possa e vi debba essere una disciplina regionale della localizzazione, della costruzione, della modificazione e del risanamento degli impianti risulta espressamente dalla stessa legge quadro, che attribuisce alle Regioni competenza, fra l’altro, in tema di localizzazione degli impianti (art. 8, comma 1, lettere a e b), di rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti (art. 8, comma 1, lettera c), di adozione o approvazione di piani di risanamento (art. 9). Corte Costituzionale 7 ottobre 2003 Sentenza n. 307 (vedi: sentenza per esteso)

Obiettivi di qualità - criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili - competenza regionale. La legge quadro 2001 n. 36 distingue nettamente fra gli “obiettivi di qualità” in termini di valori di campo, ai fini della “progressiva minimizzazione dell’esposizione” -definiti dallo Stato- e gli “obiettivi di qualità” in termini di criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali. Corte Costituzionale 7 ottobre 2003 Sentenza n. 307 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Natura - Potere comunale di disporre la regolamentazione degli impianti - Esclusione - Potere concorrente dello Stato e delle Regioni. Deve essere esclusa la possibilità per i Comuni di disporre la regolamentazione per gli impianti di telefonia mobile in modo autonomo e concorrente a quella dello Stato e delle Regioni, avvalendosi della propria competenza in materia di pianificazione urbanistica. Infatti, la disciplina di tali impianti effettuata con finalità urbanistica, non può prescindere dal rispetto del complesso di norme legislative e regolamentari che disciplinano il relativo potere comunale, tenendo conto che essi sono, per espressa disposizione di legge, opere d’urbanizzazione ed in quanto tali possono essere previste in ogni parte del territorio comunale, dovendo la loro ubicazione poter assolvere la funzione cui istituzionalmente adempiono, mentre la materia delle distanze, sempre sotto il profilo strettamente urbanistico ed edilizio, è compiutamente disciplinata dalle norme urbanistiche (v. D.M. 2 aprile 1968, n.1444) con criteri e limiti ben definiti. - Pres. GIAMBARTOLOMEI, Est. MANZI - s.p.a. Ericsson Telecomunicazioni (Avv.ti Rocciola, Alesi e Contardi) c. Comune di Recanati (Avv. Felici) T.A.R. MARCHE, Ancona - 29 agosto 2003, n. 978

 Inquinamento elettromagnetico - Installazione di stazione radio base - Concessione edilizia - Accesso ai documenti amministrativi - Interesse qualificato - Vicinitas. I residenti e/o proprietari delle abitazioni e coltivatori e/o proprietari dei fondi situati nelle immediate vicinanze del sito prescelto per l’installazione della stazione radio base hanno un interesse qualificato, diretto a conoscere la documentazione amministrativa del procedimento di rilascio della concessione edilizia per la trasformazione del territorio, al fine di verificarne la rispondenza alla normazione in tema di tutela della proprietà, dell’uso del territorio, della salute e dell’ambiente (sulla rilevanza della vicinitas in subiecta materia da ultimo, ex plurimis cfr. C. Stato, sez.V, 3/2/2000, n.59; C. Stato, sez.VI, 15/10/2001, n.5411). - Pres. GIOVANNINI, Est. MONTEDORO - Omnitel Pronto Italia S.p.A. (Avv.ti Sartorio e Di Raimondo) c. Di Maio e altri (Avv. Mensitieri) - (Conferma T.A.R. Campania, Sez. V, n. 4682/2001) CONSIGLIO DI STATO, Sez.VI - 7 agosto 2003, n.4557

Inquinamento elettromagnetico - Emittenti radiofoniche e televisive - Ordinanza ministeriale di riduzione del campo elettrico - Legittimità - Va valutata con riferimento alle norme vigenti all’epoca dell’adozione - Riduzione a conformità del campo elettromagnetico - Provvedimento cautelare - Avviso di avvio del procedimento - Non occorre - Fonti di inquinamento - Accertamenti e ispezioni dell’Amministrazione - Monitoraggio ambientale - Contraddittorio - Non occorre. La legittimità di un’ordinanza con cui il Ministero dell’Ambiente ordina ad un’emittente radiofonica e televisiva di adottare gli adeguamenti tecnici necessari per ridurre il contributo di campo elettrico rilevabile negli edifici circostanti, va necessariamente valutata con riferimento alle norme vigenti all’epoca della sua adozione. Un provvedimento cautelare ex art 8 della L. n.349/1986, che, ipotizzando un grave danno ecologico, impone l’adozione delle misure di salvaguardia per la riduzione a conformità del campo elettromagnetico nei valori di cui al d.m. 10 settembre 1998 n. 381, non richiede la comunicazione dell’avvio del procedimento. La specifica natura del potere esercitato (provvedimento cautelare vincolato e diffidatorio) esclude l’osservanza delle norme procedimentali di cui alla L. 241/90. Legittimamente l’Amministrazione intima l’adozione di misure idonee ad eliminare fonti di inquinamento sulla base di controlli, accertamenti, ispezioni svolti in assenza di contraddittorio, tenuto conto che la normale attività di controllo del rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, allorché condotta con riferimento generico al campo elettromagnetico complessivo rilevabile in una determinata area cittadina e non diretta specificamente nei confronti di un solo impianto riferibile ad un soggetto determinato, rientra nelle ordinarie funzioni di monitoraggio ambientale che le amministrazioni preposte possono e devono svolgere per verificare le qualità delle matrici ambientali, indipendentemente dalla partecipazione collaborativa dei potenziali interessati. Ciò a maggior ragione ove, preventivamente avvisati, i soggetti interessati possano facilmente modificare la potenza di trasmissione e quindi vanificare l’attendibilità dei controlli effettuati.Pres. CATONI, Est. DI GIUSEPPE - Rai Radiotelevisione Italiana e Rai Way S.p.A. (Avv.ti de Vergottini, Canturani e Cerceo) c. Ministero dell’Ambiente (Avv. Stato). T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 24 luglio 2003, n.653

Radio e televisione - emittenti radiotelevisive - concessione per radiodiffusione sonora - requisiti - possesso - decorrenza - individuazione. La data in cui occorre avere riguardo per l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio della concessione per la radiodiffusione sonora è individuata, in base al combinato disposto dall'art. 4 D.L. 27 agosto 1993, n. 223, convertito dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422, e dell'art. 1, terzo comma, D.L. 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 1992, n. 482, in quella di entrata in vigore di quest'ultima legge; poichè la legge n. 482 del 1992 non reca alcuna espressa disposizione in proposito, la data in questione, in applicazione dell'art. 10 delle Disposizioni preliminari al Cod. Civ., cade nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge stessa. Consiglio di Stato, Sez. VI, del 20.6.2003 Sentenza n. 3667

Obiettiva situazione di pericolo da inquinamento elettromagnetico - la sussistenza dei presupposti per l’emissione di ordinanza sindacale “extra ordinem” - superamento dei limiti previsti dal D.M. n. 381 del 1998 - legittimità - tutela della salute. E’ legittima l’ordinanza sindacale “extra ordinem” quando vi è un'obiettiva situazione di pericolo da inquinamento elettromagnetico per gli abitanti della zona residenziale in cui sono stati installati gli impianti, stante l’accertata inerzia dell’Amministrazione Regionale ad intervenire per effettuare gli specifici adempimenti di sua competenza previsti dalla legge, ricorressero tutti i presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente impugnata. (Fattispecie: l’oggettivo stato di pericolo derivante dal superamento dei limiti previsti dal D.M. n. 381 del 1998 accertato da due precedenti verifiche tecniche effettuate dall’A.R.P.A..) Tale tipologia di provvedimenti, infatti, può essere legittimamente adottata non solo nel caso in cui si debba porre rimedio a danni già accaduti, ma anche qualora, come nel caso in esame, si tratti di fronteggiare una situazione dalla quale - a causa dell'inerzia dei soggetti privati direttamente interessati nonché di altre amministrazioni competenti riguardo agli ordinari procedimenti che disciplinano la materia - possano derivare, in concreto, danni alla cittadinanza. Deve inoltre essere rilevato, al fine di sottolineare la sussistenza dei presupposti per l’emissione di ordinanza sindacale “extra ordinem” che alla data di adozione di tale provvedimento, non era ancora entrata in vigore la legge regionale 31/10/2000 n. 30 recante compiuta disciplina per la tutela della salute e per la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico. Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna Sezione di Parma, 12 giugno 2003 - sentenza n. 303 (vedi: sentenza per esteso)

Elettrosmog - Urbanistica e edilizia - Impianti ricetrasmittenti - Assoggettamento ad autorizzazione e a d.i.a - Nuova disciplina introdotta con D. lgs. n. 198/2002 - Concessione edilizia - Esclusione - Art. 20 L. n. 47/1985 - D. LG. n. 198/2002. L'installazione di impianti ricetrasmittenti, compresi quelli accessori, è assoggetta a mera autorizzazione e a d.i.a. dalla nuova disciplina prevista dal d.lgs n. 198 del 2002, che stabilisce la compatibilità delle infrastrutture di telecomunicazione con qualsiasi destinazione urbanistica e la possibilità di realizzazione anche in deroga agli strumenti urbanistici. PRES. Vitalone C REL. Novarese F COD.PAR.368 IMP. Cassisa PM. (Conf.) Di Zenzo C. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 06/05/2003 (CC. 11/03/2003), RV. 225767, Sentenza n. 20218

Inquinamento elettromagnetico - rimozione e non attivazione di una stazione temporanea per telefonia cellulare su rimorchio installata - competenza in capo al Comune - potere di governo e disciplina del proprio territorio - il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Il provvedimento di diffida impugnato in primo grado, relativo alla rimozione e alla non attivazione di una stazione temporanea per telefonia cellulare su rimorchio installata dalla società appellante, in capo al Comune residui comunque il potere di governo e disciplina del proprio territorio; con la conseguente possibilità di individuare, nell’esercizio delle competenze urbanistiche, la zona dove installare impianti di telefonia cellulare, di qualsiasi tipo essi siano. Indicativa in tal senso è la disposizione dell’art.8, comma 6, della l. 22 febbraio 2001, n.36 (“legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), anche se la stessa non è applicabile alla fattispecie per cui è causa siccome entrata in vigore dopo l’emanazione dei provvedimenti impugnati, secondo cui “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. La norma ha inteso attribuire al Comune un potere regolamentare in parte nuovo, ma sul presupposto potere, da considerare preesistente alla l. n.36/2001, di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia. Invero, le competenze in materia di uso del territorio spettavano ai Comuni già prima dell’entrata in vigore della l. n.36/2001 (questa sezione, 3 giugno 2002, n. 3098). Va anche rilevato che la localizzazione effettuata dal Comune appellato, con la citata deliberazione consiliare n.35/2000, non è intervenuta in relazione ad esigenze connesse all'esposizione ai campi elettromagnetici, e che la società appellante non contesta la specifica localizzazione sotto il profilo dell’idoneità del sito. (In specie il Comune appellato, con deliberazione n.35/2000, viste le l.r. dell’Abruzzo 4 giugno 1991, n.20 e 7 aprile 2000, n.56 e constatata la carenza dello strumento urbanistico generale vigente, nel quale non erano previste aree per l’installazione di impianti di emittenza, aveva localizzato, in variante allo stesso, le aree destinate all’installazione di tali impianti in un terreno di proprietà comunale. Di qui il successivo provvedimento di rimozione della stazione radiomobile di cui trattasi, ubicata in altra zona con diversa destinazione urbanistica). Consiglio di Stato Sez. VI, - 6 giugno 2003, sentenza n. 3171 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - installazione delle stazioni radio-base - il potere regolamentare attribuito ai Comuni - limiti - modificazioni nel regolamento edilizio comunale. - legge regionale. La fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato (con il D.M. 381/1998) non rientra nell’ambito delle competenze attribuite ai Comuni dal citato art. 8. Ma alla stregua della disposizione in esame nemmeno è consentito che il Comune, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adotti <<misure che nella sostanza costituiscono una deroga ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali ad esempio il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio-base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale>>; ovvero di introdurre misure che pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc….) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo (cfr. in tal senso Cons. St. VI, 3 giugno 2002, n. 3095). In definitiva la attribuzione ai Comuni di un potere regolamentare volto a <<minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici>> (oltre che <<per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti>>) deve essere esercitato pur sempre nel rispetto del quadro normativo di riferimento. Ne consegue che non può il regolamento comunale sovrapporre un proprio autonomo sistema di cautele (per prevenire i rischi dell’elettromagnetismo) alla specifica normativa statale che ha fissato i limiti delle esposizioni. (In specie, si appalesa fondata la censura dell’appellante secondo cui il potere regolamentare attribuito al Comune, ex art. 8 L. n. 36/2001, non avrebbe potuto essere esercitato se non previa definizione, da parte della legge regionale, delle competenze spettanti allo stesso Comune (in tal senso anche il Cons. St. V, 18 novembre 2002, n. 6391). Ove si consideri infatti che detto regolamento in quanto innova il regime della concessione edilizia (alla quale è sottoposta la realizzazione di qualsivoglia impianto di telefonia cellulare), e viene ad incidere sulla stessa normativa di zona (con riguardo alla localizzazione degli impianti) introduce in definitiva vere e proprie modificazioni nel regolamento edilizio comunale, se non nello stesso Piano regolatore vigente). Consiglio di Stato, Sezione VI - 30 maggio 2003 - sentenza n. 2997

Realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile - concessione edilizia - denuncia di inizio di attività - la semplice autorizzazione. Gli impianti di telefonia radiomobile sono da annoverarsi tra gli impianti tecnologici per la cui installazione sarebbe sufficiente la sola denuncia di inizio di attività, ovvero la semplice autorizzazione. Non è necessario definire la questione se l’impianto di telefonia radiomobile possa essere assimilato (come pretende l’appellante) a un impianto tecnologico che migliora le condizioni del singolo fabbricato su cui deve essere installato (la tesi, respinta dal primo giudice, pare abnorme all’evidenza), giacché la stessa appellante ha chiesto e ottenuto la concessione edilizia per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile. Consiglio di Stato, Sezione VI - 27.05.2003, sentenza n. 2952

Potestà regolamentare dei Comuni per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici - il potere di governo e disciplina del proprio territorio rimane in capo al Comune - esercizio delle competenze urbanistiche. E’ scontato che in capo al Comune residui comunque il potere di governo e disciplina del proprio territorio; con la conseguente possibilità di individuare, nell’esercizio delle competenze urbanistiche, la zona dove installare impianti di telefonia cellulare, di qualsiasi tipo essi siano. Indicativa in tal senso è la disposizione dell’art.8, comma 6, della l. 22 febbraio 2001, n.36 (“legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), anche se la stessa non è applicabile alla fattispecie per cui è causa siccome entrata in vigore dopo l’emanazione dei provvedimenti impugnati, secondo cui “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. La norma ha inteso attribuire al Comune un potere regolamentare in parte nuovo, ma sul presupposto potere, da considerare preesistente alla l. n.36/2001, di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia. Invero, le competenze in materia di uso del territorio spettavano ai Comuni già prima dell’entrata in vigore della l. n.36/2001 (questa sezione, 3 giugno 2002, n.3098). Consiglio di Stato, Sezione VI - 27.05.2003, sentenza n. 2945 (vedi: sentenza per esteso)

La normativa sulla depenalizzazione in tema di installazione o esercizio impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione - deroga chiaramente al principio generale di irretroattività degli illeciti amministrativi - impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione. Nel depenalizzare il reato di cui all'art. 195 comma 2 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, limitatamente alla installazione o esercizio di impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione, all'art. 4 comma 1, l. 28 dicembre 1993, n. 561, il legislatore attribuisce efficacia retroattiva alle nuove ipotesi di illecito amministrativo rendendo applicabile la relativa sanzione anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge, purché il processo non sia definito con sentenza irrevocabile. Inoltre l'art. 4 comma 2, richiama, per quanto non disposto, la normativa fondamentale sulla depenalizzazione prevista dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 e, quindi, anche l'art. 41, relativo alla trasmissione degli atti all'autorità competente (che la suprema Corte ha disposto, annullando senza rinvio la sentenza limitatamente alla mancata trasmissione degli atti all'autorità amministrativa). (Cassazione penale, sez. III, 13 dicembre 1995, n. 1686). Altrettanto è stato ritenuto in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la giurisprudenza di questa corte, ha ritenuto espressamente o implicitamente che il citato terzo comma dell'art. 56 deroga chiaramente al principio generale di irretroattività degli illeciti amministrativi (cfr. Cass. Sez. III, n. 3952 del 26.10.2000, Reggiani, rv. 218531; Cass. Sez. III, n. 27660 del 28.5.2001, Donzello, rv. 220268; Cass. Sez. III, n. 42545 del 6.11.2001, Padovan, rv. 220367). Cassazione Penale, Sez. III, 26 maggio 2003, sentenza n. 22932

Urbanistica e Edilizia - Impianti ricetrasmittenti - Nuova disciplina introdotta con d. lgs. n. 198/2002 - Concessione edilizia - Necessità - Esclusione - Art. 20 L. n. 47/1985. L'installazione di impianti ricetrasmittenti, compresi quelli accessori, e' assoggetta a mera autorizzazione e a d.i.a. dalla nuova disciplina prevista dal d.lgs n. 198 del 2002,, che stabilisce la compatibilità delle infrastrutture di telecomunicazione con qualsiasi destinazione urbanistica e la possibilità di realizzazione anche in deroga agli strumenti urbanistici. Pres. Vitalone C - Est. Novarese F - Imp. Cassisa - PM. (Conf.) Di Zenzo C. CORTE DI CASSAZIONE Penale sez. III, 06 Maggio 2003 (CC.11/03/2003) RV. 225767, Sentenza n. 20218

Petizione Popolare: rimozione antenne Radio TV - la materia della salute pubblica inerente all’esposizione ai campi elettromagnetici è riservata alla competenza dello Stato e non del comune - decentramento al di fuori del centro abitato - inquinamento elettromagnetico. Ai sensi dell’art. 41a) e 2a) L. 22.2.2001 n. 36, la materia della salute pubblica inerente all’esposizione ai campi elettromagnetici è riservata alla competenza dello Stato e non del comune (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20.12.2002 n. 7274; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 7.6.2002 n. 1851 e 1852).(Fattispecie: delibera di Consiglio Comunale n.28 del 15.07.1997, avente ad oggetto “Petizione Popolare: rimozione antenne Radio TV”, con la quale si delibera di rimuovere le antenne radio TV e il decentramento delle stesse al di fuori del centro abitato, con allegata relazione sull’inquinamento elettromagnetico, a firma dell’assessore comunale all’Ambiente del Comune di Staletti). T.A.R. Calabria, Sezione II, Sede di Catanzaro 11 febbraio 2003, Sentenza n. 159

La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non può essere rilasciata a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti (cfr. tra le altre Cons. Stato, Sez. VI n.1756 del 23-12-1996, n. 315 del 21 febbraio 1997, n. 566 del 28 aprile 1998, 8 aprile 2000 n. 2054). Consiglio di Stato, Sez. VI - 24 gennaio 2003 - Sentenza n. 312

L’esercizio del potere di regolamentazione della localizzazione degli impianti - garanzia delle necessarie procedure di partecipazione. L’esercizio del potere di regolamentazione della localizzazione degli impianti, intervenendo a modifica della disciplina urbanistico- edilizia individuata dagli appositi strumenti comunali ed in particolare dal regolamento edilizio, impone all’amministrazione comunale di garantire le necessarie procedure di partecipazione (Cons. Stato, VI, 30956/02 cit.). Nello stesso senso: TAR Toscana sez. I, del 16 gennaio 2003 sentenze nn. 10-11. TAR Toscana sez. I, del 16 gennaio 2003 sentenza n. 12 (vedi: sentenza per esteso)

La concentrazione degli impianti in un’unica struttura e la scelta della migliore tecnologia - l’individuazione delle aree sensibili. Ferma restando l’illegittimità della riduzione dei campi di esposizione e dell’individuazione delle aree sensibili, i criteri normativi che privilegiano la concentrazione degli impianti in un’unica struttura e la scelta della migliore tecnologia, sono compresi, ad avviso del Collegio, nel potere regolamentare previsto dall’art.8, ultimo comma, della legge-quadro, in quanto espressione del potere di pianificazione territoriale finalizzato anche a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Nello stesso senso: TAR Toscana sez. I, del 16 gennaio 2003 sentenze nn. 10-11. TAR Toscana sez. I, del 16 gennaio 2003 sentenza n. 12 (vedi: sentenza per esteso)

Questione di legittimità costituzionale del Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 - artt. 3, 117 terzo comma e 118 primo comma della Carta Costituzionale - la ragionevolezza delle scelte legislative - provvedimenti dirigenziali che negano la proroga dell’autorizzazione provvisoria per lo stazionamento temporaneo di un carrello porta antenna su terreno a agricolo. E' sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo e secondo comma, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, in relazione agli artt. 3, 117, terzo comma e 118, primo comma della Costituzione, sulla legittimità o meno, previa delibazione della domanda incidentale di sospensiva, dei provvedimenti dirigenziali indicati in epigrafe con i quali il Comune di Ostuni ha sia negato la proroga dell’efficacia dell’autorizzazione provvisoria rilasciata (il 25 novembre 1999) per lo stazionamento temporaneo (per mesi sei) di un carrello porta antenna su terreno a agricolo, alla via dei Colli, sottoposto a vincolo paesaggistico e ubicato entro la fascia di territorio posta a valle della linea dei cigli collinari (nell’ambito della quale sussiste il divieto di localizzazione di stazioni radio base per telefonia cellulare previsto dall’art. 3 del regolamento comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni approvato con delibera del C.C. di Ostuni n. 3/2001, e in forza delle norme di salvaguardia derivanti dalla variante al P.R.G. di Ostuni adottata con delibera del C.C. di Ostuni n. 2/2001), sia rigettata l’istanza di autorizzazione in sanatoria presentata dalla società ricorrente relativamente alla stessa stazione radio base per telefonia cellulare di via dei Colli. I provvedimenti impugnati si fondano, oltre che all’allegato contrasto con la disciplina fissata dagli strumenti urbanistici e dal regolamento organizzativo del sistema di teleradiocomunicazioni adottati dal Comune di Ostuni, anche sul disposto dell’art. 10 secondo comma della Legge Regionale 8 marzo 2002 n. 5, che vieta - espressamente - la localizzazione degli impianti di telecomunicazioni in aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 490/1999. Tali disposizioni di legge suscitano al Collegio seri dubbi circa la loro conformità agli artt. 3, 117 terzo comma e 118 primo comma della Carta Costituzionale. L’installazione sul territorio delle stazioni radio base per telefonia cellulare investe, necessariamente, profili ascrivibili ad una pluralità di materie (tutela dell’ambiente, ordinamento della comunicazione, tutela della salute e governo del territorio), di cui le ultime tre rientrano, indubbiamente, tra quelle in relazione alle quali - per espressa volontà del costituente - deve potersi esplicare la potestà legislativa concorrente delle Regioni. E, in particolare, il menzionato art. 3 del Decreto Legislativo 4 settembre 2002 n. 198 disciplina - esaustivamente - l’aspetto attinente all’inserimento urbanistico delle stazioni radio base per telefonia cellulare sul territorio comunale. In tal modo, la norma appare porsi anche in contrasto con il generale precetto sancito dall’art. 3 della Costituzione, che impone la ragionevolezza delle scelte legislative. La sollevata questione di legittimità costituzionale, appare rilevante - già nella fase cautelare del presente giudizio - in quanto, da in lato, in base alla delibazione sommaria tipica della trattazione dell’incidente di sospensione, solo i motivi di gravame incentrati sulla violazione dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 198/2002 si appalesano come condivisibili e, dall’altro, l’accoglimento dell’istanza cautelare (in applicazione di tali disposizioni normative che sembrano eliminare, con riferimento all’installazione degli impianti di telefonia mobile, ogni tutela dell’assetto del territorio) sarebbe suscettibile di provocare l’immediato sacrificio di interessi pubblici e privati di primario rilievo costituzionale, la cui preservazioni si ritiene prevalente rispetto al periculum in mora allegato dalla Società ricorrente. TAR Puglia-Lecce, Sez. I - Ordinanza 10 gennaio 2003 n. 38 (vedi: Ordinanza per esteso)

L’annullamento dell’autorizzazione edilizia rilasciata per l’installazione di un’antenna per telecomunicazioni su un fabbricato, sul presupposto della mancata disponibilità dell’immobile ai fini dell’esecuzione delle opere - Ininfluenza del possesso di una quota maggioritaria - Lesione del possesso dei condomini. Ai sensi dell’art.88 L. Provinciale di Trento n.22/1991 - che ricalca sostanzialmente la disposizione di cui all’art.4 L. n.10/1977 - legittimati a richiedere la concessione edilizia o l’autorizzazione sono “...i proprietari dell’immobile nonché coloro che dimostrino di avere un valido titolo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata...”. La circostanza che alla richiesta edilizia indirizzata al Comune sia stata allegata una scrittura privata autenticata da notaio (con la quale l’Immobiliare autorizzava l’Ericsson a realizzare la stazione radio), e cioè il tipo di documentazione prescritto dal citato art.88 L.P., appare del tutto ininfluente dal momento che l’Immobiliare Airone s.r.l. non poteva disporre in ordine all’uso delle parti condominiali, quantunque in possesso di una quota maggioritaria. Occorre altresì rilevare che all’appellante non giova addurre la decisione con la quale il Tribunale civile di Trento ha rigettato la domanda proposta dal Condominio nei confronti dell’Ericsson, poiché oggetto del giudizio instaurato dinanzi a detto Tribunale, adito in sede possessoria, è stato l’accertamento della lesione del possesso dei condomini sul lastrico solare (derivante dall’avvenuta installazione dell’antenna), e non già l’accertamento dell’acquisita disponibilità giuridica del lastrico solare da parte dell’Ericsson; disponibilità che, per le considerazioni sopra esposta, deve essere esclusa. Consiglio di Stato Sezione VI, 8 gennaio 2003 sentenza n. 24

L’installazione di una antenna per radioamatore. L’installazione di una antenna per radioamatore è considerata dalla giurisprudenza un’opera che non importa attività di trasformazione del territorio; è ritenuta quindi una attività priva di rilevanza edilizia, a meno che non vi siano opere edilizie eccedenti quelle necessarie per la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti l’impianto ( Tar Piemonte 163 del 16-4-1993). Nel caso di specie vi è stata solo la posa del traliccio a sostegno dell’antenna. TAR Piemonte, Sez. I - Sentenza 21 dicembre 2002 n. 2157

Le competenze in materia di uso del territorio - Disciplina dell'installazione degli impianti di radiocomunicazione. Prima dell’entrata in vigore della legge n. 36/2001, era chiaro che ai Comuni spettassero le sole competenze in materia di uso del territorio e non anche in ordine alla disciplina dell'installazione degli impianti di radiocomunicazione sotto il profilo della compatibilità con la salute umana (in termini, Sez.VI, ord. 6 febbraio 2001, n.865). In questo senso si muove del resto anche la legge regionale della Puglia n.17 del 30 novembre 2000, il cui art.21 assegnava ai Comuni le funzioni e i compiti amministrativi concernenti l’attività autorizzatoria inerente alla costruzione e all’esercizio di impianti di telecomunicazioni con frequenza compresa tra cento KHZ e trecento GHZ; il controllo e la vigilanza sulle suddette reti circa l’osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico; l’esecuzione di detti impianti ed infine il potere di dotarsi, “al fine di minimizzare il rischio di esposizione delle popolazioni, di un regolamento di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni che integra la pianificazione territoriale”. La legge quadro applicabile alla fattispecie aggiunge, alle competenze dei Comuni dirette ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, quella di "minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" (art.8, comma 6 della legge n.36/2001). La Sezione pur considerando che la nuova definizione normativa del potere regolamentare attribuito ai Comuni, sta ad indicare una competenza aggiuntiva rispetto a quella urbanistica, ha anche avuto modo di precisare che tale competenza, comunque, deve essere esercitata nel rispetto del descritto quadro normativo statale, di riferimento, con la precisazione che le misure di competenza comunale, in nessun caso possono prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata o quasi a tali limiti, essendo consentita l’individuazione di specifiche e diverse misure, la cui idoneità al fine della “minimizzazione” emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico. Consiglio di Stato, sez. VI, 20 dicembre 2002, n. 7274

Attribuzioni regionali - i Comuni e il potere di adottare il regolamento. Il confronto delle attribuzioni regionali (art. 8 comma 1), con la norma che attribuisce ai Comuni il potere di adottare il regolamento inteso ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti ed a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (art.8 comma 6), consente di stabilire che non compete al Comune di definire le modalità di installazione degli impianti né la procedura di autorizzazione dei medesimi e l’individuazione dei limiti a protezione della salute della popolazione da campi elettromagnetici potendosi ipotizzare soltanto, in tali ambiti, una competenza regionale integrativa di quella statale. L’art.8, comma 4, del resto condiziona ad espressa definizione delle Regioni l’individuazione delle competenze spettanti ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n.249, mentre, sotto differente profilo, è erronea l’affermazione secondo cui la tutela della salute della popolazione sarebbe ricompressa fra le competenze generali dell’Ente locale, trattandosi, al contrario, di una competenza ben definita, sulla base di normativa speciale. Consiglio di Stato, sez. VI, 20 dicembre 2002, n. 7274

Procedure di assenso all’installazione degli impianti di emissioni elettromagnetiche. Per effetto del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, risultano abrogate (art.12) le disposizioni di cui all’art.2 bis della legge 1° luglio 1997, n.189 (alis del D.L. 1° maggio 1997, n.115 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 1° luglio 1997, n.189), e interamente ridisegnato il quadro delle procedure di assenso all’installazione degli impianti in questione, definiti (art.3) “di interesse nazionale”, “compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica” “realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento” e “assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori”. (ndr: Il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 è attualmente oggetto d’impugnazione innanzi alla Corte Costituzionale) Consiglio di Stato, sez. VI, 20 dicembre 2002, n. 7274

Inquinamento elettromagnetico - Urbanistica - Carattere di precarietà di una struttura - La destinazione e l’attitudine - Stabilità del manufatto e inamovibilità della struttura - Differenza - Autorizzazione e concessione. Rientrano nella previsione delle norme urbanistiche e richiedono la concessione dell’autorità comunale non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie, ma anche le opere di qualsiasi genere, nel suolo o sul suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui sia assicurata la stabilità del manufatto (infissione o appoggio al suolo), in quanto la stabilità non va confusa con l’inamovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata dal costruttore, ma si estrinseca nell’oggettiva destinazione dell’opera a soddisfare un bisogno non provvisorio, ossia nell’attitudine ad una destinazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporanea e contigente. (cfr. Cass. Sez. III, 6 maggio 1994 n.5326, Alzetta, riv. 197451; Cass. Sez. III, 2000 n.00354, riv. 163140: Cass. 1983 n. 05487, Di Leto, riv. 159435). La casistica giudiziaria, che ha superato il vaglio di legittimità, annovera le più diverse fattispecie relative a moduli abitativi o altre strutture, anche mobili, quali roulette, case prefabbricate montate su ruote, pontili galleggianti ed altro. Ric. Telecom Italia Mobile S.p.A. CASSAZIONE PENALE sezione III del 10/12/2002 (CC.25/10/2002), Sentenza n. 41180

Urbanistica - Stazione radio base per la telefonia mobile - Installazione su veicolo gommato - Concessione edilizia - Necessita'. La installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile necessita della preventiva concessione edilizia e, se trattasi di zona sottoposta a vincoli, della autorizzazione da parte dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo, anche se effettuata su veicolo caratterizzato dalla sua rimovibilita', come un veicolo gommato, atteso che risulta funzionalmente destinata a soddisfare esigenze di carattere duraturo. Cassazione Penale sezione III del 10/12/2002 (CC.25/10/2002), Sentenza n. 41180

Inquinamento elettromagnetico - Urbanistica - Stazione radio base per la telefonia mobile - Concessione edilizia - Necessità - Installazione su veicolo gommato (rimorchio per camion) - Sequestro preventivo - Legittimità. L’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile necessita della preventiva concessione edilizia e, se trattasi di zona sottoposta a vincoli, della autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, anche se effettuata su veicolo caratterizzato dalla sua rimovibilità, come un veicolo gommato, atteso che risulta funzionalmente destinata a soddisfare esigenze di carattere duraturo. Risulta legittimo il provvedimento di sequestro preventivo della stazione mobile di radio base. Ric. Telecom Italia Mobile S.p.A. CASSAZIONE PENALE sezione III del 10/12/2002 (CC.25/10/2002), Sentenza n. 41180

Inquinamento elettromagnetico - il potere regolamentare dei comuni - limiti. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. Il potere regolamentare conferito dall’ultimo comma dell’articolo 8 della legge n. 36 del 2001 ai comuni è senz’altro subordinato ai precetti dei precedenti commi e in particolare a quanto previsto dal primo comma lettera a), che assegna alla regione e non al comune l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione e dal comma 4, che conferisce alla regione la potestà di definire le competenze in materia di comuni e province. Consiglio di Stato, Sezione V del 18 novembre 2002, sentenza n. 6391

Inquinamento elettromagnetico - Urbanistica - Stazione radio base per la telefonia mobile - Concessione edilizia - Necessità - Installazione su veicolo gommato (rimorchio per camion) - Sequestro preventivo - Legittimità. La installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile necessita della preventiva concessione edilizia e, se trattasi di zona sottoposta a vincoli, della autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, anche se effettuata su veicolo caratterizzato dalla sua rimovibilità, come un veicolo gommato, atteso che risulta funzionalmente destinata a soddisfare esigenze di carattere duraturo. Risulta altresì legittimo, il provvedimento di sequestro preventivo della stazione mobile di radio base. Ric. Telecom Italia Mobile S.p.A. CASSAZIONE PENALE sezione III del 10 dicembre 2002 (CC.25/10/2002), Sentenza n. 41180

Inquinamento elettromagnetico - Urbanistica - carattere di precarietà di una struttura - la destinazione e l’attitudine - stabilità del manufatto e inamovibilità della struttura - differenza - autorizzazione e concessione. Rientrano nella previsione delle norme urbanistiche e richiedono la concessione dell’autorità comunale non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie, ma anche le opere di qualsiasi genere, nel suolo o sul suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui sia assicurata la stabilità del manufatto (infissione o appoggio al suolo), in quanto la stabilità non va confusa con l’inamovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata dal costruttore, ma si estrinseca nell’oggettiva destinazione dell’opera a soddisfare un bisogno non provvisorio, ossia nell’attitudine ad una destinazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporanea e contigente. (cfr. Cass. Sez. III, 6 maggio 1994 n.5326, Alzetta, riv. 197451; Cass. Sez. III, 2000 n.00354, riv. 163140: Cass. 1983 n. 05487, Di Leto, riv. 159435). La casistica giudiziaria, che ha superato il vaglio di legittimità, annovera le più diverse fattispecie relative a moduli abitativi o altre strutture, anche mobili, quali roulette, case prefabbricate montate su ruote, pontili galleggianti ed altro. Ric. Telecom Italia Mobile S.p.A. CASSAZIONE PENALE sezione III del 10/12/2002 (CC.25/10/2002), Sentenza n. 41180

Edilizia - costruzione edilizia - opera precaria - requisiti - fattispecie: stazione radiobase per telefonia mobile - carrello mobile - installata senza concessione edilizia e autorizzazione ambientale. In materia edilizia, al fine del riscontro del requisito della precarieta' di un'opera, necessario per escludere la modifica dell'assetto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e la piu' o meno agevole rimuovibilita', bensi' le esigenze temporanee alle quali l'opera sia eventualmente destinata (Nell'affermare tale principio la Corte ha escluso che potesse considerarsi precaria una struttura, montata su un carrello mobile, installata senza concessione edilizia e autorizzazione ambientale in un parco regionale, adibita a stazione radiobase per telefonia cellulare con annesso generatore, in quanto destinata ad essere utilizzata a tempo indeterminato in funzione di esigenze di natura permanente). Corte di Cassazione Penale Sezione, Sezione III del 13/11/2002 (CC.10/10/2002) RV. 222907, Sentenza n. 38073

Inquinamento elettromagnetico - Campi elettromagnetici - Art. 674, c.p. - Configurabilità - art. 321 c.p.p. (sequestro preventivo) - Provvedimento - Legittimità. L’attitudine, ormai dimostrata, dei campi elettromagnetici, di arrecare molestie alle persone e cagionare alterazioni fisiche anche se non qualificabili, sino ad oggi, come vere e proprie malattie permette la configurabilità dell’art. 674, c.p. (getto pericolose di cose). Risulta altresì legittimo, il provvedimento di sequestro preventivo della stazione mobile di radio base. (Fattispecie, sequestro e applicazione dell’art. 674 c.p. per la realizzazione e gestione di un impianto ripetitore di telefonia cellulare costituito da un rimorchio ancorato su di una piattaforma di base, realizzata, tramite posa di lastre prefabbricate in calcestruzzo armato). Ric. N.I. S.p.A. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione, Sezione III del 7 novembre 2002 (u.d. 26 settembre 2002) sentenza n. 37225

Per l’autorizzazione all’installazione di un’antenna di telefonia mobile nell’area di pertinenza di un condominio, occorre l’approvazione della totalità dei condomini, in quanto si tratta di “innovazione” - riduzione quantitativa dell’utilizzazione della cosa comune - pregiudizio non tollerabile - nullità - i condomini dello stabile devono essere preventivamente informati dei possibili rischi causati dall’installazione dell’impianto e delle sue emissioni - obbligo della preventiva informazione a garanzia delle esigenze di tutela della salute - annullabilità. L’oggetto della delibera impugnata riguarda una innovazione, che la giurisprudenza intende come qualunque opera nuova che alteri in tutto o in parte, nella materia e nella forma ovvero nella destinazione di fatto o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione, dell’ordinaria amministrazione e del godimento con l’effetto di migliorarlo o peggiorarlo (Cass. 30.5.96 n. 5028). Che quella deliberata fosse un’innovazione e non una semplice modifica si deduce anche dalla lettura dell’art. 5 dello stesso contratto che avrebbe dovuto stipularsi tra il Condominio e la società Norton nel quale si specifica che "gli ambienti locati saranno utilizzati dalla conduttrice per la realizzazione di una stazione radio-base per le telecomunicazioni comprensiva di tutte le successive strutture e apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni per la fornitura di un servizio pubblico". Si trattava dunque di installare un impianto di dimensioni rilevanti nella parte sopraelevata dell’edificio, impianto che, non avendo in comune alcuna caratteristica stilistica con il resto dell’immobile, avrebbe comportato una indubbia disarmonia e di conseguenza un’alterazione al decoro architettonico, che nella specie assumeva maggior rilievo, avendo l’edificio particolare pregio in quanto progettato da un noto architetto. L’innovazione avrebbe comportato non solo una riduzione quantitativa dell’utilizzazione della cosa comune (parte del lastrico solare sarebbe stato occupato dall’impianto in questione), ma anche un pregiudizio non tollerabile e infatti non temporaneo (tale installazione sarebbe durata per 9 anni), né saltuario, e sarebbe rientrata nella fattispecie espressamente prevista dal comma 2, dell’art. 1120 c.c. e dunque vietata. Tale divieto sarebbe stato superabile soltanto dall’unanime volontà di ciascuno dei singoli condomini. Ne consegue che la delibera assembleare del 3.6.1999 era una delibera nulla, in quanto disponeva della proprietà comune in violazione del diritto di comproprietà dei condomini che non vi avevano consentito. Ma tale delibera sarebbe stata comunque invalida per altro motivo. Infatti è notoria la persistente incertezza scientifica riguardo agli effetti che le onde elettromagnetiche possono provocare sulla salute e sull’ambiente. I condomini dello stabile avrebbero dovuto essere preventivamente informati dei possibili rischi ed essere posti in grado di valutare tali rischi (v. Tribunale di Monza sent. 1.3.1999 n. 688) dell’installazione dell’impianto. Pertanto, non essendosi provata l’avvenuta preventiva informazione a garanzia delle esigenze di tutela della salute, oggetto di un diritto costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.), sotto tale profilo la delibera era stata illegittimamente assunta e, pertanto, sarebbe stata annullabile. Nessuna pronuncia d’invalidità può essere, peraltro, emessa in ordine alla delibera oggetto della domanda degli attori. Infatti la delibera in esame, come concordemente affermano le parti, è stata revocata con successiva delibera dell’assemblea condominiale, senza aver avuto alcuna esecuzione, ed è pertanto cessata la materia del contendere. Tribunale Di Milano, Sez. VIII Civile Sentenza 23 ottobre 2002 n. 12663

Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare e per diffusione di segnali radiotelevisivi - legittimità sotto l’aspetto urbanistico - tutela del territorio o alle esigenze di decoro urbanistico o edilizio - motivazione. Come ha avuto modo di chiarire questa Sezione (con la decisione n.3095 del 3 giugno 2002), “l’introduzione di misure tipicamente di governo del territorio (distanze, altezze, localizzazioni ecc.) trova giustificazione solo se sia conforme al principio di ragionevolezza ed alla natura delle competenze urbanistico edilizie esercitate e sia sorretta da una sufficiente motivazione sulla base di risultanze, acquisite attraverso un'istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e la sua idoneità al fine perseguito”. Nella specie, dalla documentazione acquisita risulta che il consiglio comunale (senza esercitare i poteri previsti dall’art.8, comma 6, della legge n.36 del 2001, neppure menzionato nel testo della delibera) ha determinato la distanza minima dalle aree sensibili senza formulare alcuna considerazione attinente alla tutela del territorio o alle esigenze di decoro urbanistico o edilizio, basandosi unicamente sull’esigenza (già ritenuta non consentita dal TAR) di ridurre l’esposizione ai campi elettromagnetici. Consiglio Stato Sez. VI, 06 luglio 2002, n. 4096. (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - il sequestro preventivo e' ipotizzabile anche rispetto ai reati per i quali sia cessata la condotta. L'esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo e' ipotizzabile anche rispetto ai reati per i quali sia cessata la condotta o, in genere, si siano perfezionati gli elementi costitutivi, essendovi - contrariamente ad altre fattispecie di sequestro cui fa riferimento la sentenza (SS.UU., 14.12.1994, Adello, rv. n. 200.114/115) citata dal ricorrente - conseguenze del reato che la misura cautelare e' destinata ad evitare anche dopo che esso abbia esaurito il suo iter (cfr., Cass. Sez. 3^, 18.3.2002 (c.c. 8.2.2002), Gulotta, sent. n. 1^ 1146), di guisa legittimamente detto sequestro puo' essere disposto, come avvenuto nella specie, a distanza di qualche mese dagli effettuati accertamenti relativi al superamento dei limiti di legge. Cassazione Penale sezione I del 14/06/2002 (CC.14/03/2002), Sentenza n. 23066 (vedi: sentenza per esteso)

Potestà regolamentare - l’Amministrazione comunale non è tenuta a consentire la installazione di impianti di telefonia mobile su tutto il territorio comunale - “opere di urbanizzazione primaria” - “oneri di urbanizzazione”. L’Amministrazione comunale non è tenuta a consentire la installazione di impianti di telefonia mobile su tutto il territorio comunale, sul presupposto che trattasi di “opere di urbanizzazione primaria” e pertanto compatibili astrattamente con qualsiasi destinazione di zona. Innanzitutto, gli impianti di telefonia mobile non rientrano nelle opere di urbanizzazione primaria elencate dall’art.4 della legge n. 847/1964. Ad una attenta lettura le opere ivi elencate sono quelle indispensabili per la vivibilità dell’abitato, la cui esistenza si rende necessaria per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita della popolazione (rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, strade residenziali, fognature, verde attrezzato). Sotto tale profilo, pur a voler considerare la non tassatività della elencanzione di cui all’art. 4, va rilevato che , a parere del Collegio, gli impianti di telefonia mobile non sono assimilabili nemmeno per analogia alle opere di urbanizzazione “primaria” di cui al citato art. 4, posto che è indiscutibile che esse non rispondono ad esigenze “primarie” ed irrinunciabili per la vivibilità di un centro abitato, in quanto sistemi di comunicazione non indispensabili perché sostituibili con altri. Tali conclusioni sono avvalorate da ulteriori considerazioni di ordine sistematico. Innanzitutto gli impianti in questione non vengono computati nell’ambito dei costi posti a carico del titolari di concessione edilizia quali “oneri di urbanizzazione”. Inoltre nella materia in esame non è configurabile l’applicabilità, nemmeno in via analogica, della disciplina introdotta dal codice postale (d.p.r. n. 156/73), poiché emanata in un’epoca in cui la telefonia mobile non costituiva un fenomeno diffuso, e, comunque, in relazione a fattispecie ben diverse relative ai sistemi “fissi” di telecomunicazioni dotati di caratteristiche tecniche certamente non paragonabili a quelli in esame operanti attraverso il sistema analogico “Tacs”, o la tecnologia digitale “Gsm” attiva in una banda compresa tra i 900 ed i 1800 Mhz. Analogo discorso vale per la normativa regionale in tema di “reti telefoniche”, disciplinate dall’art. 19 della legge regionale n. 6 del 1979. Alla luce di quanto argomentato non può escludersi che l’Amministrazione competente, nel perseguire l’obiettivo della minimizzazione del rischio o della tutela dei valori preesistenti, possa discrezionalmente prediligere, per la installazione degli impianti, pur nella giusta valutazione delle esigenze di funzionalità ed efficienza del servizio, in sintonia con la localizzazione da parte della Regione ai sensi della legge n. 36 del 2001. In definitiva, alla luce delle esposte argomentazioni, il ricorso va integralmente rigettato. Ricorrono giusti motivi, per la complessità e novità delle questioni trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese processuali. T.A.R. Puglia - Lecce sezione I, 12 giugno 2002 n. 242 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - l’autonomia statutaria e regolamentare dei Comuni - il conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale - le competenze che spettano alle province ed ai Comuni - il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare la esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici - modalità di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie. E’ noto che, in seguito all’introduzione della legge n. 142/1990 in tema di autonomie locali, l’autonomia statutaria e regolamentare dei Comuni ha avuto una spiccata accentuazione. In passato, i regolamenti comunali erano classificati per lo più in base all’oggetto disciplinato. Attualmente, essi sono orientati per “funzioni” come desumibile dall’art. 5 della legge n. 142 del 1990, ora trasfuso nell’art. 7 d.lgs. 267/00, in coerenza con la maggiore autonomia riconosciuta agli enti locali. Ed infatti, l’art. 5 cit., in tema di autonomia regolamentare di Province e Comuni, menziona, oltre i regolamenti per la organizzazione degli organi e degli uffici, i regolamenti “per l’esercizio delle funzioni”. In tale assetto normativo, il regolamento viene quindi configurato come lo strumento per consentire all’ente di conseguire determinate finalità proprie delle funzioni ad esso attribuite. Nella materia in esame, il potere regolamentare riconosciuto ai Comuni, ha trovato un primo fondamento normativo, nell’art. 21 della legge regionale n. 17 del 30.11.2000, in tema di conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale, emanata in attuazione della delega contenuta nell’art. 4 della legge n. 59/97. Tale legge, all’art. 21 comma 2, ha attribuito ai Comuni il potere di dotarsi, al fine di minimizzare il rischio di esposizione delle popolazioni, di un regolamento di “organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni” che integra la pianificazione territoriale. La norma è di alcuni mesi anteriore a quella, di contenuto analogo, adottata nella legge-quadro n. 36 del 22.02.2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Detta legge statale all’art. 8 comma 6, nel determinare le competenze dei Comuni, stabilisce che essi: “possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare la esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. Tale essendo il quadro normativo di riferimento, deve ritenersi, a parere del Collegio, che, con le norme in questione, la legge abbia inteso attribuire ai Comuni il potere di organizzare il sistema di teleradiocomunicazioni su base locale, attraverso la adozione di prescrizioni regolamentari che organizzino il servizio tenendo conto di esigenze locali valide e compatibili con l’obiettivo di minimizzare il rischio di esposizione delle popolazioni. Tali prescrizioni non costituiscono esercizio del potere di pianificazione urbanistica del Comune, in senso stretto, poiché non hanno la funzione di incidere sulle modalità di conformazione del territorio, nè di modificare, o introdurre nuovi parametri o standards urbanistici, ma normalmente presuppongono le preesistenti destinazioni di zona rilevanti ai fini della concreta attuazione del principio di minimizzazione. Né, su tale piano, può smentire tali conclusioni la circostanza che, per consentire la installazione di stazioni radio-base, la Amministrazione comunale sia spesso tenuta ad operare valutazioni inerenti l’aspetto estetico-ambientale degli impianti o comunque l’impatto che essi determinano sul tessuto urbanistico. Sotto tale profilo, va rilevato che prescrizioni di tal genere, preesistono al regolamento e si rinvengono anche in altri tipi di regolamenti organizzativi o di pianificazione delle attività sul territorio, dovendosi distinguere tra rilevanza urbanistica dell’attività, e natura urbanistica della normativa. Ci si riferisce, ad esempio, ai regolamenti contro l’inquinamento acustico previsti e disciplinati dalla legge-quadro n.447 del 26.10.1995, che li colloca nell’ambito dei regolamenti di igiene e sanità (art. 6 comma 2). Le fattispecie presentano, infatti, indiscutibili analogie. L’impostazione di fondo della legge n. 447/95 non differisce, di molto, da quella fatta propria dalla legge-quadro n. 36/01. L’aspetto comune è dato dalla funzionalizzazione delle rispettive normative alla tutela dell’ambiente contro l’inquinamento, dall’esistenza, in entrambi i detti strumenti, di particolari prescrizioni da imporre in materia di rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture, e nell’adozione di piani di risanamento per le aree inquinate (art. 6). La potestà regolamentare del Comune in materia di inquinamento acustico è, peraltro, più incisiva sul territorio, rispetto a quella prevista dalla legge- quadro contro l’inquinamento elettromagnetico. La legge 447 cit. infatti attribuisce ai Comuni la facoltà classificare il territorio in zone secondo i criteri prefissati dalle Regioni, ed in tale ottica, la legge ne ha previsto il coordinamento con gli strumenti urbanistici vigenti proprio a volerne sottolineare la autonomia rispetto ad essi. La legge n. 36/01 all’art. 8 demanda, invece, alle regioni l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti per gli impianti di telefonia mobile, alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni, con facoltà delle predette di “definire le competenze che spettano alle province ed ai Comuni”. Da quanto argomentato si è chiarito che la esistenza, in un regolamento comunale, di prescrizioni di rilevanza urbanistica relative alle modalità di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, o relative alla classificazione del territorio in zone, non induce, automaticamente a qualificare un regolamento come atto di esercizio di potestà pianificatoria urbanistica, intesa quale uso diretto del territorio, e non già delle attività “sul territorio”. Ciò che rileva ai fini della qualificazione giuridica, si è detto, è l’esercizio della “funzione” costituente il presupposto dell’esercizio del potere regolamentare, che, nella specie, non riguarda direttamente il territorio, ma le modalità attraverso cui il servizio di telefonia mobile può inserirsi nel tessuto urbanistico, senza interferire con le condizioni di vivibilità ambientale dei luoghi o con altri valori preesistenti. L’organizzazione del servizio di telefonia mobile rientra ora, ex lege, tra i fini istituzionali dell’Amministrazione locale che, in tale veste, è tenuta a garantire la erogazione del servizio sotto il profilo della funzionalità, coerentemente con la prioritaria finalità di minimizzazione del rischio di esposizione, posto a salvaguardia della salute umana e salvi altri valori preesistenti. Esclusa quindi, alla luce di quanto sopra, la natura edilizia del regolamento in questione, ne deriva l’infondatezza delle censure relative al tipo di procedura adottata, che correttamente è quella propria dei regolamenti organizzativi comunali. Infine, per giurisprudenza pacifica, l’Amministrazione è tenuta ad applicare la normativa vigente al momento della adozione dell’atto amministrativo. T.A.R. Puglia - Lecce sezione I, 12 giugno 2002 n. 242 (vedi: sentenza per esteso)

Necessità di concessione edilizia per la installazione degli impianti di teleradiocomunicazione anche nei casi in cui essi siano installati su edifici, in relazione all’impatto estetico-ambientale da essi determinato. La giurisprudenza in materia risulta orientata in maniera prevalente a ritenere assoggettabile a regime concessorio la installazione degli impianti di teleradiocomunicazione, anche nei casi in cui essi siano installati su edifici, in relazione all’impatto estetico-ambientale da essi determinato ( cfr C.d.S. sez.V n. 415 del 6.04.1998, sez.V n. 5828 del 30.10.2000). La trasformazione del territorio rilevante ai sensi dell’art.1 legge n. 10/77, può discendere anche da una mera alterazione apprezzabile sotto il profilo estetico ed ambientale o anche solo funzionale, in relazione alla visibilità ed all’estetica complessiva del luogo. T.A.R. Puglia - Lecce sezione I, 12 giugno 2002 n. 242 (vedi: sentenza per esteso)

Il decreto di occupazione è atto vincolato - obbligo delle garanzie procedimentali nell'ambito delle procedure espropriative relative alla costruzione di linee elettriche - la dichiarazione di pubblica utilità, espressa o implicita è necessaria - la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza deve contenere anche i termini. Con la sentenza 30 maggio 2001, n. 2444, questa Sezione si è espressa sulla questione relativa alle garanzie procedimentali nell'ambito delle procedure espropriative relative alla costruzione di linee elettriche, aderendo all'innovativa impostazione adottata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato nella decisione 9 aprile 1999, n. 606. Infatti una dichiarazione di pubblica utilità, espressa o implicita, deve necessariamente sussistere, e preesistere, perché possa aversi, in senso giuridico, un'opera pubblica; e d'altra parte il decreto di occupazione è atto vincolato, strettamente consequenziale rispetto alla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza (Ad. plen. 18 giugno 1986 n. 6). I termini di cui all'art. 13 della L. 25 giugno 1865 n. 2359 devono essere stabiliti nell'atto comportante la dichiarazione di pubblica utilità pena l'illegittimità dello stesso. (Cons. Stato a.plen. 26 agosto 1991 n. 6, T.A.R. Marche 23 settembre 1997, n. 813). TAR Campania-Napoli, Sez. V  dell' 11 giugno 2002 Sentenza n. 3386 (vedi: sentenza per esteso)

Autorizzazione provvisoria e danni irreversibili. Per effetto dell'autorizzazione provvisoria e del conseguente avvio dei lavori, possono verificarsi danni irreversibili, non sempre completamente riparabili o risarcibili (C.S. IV, 15 marzo 2000, n.1408). TAR Campania-Napoli, Sez. V  dell' 11 giugno 2002 Sentenza n. 3386  (vedi: sentenza per esteso)

Il limite fissato dall’art. 2933 c.c. - pregiudizio per l'economia nazionale. Quanto attiene al limite fissato dall’art. 2933 c.c., per il caso in cui la distruzione della cosa risulti di pregiudizio per l'economia nazionale, va ricordato che trattasi di norma la cui applicazione presuppone che il concreto verificarsi di tale pregiudizio venga dedotto e dimostrato (Cass. Civ. sez. un., 16 gennaio 1986 n. 207). TAR Campania-Napoli, Sez. V -Sentenza 11 giugno 2002 n. 3386  (vedi: sentenza per esteso)

La richiesta di restituzione dell'area - sentenza di annullamento - giudizio di ottemperanza - l'avvenuta esecuzione dell'opera. L'avvenuta fissazione dei termini de quibus con successiva delibera (costruzione di elettrodotti, con autorizzazione provvisoria) risulta infatti parimenti censurabile: non è ipotizzabile al riguardo una sanatoria con efficacia "ex tunc" mediante convalida, né "ex nunc" mediante integrazione postuma dell'atto incompleto, non essendo consentito all'autorità amministrativa, da un lato, imporre retroattivamente limiti all'esercizio di diritti soggettivi prima illegittimamente compressi, dall'altro, eludere la garanzia che la legge predispone a favore degli espropriandi (Cons. Stato a.plen. 26 agosto 1991 n. 6; IV, 27 novembre 1997, n. 1326; V, 30 settembre 1998, n. 1360). In particolare, va osservato che la richiesta di restituzione dell'area va considerata alla luce degli effetti ripristinatori della sentenza di annullamento (per questo si riconosce, in linea di principio, che nell'ambito dei poteri riconosciuti al giudice amministrativo all'interno del giudizio di ottemperanza, rientra la possibilità, una volta accertata la non esecuzione del giudicato da parte della p.a., di disporre la restituzione dell'area: C. S. VI, 16 settembre 1993, n. 623; IV, 5 ottobre 1995, n. 785). E del resto l'avvenuta esecuzione dell'opera ha comportato, da parte del ricorrente, l'esigenza di specificare il petitum: al riguardo è significativo, a titolo di esempio, l'orientamento della giurisprudenza civile secondo cui, ingiunto dall'amministrazione il pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa in forza di titolo munito di efficacia esecutiva, non costituisce domanda nuova la pretesa del privato ad ottenere, nel corso del procedimento promosso per l'accertamento negativo di tale pretesa creditoria, la restituzione delle somme versate in forza dell'esecutività del titolo (Cassazione civile, sez. I, 5 febbraio 1987 n. 1124). TAR Campania-Napoli, Sez. V  dell' 11 giugno 2002 Sentenza n. 3386 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento elettromagnetico - stazioni radio base per telefonia cellulare - valutazione di impatto ambientale ex art. 2- bis della l. 189/1997 - procedure individuate in via amministrativa. Le "opportune procedure di VIA", riferite dall'art. 2 bis legge 189/1997, consistono in procedure semplificate, con cui viene valutato il complessivo impatto ambientale dell'intervento e non il semplice rispetto dei limiti di esposizione di cui al D.M. 10 settembre 1998, n. 381. In assenza della normativa regionale, dette procedure possono anche essere individuate in via amministrativa. (Nella specie è stato prescritta, con deliberazione della Giunta comunale di Roma, ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori per l'installazione di impianti di telefonia mobile, la preventiva acquisizione del parere dell'ISPESL, il quale, in esecuzione dell'accordo procedimentale dd. 11 dicembre 1998, deve verificare il rispetto degli obiettivi di qualità e delle linee guida, formulate in sede di Conferenza Network italiani - ISPESL, i cui contenuti attengono alla minimizzazione dell'impatto degli impianti in questione e sono ispirati ad esigenze di miglioramento della qualità della vita, tipiche delle valutazioni e delle finalità della VIA di cui al D.P.R. 12 aprile 1996). Consiglio di Stato, Sez. VI 4 giugno 2002, sentenza n. 2329

Inquinamento elettromagnetico - stazioni radio base per telefonia cellulare - valutazione di impatto ambientale ex art. 2- bis della l. 189/1997 - necessità - difetto di normativa regionale - irrilevanza. L'art. 2-bis della legge 1° luglio 1997, n. 189, nel prevedere che "la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale", introduce una previsione normativa non programmatica, ma immediatamente applicabile, intesa ad imporre per l'installazione di stazioni radio base procedure, pur non rituali, di VIA, anche in assenza di specifica normativa regionale (Cons. Stato, VI. ord., n. 6637 del 14 dicembre 2001 e ord. n. 5943 del 6 novembre 2001). Consiglio di Stato, Sez. VI 4 giugno 2002, sentenza n. 2329

L'individuazione dei siti di stazioni radio-base ed il divieto di installazione, a fini urbanistici - siti destinati in via esclusiva ad ospitare stazioni radio-base - variante al PRG. L'individuazione dei siti ed il divieto di installazione, a fini urbanistici, siano stati adottati comunque con la deliberazione dell’atto di variante e che tale individuazione sia senz’altro valida indicazione a fini urbanistici di siti destinati in via esclusiva ad ospitare stazioni radio-base, indipendentemente dall’emissione dell’ordinanza sindacale (che è mera conseguenza dell’esecutività del PRG allo scopo di garantire ad altri fini l’operatività del medesimo divieto). In una diversa prospettiva che valorizzi invece la finalità urbanistica complessiva del procedimento riconducendo a detta finalità anche il provvedimento del Sindaco, l’atto sindacale è comunque da considerare atto generale atipico, demandato all’organo monocratico per ragioni esecutive che diviene parte integrante dell’atto di variante in quanto perfezionativo dell’efficacia di quest’ultimo, sempre allo scopo di garantirne l’efficacia anche per i valori secondari (non solo urbanistici) che sono implicati nella scelta dell’amministrazione, da questo rapporto di presupposizione ed accessorietà deriva comunque che l’atto sindacale segue le regole di pubblicazione dell’atto di variante al PRG. (Il Consiglio Comunale di Villafranca Piemonte - con delibera C.C. 10/3/2000 n.34 - ha adottato la variante parziale n. 2 del P.R.G. vigente con la quale:

- sono state individuate due aree - esterne al centro abitato - specificamente destinate all’installazione di antenne per la telefonia fissa e mobile (rispettivamente denominate TLC1 e TLC2);

- è stato in sostanza previsto che nessun ripetitore può essere installato in nessun luogo o fabbricato, pubblico o privato, posto al di fuori delle aree appositamente individuate dal Comune costituenti oggetto della variante parziale n. 2 al PRG.

Con tale previsione edificatoria l’amministrazione comunale ha permesso l’insediamento di stazioni radio base solo in due aree - poste all’esterno del centro abitato - denominate TLC1 e TLC2 cioè aree nelle quali è minore la concentrazione abitativa (ed in cui - nella prospettiva del Comune - sono anche minori i rischi che l’esposizione permanente ad onde elettromagnetiche può provocare alla salute umana). Le ragioni che hanno indotto l’amministrazione ad individuare queste aree destinate all’installazione di impianti di telefonia sono diffusamente esposte nella predetta delibera n. 34/2000 e sono riconducibili al principio di cautela per la salubrità degli ambienti di vita, nonché all’esigenza di “minimizzare l’esposizione della popolazione a radiofrequenze e ad evitare l’esposizione non necessaria, evitando siti che insistono su aree adibite ad attività scolastiche, sanitarie, ed ad edilizia residenziale…”. La predetta variante parziale n. 2 al PRG è stata approvata definitivamente dal Consiglio Comunale di Villafranca Piemonte con delibera 4/8/2000 n. 53 ai sensi dell’art. 17 comma 7 della legge regionale n.56/1977 (il quale prevede una procedura semplificata di approvazione delle variante di PRG che stabiliscano previsioni tecniche o normative limitate al territorio comunale). L’orientamento della giurisprudenza amministrativa di primo grado è favorevole alla potestà comunale di limitazione degli insediamenti di stazioni radio-base mediante uso dei poteri urbanistico-edilizi dei comuni (TAR Veneto II, ord. 1010/2000; TAR Lombardia Milano I, n. 3765/2000; TAR Puglia Bari II, n. 1287/2000). Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2646.


L’apposizione di una antenna trasmittente per telefonia cellulare comporta una modificazione sensibile dell’assetto edilizio-urbanistico del territorio - necessità di apposita concessione edilizia - in zona vincolata é necessario che sia previamente acquisito il parere della competente Soprintendenza bb.cc.aa. - sanatoria - obbligo di motivazione - a demolizione delle opere abusivamente realizzate.
Secondo consolidata giurisprudenza nella materia, l’apposizione di una antenna trasmittente per telefonia cellulare comporta una modificazione sensibile dell’assetto edilizio-urbanistico del territorio, di tal che è necessario il previo rilascio di apposita concessione edilizia, con la conseguenza che, nel caso in cui il territorio sul quale la stessa va ad incidere sia sottoposto a vincolo paesaggistico, come nel caso in questione atteso il richiamo espresso nel provvedimento impugnato e non contestato in via di fatto dalla società ricorrente, é necessario che sia previamente acquisito il parere della competente Soprintendenza bb.cc.aa. Nel caso in cui detto parere non sia stato richiesto o, comunque, fornito in epoca antecedente al rilascio della concessione edilizia, è possibile la sua acquisizione successiva in sanatoria. In ogni caso, comunque, la Soprintendenza deve valutare la compatibilità paesaggistica ed ambientale dell’opera con il territorio sul quale va ad incidere, fornendo una adeguata giustificazione al riguardo. Nel caso in cui il parere di competenza non sia stato previamente richiesto, la Soprintendenza può ordinare, nella sussistenza dei relativi presupposti di legge, ai sensi dell’art. 15 del R.D. n. 1437/1939, la demolizione delle opere abusivamente realizzate. Né rileva quanto dedotto in merito al tenore del richiamato art. 29 del citato R.D., atteso che la norma non pare attenere alla fattispecie in oggetto, ad essa non riconducibile, in quanto non rispondente alla medesima ratio, considerato che, al tempo della sua redazione, non poteva tenersi conto degli sviluppi tecnologici intervenuti negli ultimi decenni. Sul punto, peraltro, è stato espressamente affermato che "Va rigettata l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento amministrativo di diniego all'installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, laddove nel procedimento concessorio sia stato omesso, da parte dell'impresa istante, di acquisire il parere ambientale di competenza regionale. (T.A.R. Puglia sez. II, Bari, 6 aprile 2000,ord. n. 543). TAR Sicilia - Palermo, Sez. I - Sentenza 13 maggio 2002 n. 1173 (vedi: sentenza per esteso)

 

Legittimità del diniego di concessione edilizia per l’installazione di una stazione radio base di telefonia cellulare progettata in un contesto di notevole interesse paesaggistico - autonomo rilievo sufficiente ed assorbente - profili urbanistici ed edilizi. E’ perfettamente legittimo il diniego di concessione edilizia per l’installazione di una stazione radio base di telefonia cellulare basato - tra l’altro - sul rilievo che “l’opera progettata viene ad inserirsi in un contesto di notevole interesse paesaggistico, caratterizzato dalla presenza del lago di Garda, deturpandone l’ambiente”. Tale autonomo rilievo appare sufficiente ed assorbente, in relazione alla circostanza che l’impianto consiste principalmente in un palo alto 24 metri, sul quale saranno collocate le antenne, che costituiscono una struttura non priva di impatto ambientale. Tutte le altre censure attengono ai profili urbanistici ed edilizi autonomi rispetto all’aspetto paesaggistico, di per sé sufficiente a sorreggere il provvedimento di diniego della concessione edilizia. TAR Veneto, Sez. II Sentenza 19 aprile 2002 n. 1479

 

Inquinamento elettromagnetico - il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti - minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici - il ricorso con decisione in forma semplificata. Il quadro normativo di riferimento in materia di inquinamento elettromagnetico (art. 1 co. 4, L. n. 59/1997; artt. 83 co. 1, 112 e 115, D.lgs. n. 112/1998: D.M. n. 381/1998) non assegna al Comune alcuna competenza in ordine alla fissazione dei limiti di esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche, in quanto la tutela della salute pubblica e dell'ambiente è riservata allo Stato. Il citato quadro di riferimento non risulta mutato con l'avvento della legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36, il cui art. 8 consente ai Comuni di dotarsi di un regolamento "per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici". Infatti, se la norma chiaramente dispone che la competenza comunale in materia urbanistica può essere rivolta, attraverso la predisposizione di un razionale sistema di localizzazione degli impianti che compongono la rete infrastrutturale del servizio di telefonia mobile, anche a finalità di tutela ambientale (in attuazione del principio di minimizzazione della popolazione alle esposizioni elettromagnetiche), è certo che tale competenza non può essere ultroneamente funzionalizzata in direzione del perseguimento di obiettivi ulteriori (tutela della salute pubblica) che non trovano considerazione nel sistema positivo di riferimento. Ritenuto che, nella specie - sull'esistenza di "precedenti conformi" (sentenze della Sezione nn. 7071, 6403 e 7026 del 2001) vi sono i presupposti per definire il ricorso con decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 26, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo novellato dall'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205. T.A.R. Lazio, sez. II del 25/03/2002 Sentenza n. 2438

Installazione degli impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisive - è attribuita ai dirigenti degli enti locali, in via esclusiva, la competenza sia in materia di rilascio di provvedimenti abilitativi all’attività edilizia sia in materia di relative sanzioni amministrative. Con ordinanza il Sindaco del Comune resistente, sulla base del potere conferitogli dall’art. 4 del regolamento comunale per l’installazione degli impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisive (approvato con delibera consiliare n. 3 del 26.10.2000), ha ordinato alla società ricorrente di sospendere i lavori e di rimuovere la stazione radio base per le seguenti considerazioni: necessità della valutazione dell’impatto ambientale; necessità dell’autorizzazione in variante ai sensi dell’art. 7 della L.r. n. 65/1981; distanza inferiore a 200 metri dal perimetro del centro abitato. Ebbene, a parte la considerazione che i lavori erano stati sostanzialmente ultimati già al momento dell’adozione della prima ordinanza, si rileva che a norma dell’art. 107, comma 3, lett. f)e g), del D.L.vo n. 267/2000 è attribuita ai dirigenti degli enti locali, in via esclusiva, la competenza sia in materia di rilascio di provvedimenti abilitativi all’attività edilizia sia in materia di relative sanzioni amministrative. Né, d’altra parte, la competenza del Sindaco, nella fattispecie, può farsi discendere dal menzionato regolamento comunale, dal momento che, a sua volta, non rientra tra le competenze comunali la regolamentazione della installazione di impianti di radiocomunicazione, devoluta dall’art. 4 del citato D.M. n. 381/1998 alle competenze delle Regioni e delle Province autonome. Né, ancora, può farsi leva sulla circolare n. 2818 del 17.4.2000, emanata dall’Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente, considerato che con tale atto detto organo regionale si è limitato a divulgare il documento elaborato da un apposito gruppo di lavoro interministeriale, denominato “Linee guida applicative” del D.M. n. 381/1998. (si veda in AmbienteDiritto.it anche la sentenza del 14 novembre 2000 n. 1877 “…eventuali effetti nocivi alla salute dei campo elettromagnetici prodotti dalle emissioni delle stazioni radio base per telefonia cellulare”). T.A.R. Palermo, Sezione II Sentenza 18 marzo 2002 n. 754.

Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità - inottemperanza all'ordine del sindaco con la quale viene imposta per ragioni di tutela della salute pubblica la disattivazione degli impianti di radiodiffusione generatori di flussi elettromagnetici che superano i valori - emissioni - superamento dei limiti - il principio di specialità - art. 674 c. p.. E’ astrattamente riconducibile alla ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 674 c. p. (Getto pericoloso di cose) il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche ed il concreto pericolo di nocività delle emissioni deve ritenersi sussistente per il solo fatto che sono stati superati i limiti fissati dalla normativa vigente in materia (nella fattispecie, i valori accertati in alcuni casi superavano i parametri prescritti sino al triplo). Deve esludersi che, nella specie, sia applicabile il principio di specialità di cui all'art. 15 c. p. tra le norme previste dagli artt. 15 e 16 legge n. 36/2001 e quella prevista dall'art. 674 c. p. trattandosi di norme non solo dirette alla tutela di beni giuridici diversi, ma che presuppongono anche il verificarsi di eventi diversi. Infatti nel primo caso la condotta è punita con sanzione amministrativa solo se sono superati i limiti previsti dalla legge, mentre nel secondo caso la condotta è punibile a prescindere dal superamento dei predetti limiti per il solo fatto di aver cagionato offesa o molestia alle persone. Infine, in tema di contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, l'inottemperanza all'ordine del sindaco con la quale viene imposta per ragioni di tutela della salute pubblica la disattivazione degli impianti di radiodiffusione generatori di flussi elettromagnetici che superano i valori di cui al D.M. n. 381/1998, integra il reato di cui all'art. 650 c. p. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità). Cassazione penale, sez. I, 12 marzo 2002, Sentenza n. 120302

Il potere regolamentare riconosciuto ai Comuni in ambito d’inquinamento elettromagnetico - natura - L. n. 142/90 e d.lgs. 267/00 - minimizzare il rischio di esposizione delle popolazioni posto a salvaguardia della salute umana - legge-quadro n. 36 del 22.02.2001 - valutazioni inerenti l’aspetto estetico-ambientale - regolamenti organizzativi o di pianificazione - piani di risanamento per le aree inquinate - erogazione del servizio. Allo stato della normativa vigente, è da escludersi l’addotta assimilabilità del regolamento in materia di installazione di impianti per telefonia cellulare, ad un regolamento di natura edilizia. Ciò per le ragioni di seguito esposte. E’ noto che, in seguito all’introduzione della legge n. 142/1990 in tema di autonomie locali, l’autonomia statutaria e regolamentare dei Comuni ha avuto una spiccata accentuazione. In passato, i regolamenti comunali erano classificati per lo più in base all’oggetto disciplinato. Attualmente, essi sono orientati per “funzioni” come desumibile dall’art. 5 della legge n. 142 del 1990, ora trasfuso nell’art. 7 d.lgs. 267/00, in coerenza con la maggiore autonomia riconosciuta agli enti locali. Ed infatti, l’art. 5 cit., in tema di autonomia regolamentare di Province e Comuni, menziona, oltre i regolamenti per la organizzazione degli organi e degli uffici, i regolamenti “per l’esercizio delle funzioni”. In tale assetto normativo, il regolamento viene quindi configurato come lo strumento per consentire all’ente di conseguire determinate finalità proprie delle funzioni ad esso attribuite. Nella materia in esame, il potere regolamentare riconosciuto ai Comuni, ha trovato un primo fondamento normativo, nell’art. 21 della legge regionale n. 17 del 30.11.2000, in tema di conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale, emanata in attuazione della delega contenuta nell’art. 4 della legge n. 59/97. Tale legge, all’art. 21 comma 2, ha attribuito ai Comuni il potere di dotarsi, al fine di minimizzare il rischio di esposizione delle popolazioni, di un regolamento di “organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni” che integra la pianificazione territoriale. La norma è di alcuni mesi anteriore a quella, di contenuto analogo, adottata nella legge-quadro n. 36 del 22.02.2001 sulla “protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Detta legge statale all’art. 8 comma 6, nel determinare le competenze dei Comuni, stabilisce che essi: “possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare la esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. Tale essendo il quadro normativo di riferimento, deve ritenersi, che, con le norme in questione, la legge abbia inteso attribuire ai Comuni il potere di organizzare il sistema di teleradiocomunicazioni su base locale, attraverso la adozione di prescrizioni regolamentari che organizzino il servizio tenendo conto di esigenze locali valide e compatibili con l’obiettivo di minimizzare il rischio di esposizione delle popolazioni. Tali prescrizioni non costituiscono esercizio del potere di pianificazione urbanistica del Comune, in senso stretto, poiché non hanno la funzione di incidere sulle modalità di conformazione del territorio, nè di modificare, o introdurre nuovi parametri o standards urbanistici, ma normalmente presuppongono le preesistenti destinazioni di zona rilevanti ai fini della concreta attuazione del principio di minimizzazione. Né, su tale piano, può smentire tali conclusioni la circostanza che, per consentire la installazione di stazioni radio-base, la Amministrazione comunale sia spesso tenuta ad operare valutazioni inerenti l’aspetto estetico-ambientale degli impianti o comunque l’impatto che essi determinano sul tessuto urbanistico. Sotto tale profilo, va rilevato che prescrizioni di tal genere, preesistono al regolamento e si rinvengono anche in altri tipi di regolamenti organizzativi o di pianificazione delle attività sul territorio, dovendosi distinguere tra rilevanza urbanistica dell’attività, e natura urbanistica della normativa. Ci si riferisce, ad esempio, ai regolamenti contro l’inquinamento acustico previsti e disciplinati dalla legge-quadro n.447 del 26.10.1995, che li colloca nell’ambito dei regolamenti di igiene e sanità (art. 6 comma 2). Le fattispecie presentano, infatti, indiscutibili analogie. L’impostazione di fondo della legge n. 447/95 non differisce, di molto, da quella fatta propria dalla legge-quadro n. 36/01. L’aspetto comune è dato dalla funzionalizzazione delle rispettive normative alla tutela dell’ambiente contro l’inquinamento, dall’esistenza, in entrambi i detti strumenti, di particolari prescrizioni da imporre in materia di rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture, e nell’adozione di piani di risanamento per le aree inquinate (art. 6). La potestà regolamentare del Comune in materia di inquinamento acustico è, peraltro, più incisiva sul territorio, rispetto a quella prevista dalla legge-quadro contro l’inquinamento elettromagnetico. La legge 447 cit. infatti attribuisce ai Comuni la facoltà classificare il territorio in zone secondo i criteri prefissati dalle Regioni, ed in tale ottica, la legge ne ha previsto il coordinamento con gli strumenti urbanistici vigenti proprio a volerne sottolineare la autonomia rispetto ad essi. La legge n. 36/01 all’art. 8 demanda, invece, alle regioni l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti per gli impianti di telefonia mobile, alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni, con facoltà delle predette di “definire le competenze che spettano alle province ed ai Comuni”. Da quanto argomentato si è chiarito che la esistenza, in un regolamento comunale, di prescrizioni di rilevanza urbanistica relative alle modalità di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, o relative alla classificazione del territorio in zone, non induce, automaticamente a qualificare un regolamento come atto di esercizio di potestà pianificatoria urbanistica, intesa quale uso diretto del territorio, e non già delle attività “sul territorio”. Ciò che rileva ai fini della qualificazione giuridica, si è detto, è l’esercizio della “funzione” costituente il presupposto dell’esercizio del potere regolamentare, che, nella specie, non riguarda direttamente il territorio, ma le modalità attraverso cui il servizio di telefonia mobile può inserirsi nel tessuto urbanistico, senza interferire con le condizioni di vivibilità ambientale dei luoghi o con altri valori preesistenti. L’organizzazione del servizio di telefonia mobile rientra ora, ex lege, tra i fini istituzionali dell’Amministrazione locale che, in tale veste, è tenuta a garantire la erogazione del servizio sotto il profilo della funzionalità, coerentemente con la prioritaria finalità di minimizzazione del rischio di esposizione, posto a salvaguardia della salute umana e salvi altri valori preesistenti. Esclusa quindi, alla luce di quanto sopra, la natura edilizia del regolamento in questione, ne deriva l’infondatezza delle censure relative al tipo di procedura adottata, che correttamente è quella propria dei regolamenti organizzativi comunali. TAR Puglia - Sede di Lecce, Sezione I, del 6 marzo 2002, n. 1027. (vedi: sentenza per esteso - con commento)

Installazione di impianti per telefonia cellulare - necessità della concessione edilizia - impatto estetico-ambientale. La giurisprudenza in materia (tra gli altri di installazione di impianti per telefonia cellulare) risulta orientata in maniera prevalente a ritenere assoggettabile a regime concessorio la installazione degli impianti in parola, anche nei casi in cui essi siano installati su edifici, in relazione all’impatto estetico-ambientale da essi determinato ( cfr C.d.S. sez.V n. 415 del 6.04.1998, sez.V n. 5828 del 30.10.2000). La trasformazione del territorio rilevante ai sensi dell’art.1 legge n. 10/77, può discendere anche da una mera alterazione apprezzabile sotto il profilo estetico ed ambientale o anche solo funzionale, in relazione alla visibilità ed all’estetica complessiva del luogo. TAR Puglia - Sede di Lecce, Sezione I, del 6 marzo 2002, n. 1027. (vedi: sentenza per esteso - con commento)

E’ illegittimo la installazione di impianti di telefonia mobile su tutto il territorio comunale, sul presupposto che trattasi di “opere di urbanizzazione primaria” e pertanto compatibili astrattamente con qualsiasi destinazione di zona. Né potrebbe, diversamente, argomentarsi che l’Amministrazione comunale sarebbe comunque tenuta a consentire la installazione di impianti di telefonia mobile su tutto il territorio comunale, sul presupposto che trattasi di “opere di urbanizzazione primaria” e pertanto compatibili astrattamente con qualsiasi destinazione di zona. L’assunto non convince. Innanzitutto, gli impianti di telefonia mobile non rientrano nelle opere di urbanizzazione primaria elencate dall’art.4 della legge n. 847/1964. Ad una attenta lettura le opere ivi elencate sono quelle indispensabili per la vivibilità dell’abitato, la cui esistenza si rende necessaria per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita della popolazione (rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, strade residenziali, fognature, verde attrezzato). Sotto tale profilo, pur a voler considerare la non tassatività della elencanzione di cui all’art. 4, va rilevato che , a parere del Collegio, gli impianti di telefonia mobile non sono assimilabili nemmeno per analogia alle opere di urbanizzazione “primaria” di cui al citato art. 4, posto che è indiscutibile che esse non rispondono ad esigenze “primarie” ed irrinunciabili per la vivibilità di un centro abitato, in quanto sistemi di comunicazione non indispensabili perché sostituibili con altri. Tali conclusioni sono avvalorate da ulteriori considerazioni di ordine sistematico. Innanzitutto gli impianti in questione non vengono computati nell’ambito dei costi posti a carico del titolari di concessione edilizia quali “oneri di urbanizzazione”. Inoltre nella materia in esame non è configurabile l’applicabilità, nemmeno in via analogica, della disciplina introdotta dal codice postale (d.p.r. n. 156/73), poiché emanata in un’epoca in cui la telefonia mobile non costituiva un fenomeno diffuso, e, comunque, in relazione a fattispecie ben diverse relative ai sistemi “fissi” di telecomunicazioni dotati di caratteristiche tecniche certamente non paragonabili a quelli in esame operanti attraverso il sistema analogico “Tacs”, o la tecnologia digitale “Gsm” attiva in una banda compresa tra i 900 ed i 1800 Mhz. Analogo discorso vale per la normativa regionale in tema di “reti telefoniche”, disciplinate dall’art. 19 della legge regionale n. 6 del 1979. Alla luce di quanto argomentato non può escludersi che l’Amministrazione competente, nel perseguire l’obiettivo della minimizzazione del rischio o della tutela dei valori preesistenti, possa discrezionalmente prediligere, per la installazione degli impianti, pur nella giusta valutazione delle esigenze di funzionalità ed efficienza del servizio, in sintonia con la localizzazione da parte della Regione ai sensi della legge n. 36 del 2001. TAR Puglia - Sede di Lecce, Sezione I, del 6 marzo 2002, n. 1027. (vedi: sentenza per esteso - con commento)

Inquinamento elettromagnetico - localizzazione delle stazioni radio base di telefonia cellulare - competenze dello Stato - la potestà regolamentare - limiti di esposizione - il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti - applicazione del D.M. 381/1998 - Legge quadro 36/2001. L'art. 9 della legge 36 riserva, poi, alcune funzioni agli enti territoriali, segnatamente alle Regioni, nel rispetto, comunque, dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, lasciando ai Comuni la facoltà di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. La Regione è stata poi investita della potestà di stabilire nella materia le competenze che spettano alle province ed ai Comuni (art. 8 della legge 36). I limiti di esposizione di cui fa cenno la norma, infatti, devono intendersi riferiti tanto ai limiti in senso tecnico che alle distanze nelle quali questi operano, come può agevolmente desumersi dalla circostanza che il D.M. 381/98, nel fissare i valori, indica quelli in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore dove non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico. A siffatto proposito va interpretata la norma di cui al n. 6 dell'art. 8 della legge 36, laddove vengono fissate le competenze dei Comuni, i quali possono adottare regolamenti per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nel cui ambito regolamentare può essere minimizzata l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Ciò sta a significare che i Comuni possono variare i propri strumenti urbanistici e disporre nell'uso del territorio i siti più idonei per l'impianto di tali strutture, fermo restando che tali determinazioni non possono non tenere conto delle norme vigenti in materia, sicché tutto deve essere stabilito nel ritaglio delle competenze urbanistiche e nel rispetto dei principi generali che le governano, senza che possano adottarsi decisioni che vadano ad invadere competenze dello Stato o delle Regioni, introducendo surrettiziamente norme che appaiano di profilo urbanistico ed invece tendano a determinare diversamente quei limiti che la legge stessa riserva alla competenza statale. Così non troverebbe alcuna giustificazione il richiedere una concessione edilizia laddove la consistenza dell'impianto non la richieda o individuare siti nei quali vi siano difficoltà operative per i soggetti gestori o impedire l'installazione in terreni di proprietà dei gestori stessi (o di terzi che ne consentano la realizzazione), ove i limiti di esposizione ed i criteri di impianto, nonché le previsioni urbanistiche siano in concreto rispettate. T.A.R. Abruzzo - Pescara 22 febbraio 2002, n. 267

Inquinamento elettromagnetico - l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - il compito di vigilare sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e di verificare che tali tetti - le competenze riservate alle Regioni, alle Province e ai Comuni - i Comuni possono soltanto adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti è minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. L'art. 1, sesto comma, n. 15), legge n. 249/1997 (la quale ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dettato norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) ha attribuito all'Autorità il compito di vigilare sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e di verificare che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non fossero superati, all'uopo avvalendosi, se necessario, degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. La norma ha stabilito che il rispetto di tali indici è condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche e ha disposto che il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto Superiore di Sanità e l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, fissasse entro sessanta giorni i tetti in questione, tenendo conto anche delle norme comunitarie. Con decreto ministeriale n. 381 del 10 settembre 1998 è stato, quindi, approvato il Regolamento per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. In data 5 marzo 2001 è stata, poi, pubblicata la legge-quadro n. 36/2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. L'art. 4, primo comma, della legge stabilisce, tra l'altro, che lo Stato: a) esercita le funzioni relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee; b) promuove un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a basse ed alta frequenza; c) istituisce il catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente; d) determina i criteri di elaborazione dei piani di risanamento; e) individua le tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico; f) realizza accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che abbiano comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per remittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio. Ai sensi del secondo e terzo comma del citato art. 4, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico sono stabiliti, secondo particolari modalità ed entro un massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il quinto comma della norma in questione stabilisce che le Regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti con decreti statali. L'art. 8 della legge disciplina, invece, compiutamente le competenze regolamentari e amministrative riservate in materia alle Regioni, alle Province e ai Comuni. Per quanto in questa sede interessa, sono di competenza delle Regioni, ai sensi del primo comma della disposizione, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato (e fatte salve le ulteriori competenze dello Stato e delle autorità indipendenti): a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione (nel rispetto dell'indicato decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a); b) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti; c) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione; d) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità; e) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Il terzo comma dell'art. 8 dispone che, in caso di inadempienza delle Regioni, trova applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato. Ai sensi del successivo quarto comma, sono le Regioni, nelle materie di cui al comma 1, a definire le competenze che spettano alla Province ed ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. Secondo quanto previsto dal sesto comma dell'art. 8, i Comuni possono soltanto adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. L'art. 16 legge n. 36/2001 ("regime transitorio") prevede che, fino all'entrata in vigore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto 10 settembre 1998, n. 381 del Ministro dell'ambiente. Come si desume agevolmente dalla ricostruzione della disciplina normativa, i Comuni possono esercitare in materia una potestà regolamentare del tutto sussidiaria, la quale concerne esclusivamente i profili urbanistici e territoriali (con esclusione di quello attinente all'individuazione dei siti) e l'eventuale indicazione di ulteriori, particolari accorgimenti edilizi che possano utilmente concorrere alla minimizzazione dell'esposizione (i cui limiti sono però determinati dallo Stato, cui spetta, tra l'altro, anche il compito di effettuare, con il concorso delle Regioni, le relative misurazioni, svolgere le opportune ricerche al fine di accertare la nocività dell'"inquinamento elettromagnetico" e promuovere l'adozione di tecnologie e di tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio). T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III 29 gennaio 2002, n. 140.

Inquinamento elettromagnetico - traliccio-antenna - la legittimazione ad impugnare una concessione edilizia rilasciata contra legem o in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti - interesse qualificato ad opporvisi - nulla osta sanitario - violazione dell’art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie - la relazione tecnica dell’Ispsel - questione di legittimità costituzionale dell’art. 56 della legge reg. cal. n. 10/1997, per violazione degli articoli 3, 9, 24, 32, 117 e 118 della Costituzione. La giurisprudenza ha, acclarato che la legittimazione ad impugnare una concessione edilizia che si reputa essere stata rilasciata contra legem o in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti deve essere riconosciuta in favore dei soggetti che vantino un interesse qualificato ad opporvisi, ammissibile allorché sussista un stabile collegamento tra il soggetto agente e la zona incisa dalla assentita concessione (v., per tutte, C.G.A., 8 maggio 1997, n. 90). Analogamente, ed anzi a maggior ragione, i residenti nelle aree limitrofe a quella in cui sorge un impianto della rilevanza edilizia, ed anche “funzionale”, che caratterizzano quello in questione sono sicuramente titolari, in ordine ai provvedimenti amministrativi che lo hanno assentito, di una posizione legittimante all’impugnativa. Con ordinanza n. 1024/1999, questo tribunale ha, in via preliminare ritenuto che i ricorrenti, abitanti nelle adiacenze (v. certificati di residenza, in atti) del traliccio-antenna per la telefonia mobile realizzato dalla Telecom Italia Mobile in Pellaro, siano legittimati ad impugnare l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Reggio Calabria per la realizzazione di detto manufatto. Per la realizzazione di antenne della specie, la normativa statale impone il rilascio di una concessione edilizia ed il rispetto della destinazione urbanistica impressa ai suoli dalla pianificazione urbanistica (v., ad esempio, C.S. V, 6 aprile 1998, n. 415, che oltre tutto ha affermato il principio in un’ipotesi in cui l’antenna misurava appena m. 8 di altezza). (Nella fattispecie la Telecom avrebbe attivato il traliccio antenna, prima di aver ottenuto il rilascio del nulla osta sanitario da parte della competente A.S.L., in violazione dell’art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie. Inoltre, risulterebbero evidenti carenze istruttorie e di motivazione per omessa valutazione dei profili igienico-sanitari dell’opera, attesa la pericolosità delle irradiazioni elettromagnetiche da essa provocate. Mancherebbe la relazione tecnica dell’Ispsel o comunque un analogo esame eseguito da competente laboratorio dell’Istituto superiore della sanità. Sarebbero state mutate le condizioni di vivibilità del popoloso quartiere di Pellaro - Lume. La destinazione del manufatto a produzione di servizi di irradiamento di onde elettromagnetiche non sarebbe compatibile con la localizzazione attuale. Prima di consentire l’attivazione dell’antenna sarebbe stata necessaria una più completa ed approfondita verifica degli effetti sulla salute pubblica. Con successiva memoria i ricorrenti hanno ribadito ed ampliato le loro argomentazioni, richiamando il “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” approvato con decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (in G.U. n. 257 del 3 novembre 1998) e sollevando pure questione di legittimità costituzionale dell’art. 56 della legge reg. cal. n. 10/1997, per violazione degli articoli 3, 9, 24, 32, 117 e 118 della Costituzione). T.A.R. Calabria, sez. dist. di Reggio Calabria, 28 novembre 2001

 Elettrosmog - inderogabilità delle prescrizioni comunali - non sono assimilabili le stazioni di telefonia cellulare ad opere primarie - illegittimità delle eventuali deroghe. Le antenne radio per telefonia cellulare sono assoggettabili ad ogni prescrizione urbanistico-edilizia che sia compatibile con la loro natura, ivi comprese prescrizioni che, come nella specie, fissano un’altezza massima per le costruzioni. Tali attività non sono assimilabili alle opere di urbanizzazione primaria, sub specie di infrastrutture tecnologiche (le quali sono invece compatibili con ogni zonizzazione ed insensibili a qualsivoglia limitazione di carattere urbanistico edilizio); esse, pertanto, sono a tutti gli effetti assoggettabili ad ogni prescrizione urbanistico-edilizia emanata dall’Ente. Tar Puglia-Lecce, Sez. I - Ordinanza 8 novembre 2001 n. 1392.

 Elettrosmog - legittimità della potestà regolamentare da parte del Comune - tutela della salute pubblica. E’ adesso certamente legittimo, lo "spirito" del regolamento comunale di tutelare la salute pubblica, (ammesso e non concesso che un potere regolamentare a contenuto urbanistico-edilizio non potesse essere legittimamente adottato anche prima) sotto il profilo della competenza, ai sensi dell’art. 8/6 L. n. 36/2001. Infatti, secondo tale orientamento, il Comune è pienamente legittimato ex art. 8/6 L. n. 36/2001 ad emanare un regolamento che abbia per oggetto la disciplina inerente all’installazione di antenne radio base per telefonia mobile nelle zone omogenee del PRG ad esse destinate. La legge quadro, su tale potestà è chiara, infatti, all’art. 8, disciplinando i poteri delle Regioni e dei Comuni in tema di installazione degli impianti di telefonia mobile, dispone, al comma 1, lett. a), che "sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)" e, al comma 6, che "i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".Tar Sicilia-Catania Sez. III Ordinanza 24 ottobre 2001 n. 2007.

La costruzione di una antenna o di un traliccio - necessità della concessione edilizia pur in assenza di opere in muratura - crollo dell'originario traliccio - per la ricostruzione è necessario l'ulteriore rilascio di una concessione edilizia - istanza di condono. Per la costruzione di una antenna o di un traliccio stabilmente ancorato al suolo, occorre il previo rilascio della concessione edilizia. La costante giurisprudenza di questo Consiglio ha più volte osservato che ai sensi dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico, o anche solo funzionale (Sez. V, 14 dicembre 1994, n. 1486; Sez. V, 23 gennaio 1991, n. 64; Sez. V, 21 ottobre 1985, n. 343). In particolare, poiché il piano urbanistico quale strumento di pianificazione indica quali siano le consentite modificazioni del territorio, il richiamato art. 1 della legge n. 109 del 1977 richiede il rilascio della concessione edilizia (e dunque il necessario riscontro di conformità) quando s'intenda realizzare un intervento sul territorio con la perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo, pur in assenza di opere in muratura (Sez. V, 1 marzo 1993, n. 319; Sez. V, 23 gennaio 1991; Sez. II, 2 maggio 1990, n. 1092/89; Sez. II, 11 ottobre 1989, n. 1348/88; Sez. V, 15 luglio 1983, n. 329), anche quando si tratti di una "antenna saldamente ancorata al suolo e visibile dai luoghi circostanti" (Sez. V, 6 aprile 1998, n. 415). Ciò posto, ritiene la Sezione che l'avvenuto crollo dell'originario traliccio ha reso irrilevante la questione se in relazione ad esso si sia formato il silenzio assenso sull'istanza di condono, poiché per la ricostruzione era necessario l'ulteriore rilascio di una concessione edilizia. Per la consolidata giurisprudenza, quando anche a seguito della sua rovina per cause naturali) è integralmente demolito un edificio o il manufatto per il quale è stata rilasciata una concessione edilizia ( pur se di ristrutturazione), viene meno l'esistenza del manufatto medesimo e quindi anche l'efficacia della originaria concessione, non importando se la rovina sia avvenuta o meno per volontà del suo titolare (Sez. V, 23 marzo 2000, n. 1610; Sez. V, 3 luglio 1996, n. 819; Sez. V, 26 marzo 1996, n. 302). La costruzione del nuovo manufatto, pertanto può avere luogo sulla base di una ulteriore concessione, da rilasciare nel rispetto delle previsioni urbanistiche vigenti. (Nella specie ha comportato l'infondatezza del motivo d'appello, poiché nel giudizio sono risultate irrilevanti le vicende concernenti la originaria realizzazione senza titolo del traliccio ormai crollato e la successiva istanza di condono, in quando la società appellata avrebbe potuto ricostruire il traliccio (adiacente al deposito di apparecchiature elettroniche, avente l'altezza di m. 2,50) solo sulla base di una specifica concessione. Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 5 ottobre 2001 n. 5253 (vedi: sentenza per esteso)

L'avviso del procedimento - deroga - ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento - motivazione - l'ordine di demolizione - notifica dall'ordine di sospensione dei lavori. La prima parte dell'art 7, comma 1, della legge n. 241 del 1990, per la quale l'avviso del procedimento esigenze non va comunicato quando "sussistano ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento": tali ragioni sussistono con evidenza quando si tratta di sospendere i lavori che siano in corso di realizzazione senza titolo. Neppure era necessario l'avviso del procedimento riguardante l'ordine di demolizione, sia perché l'art. 7 della legge n. 47 del 1985 disciplina esaustivamente i presupposti per l'emanazione di tale ordine, sia perché la società è stata posta in grado di esporre le sue ragioni (come in concreto è anche avvenuto) a seguito della notifica dall'ordine di sospensione dei lavori. Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 5 ottobre 2001 n. 5253 (vedi: sentenza per esteso)

Onde elettromagnetiche - fissazione di limiti di emissione o distanze minime - non rientra tra le attribuzioni del Comune o della Provincia - il profilo della compatibilità con la salute umana è di competenza dello Stato. La fissazione di limiti di emissione, ovvero, ancora, l'individuazione di una distanza minima delle stazioni radio base da particolari tipologie di insediamenti abitativi, in quanto essenzialmente preordinata a garantire la tutela della pubblica salute da ipotizzabili fonti di inquinamento (o, comunque, di pregiudizio) non costituisce attribuzione che l'Amministrazione comunale possa autonomamente esercitare; siffatta considerazione ricevendo ulteriore conferma laddove le prescrizioni dettate in sede locale si pongano in contrasto con le indicazioni rivenienti da fonte normativa superiore. L'individuazione di limiti, parametri e/o requisiti "diversi" da quelli rinvenibili nella normativa di promanazione statale non può, dunque, essere considerata legittima: all'Amministrazione comunale residuando, giusta quanto precedentemente osservato, l'esercizio di compiti di vigilanza e/o di attuazione che, con ogni evidenza, non involgono la titolarità di un'autonoma funzione decisoria. Può significativamente osservarsi come il Consiglio di Stato (sez. VI, ord.za n. 865 del 6 febbraio 2001) abbia affermato che "non spetta ai Comuni la disciplina dell'installazione degli impianti di radiocomunicazione sotto il profilo della compatibilità con la salute umana (di competenza dello Stato ed anche delle Regioni e delle Province autonome)" ai sensi del III comma dell'art. 4 del D.I. 381/98. Analoga posizione interpretativa risulta essere stata assunta non soltanto dal T.A.R. Marche in sede cautelare (cfr. ord.za n. 205 del 19 aprile 2001), ma anche dal T.A.R. Toscana (sent. n. 412 dell'8 marzo 2001), laddove viene rilevato che "in materia di rilascio di concessioni edilizie per l'installazione di impianti di telefonia mobile, l'attività del Comune deve … limitarsi alla verifica dei profili urbanistici e all'accertamento del rispetto delle soglie di emissioni prescritte dal D.M. n. 381/98". L'unitarietà della tutela del bene-salute giustifica la persistenza di una concentrata attribuzione statale in subiecta materia; venendo, altrimenti, in considerazione una variegata disciplina che, lungi dall'armonizzare su tutto il territorio nazionale i parametri fondamentali di tutela dei cittadini, verrebbe ad atteggiarsi con carattere di intuibile disarmonia, in evidente contrasto con i postulati costituzionali - che il Collegio intende in questa sede ribadire quali fondamentali referenti ermeneutici - di cui agli artt. 3 e 32 della Costituzione. TAR LAZIO, SEZ. II, 25 agosto 2001 n. 7025 (vedi: sentenza per esteso)

Elettrosmog - collocazione dell’impianto tecnologico - destinazione di zona imposta all’area in questione dal vigente PRG - alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico - illegittimità della concessione edilizia.  E’ illegittima la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Gerosa alla TIM per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia G.S.M., nonché il presupposto favorevole parere della commissione edilizia. Nel caso di specie, al rilascio del titolo concessorio risultava ostativa proprio la specifica destinazione di zona imposta all’area in questione dal vigente PRG del Comune di Gerosa. Invero, come risulta dalla documentazione versata in atti si tratta si terreno ricompreso in zona “verde pubblico attrezzato e /o sportivo” normato dall’art. 18 delle N.T.A. del PRG. Secondo la definizione contenuta in detta norma tecnica, si tratta di aree “destinate alla conservazione e creazione di parchi pubblici e giardini, ad attrezzature ed impianti per attività ricreative e sportive”. In forza di tale, specifica ed esaustiva definizione, non può affatto condividersi la tesi, enunciata dall’estensore del piano (cfr. doc. n. 30 del fascicolo del ricorrente) a seguito di specifica richiesta formulata dalla Commissione edilizia, secondo la quale nella ridetta zona risulterebbe possibile la collocazione dell’impianto tecnologico in questione. Per contro, va affermato che l’impianto radio non poteva essere collocato sull’area in questione, in quanto in palese contrasto con la destinazione impressa all’area, quale discendente dall’univoco dettato letterale dell’art. 18 della N.T.A. Va incidentalmente soggiunto che l’affermazione del redattore del Piano regolatore risulta, altresì, erronea là dove afferma che la struttura in questione sarebbe soggetta a semplice autorizzazione. Invero, costituisce ormai acquisizione giurisprudenziale consolidata (cfr., per tutte, Consiglio Stato Sez. V, 6 aprile 1998 n. 415) l’affermazione che la realizzazione degli impianti in questione, comportando alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico, deve essere assoggettata a concessione edilizia. TAR Lombardia, Sez. Brescia, 21 agosto 2001, n. 712. (Vedi: Sentenza per esteso)

Elettrosmog - collocazione dell’impianto tecnologico - necessità della concessione edilizia. Costituisce ormai acquisizione giurisprudenziale consolidata (cfr., per tutte, Consiglio Stato Sez. V, 6 aprile 1998 n. 415) l’affermazione che la realizzazione degli impianti in questione, comportando alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico, deve essere assoggettata a concessione edilizia. TAR Lombardia, Sez. Brescia, 21 agosto 2001, n. 712.  (Vedi: Sentenza per esteso)

Emissioni elettromagnetiche - art. 33 d. lg.vo 80\1998 - la fornitura di energia elettrica va considerata come pubblico servizio e, come tale, rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. In considerazione della natura di pubblico servizio, "in senso oggettivo" da attribuirsi all’attività legata alla fornitura di energia elettrica, a prescindere quindi dalla natura del soggetto che la esercita, deve ritenersi che qualsiasi controversia riguardante tale attività rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 33 co. 2 lett. e) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 80, così come modificato dall’art. 7 co. 1 lett. a) della Legge 21 luglio 2000 n. 205; tale norma, infatti, dispone che "1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi … 2. Tali controversie sono, in particolare, quelle … riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi …, con esclusione … delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose … 3. … ". Al riguardo, va altresì rilevato che la nuova formulazione dell’art. 33 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 80 è stata introdotta con legge ordinaria, cioè la Legge 21 luglio 2000 n. 205 art. 7 co. 1 lett. a); in tal modo, è stata superata la censura di incostituzionalità contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale 17 luglio 2000 n. 292, che aveva colpito, tra l’altro, l’art. 33 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 80 nella sua originaria formulazione per violazione dell’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega). Tribunale di Aosta Ordinanza 29 giugno 2001 n. 8076.

Regolamento per l’installazione di stazioni radio-base per telecomunicazioni - la localizzazione solo in determinate "zone omogenee" costituisce legittimo esercizio della potestà discrezionale delle Amministrazioni comunali in materia di disciplina dell’assetto del territorio. Il potere regolamentare esercitato - nel caso di specie (il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo ha approvato un regolamento per l’installazione di stazioni radio-base per telecomunicazioni e radiotelevisivi, in cui individua misure di cautela sanitaria ed in cui disciplina - dal punto di vista territoriale - la distribuzione degli impianti in questione ) - dall’Amministrazione intimata è espressione del combinato disposto degli artt. 3 (2° comma) e 7 del D.Lg. 267/2000 (che ribadiscono, sul punto, quanto già enunciato dall’abrogata legge "142"), ai sensi del quale il Comune ("ente locale che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi") "adotta regolamenti nelle materie di propria competenza" (quali, indiscutibilmente, la sanità pubblica) e "per l’esercizio delle proprie funzioni". Al di là di ciò, si deve riconoscere che l’impugnato regolamento è stato adottato non solo nel rispetto delle prescrizioni emanate da quell’autorevole organismo tecnico che era stato incaricato - con apposita determinazione del Ministro dell’Ambiente - di promuovere l’uniforme applicazione del D.M. 381/98 ma anche in quello delle direttive contenute nelle Circolari nn. 6 e 55 del 1999: diramate, sempre nella materia oggetto di considerazione, dell’Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia. Le cennate prescrizioni (inter)ministeriali - nel precisare che l’installazione di antenne quali quella di cui è causa è soggetta, anch’essa, al controllo del Sindaco (che rilascia, al riguardo, un apposito atto di assenso) - prevedono espressamente la possibilità per gli Enti locali, di adeguare - ove ciò fosse ritenuto necessario per garantire la corretta applicazione del disposto di cui all’art. 14 del D.M. "381" - le relative regolamentazioni di settore. Da parte sua, la Circolare regionale n. 55/99 (ed è superfluo qui ricordare, che il predetto D.M. conferisce alle Regioni il compito di disciplinare l’installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione) invita formalmente i Comuni ad individuare i criteri e le zone per la localizzazione delle stazioni radio-base, tenuto conto della compatibilità di queste con la protezione dell’ambiente e del paesaggio e, soprattutto, con la tutela sanitaria della popolazione. La determinazione regolamentare di consentire la localizzazione degli impianti de quibus solo in determinate "zone omogenee" costituisce legittimo esercizio della potestà discrezionale pacificamente riconosciuta alle Amministrazioni comunali in materia di disciplina dell’assetto del territorio. Tar Lombardia-Milano, Sez. I, Sent. 25 maggio 2001 n. 4015.

Attività di controllo del rispetto dei tetti di radiofrequenza - mancata comunicazione di avvio del procedimento - irrilevanza - natura di ordinanza contingibile e urgente - rientra nelle ordinarie funzioni di monitoraggio ambientale che non richiedono preventivo contraddittorio e partecipazione collaborativi dei potenziali interessati. L’atto con cui il sindaco ordina la riduzione a conformità al fine di far rientrare il campo elettromagnetico totale nei valori riportati dal DM n. 381 del 10.9.98, art. 4 risulta emanato in forza dell’articolo 38 della legge 142 ed ha natura di ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica sicché si sottrae all’obbligo di preventivo avviso di avvio del procedimento. La sussistenza delle esigenze di urgenza costituite dal pericolo concreto e imminente di grave danno alla salute delle persone deve ritenersi dimostrata per il solo fatto oggettivo del notevole superamento dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, per come stabiliti ai sensi del più volte richiamato d.m. 381 del 1998. La funzione cautelativa insita nel valore di riferimento (che, a differenza del limite di esposizione diretto a impedire effetti sanitari acuti da esposizione anche instantanea, mira a prevenire effetti nocivi di lungo periodo derivanti dall’esposizione prolungata alla fonte inquinante, secondo un principio precauzionale) non ne sminuisce la portata di strumento di tutela diretta del fondamentale diritto alla salute e la conseguente intrinseca urgenza di rimuovere le cause di superamento dei valori fisici di emissioni inquinanti ivi contemplati. Se è vero che il contraddittorio e la partecipazione devono essere assicurate anche rispetto ad atti vincolati, allorquando i presupposti del provvedere richiedano accertamenti tecnici o, comunque, di una certa complessità tali da configurare l’interesse del privato a prospettare fatti ed argomenti in suo favore (da ultimo, tra le tante, cfr. Cons. St., sez. VI, 20 aprile 2000 n. 2443 e, sez. V, 23 aprile 1998 n. 474), è altresì vero che la normale attività di controllo del rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, allorché condotta con riferimento generico al campo elettromagnetico complessivo rilevabile in una determinata area cittadina, e non diretta specificamente nei confronti di un solo impianto riferibile a un soggetto determinato, rientra nelle ordinarie funzioni di monitoraggio ambientale che le amministrazioni preposte possono e devono svolgere per verificare la qualità delle matrici ambientali indipendentemente dal preventivo contraddittorio e dalla partecipazione collaborativa dei potenziali interessati. T.A.R. Campania - Sezione I, sentt. N.1426 e 1427 del 2001.   (vedi: sentenza per esteso)

Elettrosmog - compatibilità urbanistica - regime autorizzativo - disciplina delle opere private d’interesse pubblico. La giurisprudenza prevalente, con riferimento a stazioni radio di questo tipo, ha ritenuto necessaria la concessione edilizia, atteso il rilevante impatto sul territorio (cfr tra le tante Cons. Stato, sez. V, 18/3/1991, n. 280; T.A.R. Lombardia, sez. II, 25/3/1993, n. 62; T.A.R. Lombardia, sez. II, 7/4/1997, n. 430; T.A.R. Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, 17/4/2000, n. 229). Conseguentemente, in applicazione della normativa vigente, il parametro per valutare la legittimità del rilascio della predetta concessione edilizia non può che essere costituito dalla disciplina urbanistica dell’area destinata “a ricevere il manufatto” ed in particolare dalla destinazione della stessa per effetto degli strumenti urbanistici locali. Né può sostenersi che l’impianto in parola possa rientrare in via analogica tra gli usi consentiti in quanto la disciplina locale ha esplicitamente previsto l’uso U5.1 “Attrezzatura tecnologiche e servizi tecnici urbani”, limitatamente alle sottozone D1 e D3, tra le quali potrebbe semmai rientrare l’impianto in parola. Né può essere condivisa l’osservazione difensiva secondo la quale la realizzazione dell’impianto in parola sarebbe compatibile con la destinazione “artigianale ed industriale” della zona D2, dove sarebbero preclusi gli insediamenti residenziali. La giurisprudenza, sia pure in fattispecie diverse, ha sempre escluso l’equiparazione tra un’opera pubblica, in quanto appartenente alla Pubblica Amministrazione, ed un’opera privata di interesse pubblico al fine della estensione a quest’ultima categoria di una disciplina speciale e derogatoria (vedi ad esempio per il procedimento espropriativo Cons. Stato, Ad. Plen. 13/12/1995, n. 35). Tar Emilia - Romagna, sez. staccata di Parma, sent. del 20 aprile 2001 n. 226.  (vedi: sentenza per esteso)  

Installazione di un palo metallico per il supporto di antenne per conversione radiomobile - necessità della concessione edilizia - pericolosità dell’impianto per la salute pubblica - inapplicabilità dell’istituto della denuncia di inizio di attività (D.I.A.) - esclusione dell’assunto che l’antenna sia pertinenziale all’edificio sulla quale è installata - autorizzazione gratuita per le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti - esclusione - la strumentalità a servizio dell’edificio principale - la strumentalità dell’antenna all’attività imprenditoriale - la pertinenza e il rapporto di servizio tra i manufatti - l’erronea citazione di norme non incide sulla legittimità dell’atto. Ritiene il Collegio che per un impianto della specie e delle dimensioni di quello oggetto di causa ("installazione di un palo metallico per il supporto di antenne per conversione radiomobile di altezza m. 19,00") sia necessaria la concessione edilizia, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 10 del 1977. Giova precisare che, essendo il provvedimento in esame fondato su una pluralità di ragioni giustificatrici autonome e indipendenti (carenza di concessione edilizia e pericolosità dell’impianto per la salute pubblica), è sufficiente la fondatezza di una sola di esse ai fini della legittimità dell’atto (ex plurimis, da ultimo, Cons. St., sez. VI, 17 ottobre 2000 n. 5530). Il Collegio condivide la prevalente giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto dell’assoggettabilità a concessione edilizia dell’installazione di antenne della specie di quella oggetto del presente giudizio. Tale giurisprudenza afferma condivisibilmente che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, "è soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico, o anche solo funzionale", ovvero "quando si intenda realizzare un intervento sul territorio con la perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo, pur in assenza di opere in muratura" (Cons. St., sez. V, 6 aprile 1998 n. 415, che richiama, della stessa sezione, le decisioni 14 dicembre 1994 n. 1486, 23 gennaio 1991 n. 64 e 21 ottobre 1985 n. 343). In particolare, nella decisione n. 415 del 1998 la sezione V del Consiglio di Stato ha ritenuto la necessità di concessione edilizia proprio riguardo a un caso di installazione di un’antenna di notevoli dimensioni, facendo leva in particolare sul rilievo che "nella specie, risulta con chiarezza . . . che l'antenna è saldamente ancorata al suolo ed è visibile dai luoghi circostanti, sicché non è dubitabile che vi sia stata l'alterazione avente rilievo ambientale ed estetico, cui più volte ha fatto riferimento la Sezione". Tale orientamento è largamente condiviso dal giudice amministrativo di primo grado (Tar Emilia Romagna, sez. Parma, 17 aprile 2000 n. 229; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 4 aprile 2000 n. 432, Tar Marche, 15 gennaio 1999 n. 73; Tar Lombardia, Milano, sez. I, 7 aprile 1997 n. 430, Tar Puglia, Bari, sez. II, 9 febbraio 1996 n. 29; id., 8 ottobre 1992 n. 613). Non ha pregio la tesi di parte ricorrente circa l’applicabilità alla fattispecie dell’istituto della denuncia di inizio di attività previsto dall’articolo 4, comma 7, del d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, conv. con modif. nella legge 4 dicembre 1993 n. 493. La tipologia di impianto in questione non rientra in nessuna delle ipotesi elencate dal comma 7 di tale articolo. In particolare, contrariamente all’assunto di parte ricorrente, deve escludersi che l’antenna sia pertinenziale all’edificio sulla quale è installata. Non è quindi applicabile nemmeno l’articolo 7 del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, conv. con modif. nella l. 25 marzo 1982 n. 94 che assoggetta ad autorizzazione gratuita le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti. Non è sostenibile altresì che si tratti di un impianto tecnologico a servizio dell’edificio sottostante, a nulla rilevando in contrario che tale edificio è di proprietà della Telecom Italia s.p.a.. La strumentalità dell’antenna all’attività imprenditoriale di gestione di rete telefonica (facente peraltro capo al diverso soggetto gestore della rete mobile T.I.M. s.p.a.) non va infatti confusa con la strumentalità a servizio dell’edificio principale, che caratterizza la pertinenza e il rapporto di servizio tra i manufatti, cui si riferiscono l’articolo 7 del d.l. "Nicolazzi" citato e la lettera f) del comma 7 dell’articolo 4 del d.l. 398 del 1993. Non inficia la validità dell’atto gravato la circostanza che l’amministrazione abbia rilevato non solo la mancanza di concessione edilizia, ma abbia dubitato anche dell’avvenuta ottemperanza, da parte della ricorrente, della procedura sulla denuncia di inizio di attività già prevista dal d.l. 26 marzo 1996 n. 154 (". . . constatato che le opere abusive sono state costruite in assenza di concessione edilizia o della procedura prevista dal D.L. n. 154 del 26.3.96"; il d.l. 154/1996, poi reiterato e non convertito in legge, aveva introdotto la nuova disciplina per il rilascio della concessione edilizia poi rifluita nell’articolo 2, comma 60, della legge finanziaria per il 1997, legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha sostituito l’articolo 4 del d.l. 398 del 1993). Resta invero inequivoco che l’amministrazione ha legittimamente ritenuto nell’atto impugnato la necessità del previo rilascio della concessione edilizia per l’opera di cui trattasi, così risultando chiara e univoca l’individuazione della potestà in concreto esercitata, come reso palese dal successivo richiamo, nella motivazione dell’atto, all’articolo 7, comma 2, della legge 47 del 1985, riguardante per l’appunto le "Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali". Ed infatti, l’erronea citazione di norme non incide sulla legittimità dell’atto ove l’erroneo richiamo non renda incerta l’individuazione esatta del potere esercitato (da ultimo, Cons. St., sez. VI, 16 novembre 2000 n. 6132). TAR Campania-Napoli, Sez. I - Sentenza 19 aprile 2001 n. 1793 (vedi: sentenza per esteso)

L’erronea citazione di norme non incide sulla legittimità dell’atto. L’erronea citazione di norme non incide sulla legittimità dell’atto ove l’erroneo richiamo non renda incerta l’individuazione esatta del potere esercitato (da ultimo, Cons. St., sez. VI, 16 novembre 2000 n. 6132). Non inficia la validità dell’atto gravato la circostanza che l’amministrazione abbia rilevato non solo la mancanza di concessione edilizia, ma abbia dubitato anche dell’avvenuta ottemperanza, da parte della ricorrente, della procedura sulla denuncia di inizio di attività già prevista dal d.l. 26 marzo 1996 n. 154 (". . . constatato che le opere abusive sono state costruite in assenza di concessione edilizia o della procedura prevista dal D.L. n. 154 del 26.3.96"; il d.l. 154/1996, poi reiterato e non convertito in legge, aveva introdotto la nuova disciplina per il rilascio della concessione edilizia poi rifluita nell’articolo 2, comma 60, della legge finanziaria per il 1997, legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha sostituito l’articolo 4 del d.l. 398 del 1993). (Nella specie, l’amministrazione ha legittimamente ritenuto nell’atto impugnato la necessità del previo rilascio della concessione edilizia per l’opera di cui trattasi, così risultando chiara e univoca l’individuazione della potestà in concreto esercitata, come reso palese dal successivo richiamo, nella motivazione dell’atto, all’articolo 7, comma 2, della legge 47 del 1985, riguardante per l’appunto le "Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali). TAR Campania-Napoli, Sez. I - Sentenza 19 aprile 2001 n. 1793 (vedi: sentenza per esteso)

Necessità di concessione edilizia per l’installazione di un traliccio per comunicazioni radiomobili - in assenza, è legittimo l’ordine di demolizione. In ordine all’assoggettamento del traliccio per comunicazioni in ponte radio a sola autorizzazione edilizia, ai sensi dell’art. 7, lett. a) della legge 25.3.1982, n. 94, perché pertinenza o impianto tecnologico al servizio di edificio esistente - con conseguente preclusione dell’adozione della misura demolitoria prevista per opere realizzate in assenza di concessione edilizia - va richiamata la precedente decisione di questa Sezione n. 1243/91, confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 245 del 24,2,1996, che ha escluso, in relazione sia alla consistenza strutturale, sia alla destinazione d’uso non residenziale dell’edificio cui accede il traliccio per comunicazioni in ponte radio, la riconducibilità dell’intervento “de quo” nell’area precettiva dell’art. 7, lett. a), della legge n. 94/1982. L’esercizio del potere di vigilanza sull’attività urbanistico/edilizia nel territorio comunale - ai sensi dell’art. 4 della legge 28.2.1995, n. 47 - si estende alla verifica dell’osservanza di tutte le “norme di legge e di regolamento” a tal fine rilevanti, oltreché delle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Una volta constata l’assenza di titolo abilitativo per l’installazione del traliccio per comunicazioni radio mobili è legittima l’assunzione delle dovute misure finalizzate al ripristino del preesistente assetto dei luoghi. T.a.r. Lazio, 31.01.2001 n. 782.

Il Consiglio di Stato conferma la necessità del procedimento di V.I.A. regionale per l'installazione delle antenne di telefonia cellulare. Il precetto del comma 2 dell'art. 2 bis del D.L. 115/97 convertito nella L. 189/97, che prevede per l’installazione di infrastrutture opportune procedure di valutazione di impatto ambientale, è autonomo da quello di cui al comma 1, attinente alla compatibilità con le norme relative ai rischi sanitari per la popolazione. La valutazione di impatto ambientale è una locuzione tecnico-giuridico di significato univoco, designante un procedimento presupposto a quello di rilascio della concessione edilizia. Consiglio di Stato n. 3960 del 28.7.2000.  

 Installazione delle stazioni radio base - Necessità della concessione edilizia subordinata alla positiva Valutazione di Impatto Ambientale dell’opera da parte della Regione. E’ necessario che la concessione all’installazione delle stazioni radio base (antenne) per la telefonia cellulare sia subordinata alla positiva Valutazione di Impatto Ambientale dell’opera da parte della Regione. Tale orientamento è stato confermato dal massimo organo della Giustizia Amministrativa, il Consiglio di Stato Sez. V, il 28 luglio 2000 . T.A.R. Puglia sede di Bari, Sez. II Ordinanza n.542/2000 del 6 aprile 2000.

Elettrosmog - costruzione impianto base di trasmissione - si applica il regime di concessione edilizia e non il regime semplificato ex art. 19 della legge 7.8.1990 n. 241 e disciplinata dall’articolo 4 della legge 493 del 1993.  Gli impianti che per le loro dimensioni e per la loro destinazione (nella specie consistente nell’installazione di tre antenne e un manufatto di ca. 7 mq.) risultano finalizzati a soddisfare scopi estrinseci alle esigenze del singolo fabbricato su cui insistono, non possono essere affrancati da qualsiasi tipologia di controllo urbanistico e, pertanto, sono esclusi dall’applicazione del regime urbanistico semplificato e assoggettati all'ordinario regime della concessione. Va di conseguenza sanzionato il comportamento del Comune che nella specie a fronte della denuncia di inizio attività presentata dalla controinteressata nulla ha opposto alla realizzazione dell’opera, nonostante la mancanza dei presupposti per procedere alla sua realizzazione con la sola denuncia di inizio attività. TAR Emilia-Romagna, SEZ. II - Sentenza 4 aprile 2000 n. 432. Vedi: Sentenza per esteso

Impianti di radiotrasmissione - E' ammissibile il sequestro preventivo di impianti di radiotrasmissione che generano campi elettromagnetici ad alta frequenza potenzialmente pericolosi, potendosi nella fattispecie ravvisare l`ipotesi contravvenzionale contemplata dagli artt. 674 o 675 c.p.. Pret. pen. Venezia, uff. Gip, decr. 1 marzo 1997, n. 791, X, in Riv. pen. 1997, 617

Impianti di radiotrasmissione - La costruzione di un'antenna ricetrasmittente montata su un traliccio necessita di concessione edilizia non potendosi qualificare il manufatto come pertinenza o impianto tecnologico in quanto, per le sue importanti dimensioni, determina una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia. La circostanza predetta assorbe ogni altro motivo di ricorso ivi compreso quello attinente alla pericolosità dell'impianto conseguente all'emissione di onde elettromagnetiche. Tar Lombardia, 7 aprile 1997, n. 430.